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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33646/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, interessi e sanzioni per l’anno 2009. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto, ma aveva liquidato le spese in misura inferiore a quella richiesta dalla contribuente, valorizzando la serialità dei ricorsi relativi ad annualità diverse e negando la fase cautelare e la fase istruttoria/trattazione. In appello la società contestava solo la liquidazione delle spese; la CTR ha rideterminato parzialmente le spese di primo grado e compensato quelle di secondo grado. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dei criteri di liquidazione ex D.M. n. 55/2014 e art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per errata individuazione dello scaglione, illegittimo richiamo alla serialità, mancata liquidazione della fase cautelare e della fase di trattazione/istruttoria; (2) violazione delle regole sulla compensazione delle spese, perché la CTR aveva ritenuto sussistente soccombenza reciproca per il solo accoglimento parziale dell’appello su un unico capo relativo alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare e per la fase istruttoria/trattazione, ritenendo infondate o inammissibili le altre censure sullo scaglione tariffario e sulla valutazione della serialità. Ha inoltre accolto il secondo motivo, censurando la compensazione delle spese del grado di appello per erronea configurazione della soccombenza reciproca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e regola generale di condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, ammessa solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    in materia tributaria, disciplina la liquidazione e la compensazione delle spese, incluse quelle della fase cautelare; le spese cautelari vanno regolate con l’ordinanza che decide la fase e conservano efficacia salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    il giudice tiene conto dei valori medi... aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento

    la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla base dei valori medi, con possibilità di scostamento entro i limiti normativi; se la liquidazione resta entro minimo e massimo non occorre specifica motivazione

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    ai fini dello scaglione tariffario il valore della controversia va determinato secondo i criteri normativi richiamati

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato nel motivo sullo scaglione tariffario e sui parametri di liquidazione

  • Corte cost. n. 278 del 2016

    ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-quater, d.lgs. 546/1992, valorizzando la liquidazione delle spese cautelari come applicazione del principio di soccombenza

  • Cass. n. 20289 del 2015

    richiamata sul fatto che, nel rispetto di minimo e massimo tariffario, non è richiesto uno specifico onere motivazionale

  • Cass. n. 9542/2020

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. n. 3591 del 2018

    richiamata sulla determinazione di minimi e massimi tariffari

  • Cass., sez. 6-5, n. 11140 del 2022

    richiamata sulla determinazione di minimi e massimi tariffari

  • Cass., Sez. 3, ord. n. 19989 del 13/07/2021

    richiamata per il principio secondo cui la discrezionalità entro il range tariffario non è sindacabile in cassazione

  • Cass., Sez. L, ord. n. 12537 del 10/05/2019

    richiamata in senso conforme

  • Cass., Sez. 2, ord. n. 8561 del 2023

    richiamata in senso conforme

  • Cass. n. 10206 del 2021

    richiamata dalla CTR, ma la Corte precisa che era non pertinente al caso concreto

  • Cass. n. 30219 del 2023

    richiamata per il principio secondo cui il compenso per la fase istruttoria/trattazione spetta anche se non vi siano specifiche attività istruttorie, essendo sufficiente la trattazione della causa

  • Cass. n. 8421/2017

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità in materia di spese

  • Cass. n. 13229/2011

    richiamata sul limite del sindacato di legittimità in materia di spese

  • Cass., Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022

    ha chiarito che l’accoglimento, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca; può solo giustificare, se ne ricorrono i presupposti, la compensazione

  • Cass., Sez. 2, n. 13827 del 17/05/2024

    richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri del D.M. n. 55/2014: il giudice può discostarsi dai valori medi entro i limiti previsti, senza un particolare obbligo motivazionale se resta nel range tariffario, ma deve esplicitare le ragioni dello scostamento ulteriore.
  • La fase cautelare ha una propria autonomia ai fini della regolazione delle spese: se è stata trattata, le spese vanno liquidate con il provvedimento che chiude quella fase e conservano efficacia nel giudizio di merito salvo espressa diversa statuizione.
  • La fase istruttoria/trattazione, ai fini della liquidazione dei compensi, è dovuta anche quando nel grado non si siano svolte specifiche attività istruttorie, essendo sufficiente la trattazione della causa; non può essere negata per il solo rilievo della mancanza di atti istruttori in senso stretto.
  • La mera presentazione di più ricorsi relativi ad annualità diverse, ove fondati su questioni sostanzialmente identiche, può essere valorizzata dal giudice di merito nella liquidazione delle spese, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
  • L’accoglimento parziale di un’unica domanda o di un unico capo di domanda non configura soccombenza reciproca; la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge e, nel processo tributario, deve essere sorretta dai presupposti normativi richiesti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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