Cassazione Civile, Ordinanza n. 33646/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, interessi e sanzioni per l’anno 2009. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere per annullamento in autotutela dell’atto, ma aveva liquidato le spese in misura inferiore a quella richiesta dalla contribuente, valorizzando la serialità dei ricorsi relativi ad annualità diverse e negando la fase cautelare e la fase istruttoria/trattazione. In appello la società contestava solo la liquidazione delle spese; la CTR ha rideterminato parzialmente le spese di primo grado e compensato quelle di secondo grado. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dei criteri di liquidazione ex D.M. n. 55/2014 e art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per errata individuazione dello scaglione, illegittimo richiamo alla serialità, mancata liquidazione della fase cautelare e della fase di trattazione/istruttoria; (2) violazione delle regole sulla compensazione delle spese, perché la CTR aveva ritenuto sussistente soccombenza reciproca per il solo accoglimento parziale dell’appello su un unico capo relativo alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare e per la fase istruttoria/trattazione, ritenendo infondate o inammissibili le altre censure sullo scaglione tariffario e sulla valutazione della serialità. Ha inoltre accolto il secondo motivo, censurando la compensazione delle spese del grado di appello per erronea configurazione della soccombenza reciproca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in cassazione
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di soccombenza e regola generale di condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese, ammessa solo nei casi previsti dalla legge
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
in materia tributaria, disciplina la liquidazione e la compensazione delle spese, incluse quelle della fase cautelare; le spese cautelari vanno regolate con l’ordinanza che decide la fase e conservano efficacia salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito
art. 4 D.M. n. 55/2014
il giudice tiene conto dei valori medi... aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento
la liquidazione del compenso deve essere effettuata sulla base dei valori medi, con possibilità di scostamento entro i limiti normativi; se la liquidazione resta entro minimo e massimo non occorre specifica motivazione
art. 5 D.M. n. 55/2014
ai fini dello scaglione tariffario il valore della controversia va determinato secondo i criteri normativi richiamati
D.M. n. 37/2018
richiamato nel motivo sullo scaglione tariffario e sui parametri di liquidazione
Corte cost. n. 278 del 2016
ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2-quater, d.lgs. 546/1992, valorizzando la liquidazione delle spese cautelari come applicazione del principio di soccombenza
Cass. n. 20289 del 2015
richiamata sul fatto che, nel rispetto di minimo e massimo tariffario, non è richiesto uno specifico onere motivazionale
Cass. n. 9542/2020
richiamata nello stesso senso
Cass. n. 3591 del 2018
richiamata sulla determinazione di minimi e massimi tariffari
Cass., sez. 6-5, n. 11140 del 2022
richiamata sulla determinazione di minimi e massimi tariffari
Cass., Sez. 3, ord. n. 19989 del 13/07/2021
richiamata per il principio secondo cui la discrezionalità entro il range tariffario non è sindacabile in cassazione
Cass., Sez. L, ord. n. 12537 del 10/05/2019
richiamata in senso conforme
Cass., Sez. 2, ord. n. 8561 del 2023
richiamata in senso conforme
Cass. n. 10206 del 2021
richiamata dalla CTR, ma la Corte precisa che era non pertinente al caso concreto
Cass. n. 30219 del 2023
richiamata per il principio secondo cui il compenso per la fase istruttoria/trattazione spetta anche se non vi siano specifiche attività istruttorie, essendo sufficiente la trattazione della causa
Cass. n. 8421/2017
richiamata sul limite del sindacato di legittimità in materia di spese
Cass. n. 13229/2011
richiamata sul limite del sindacato di legittimità in materia di spese
Cass., Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022
ha chiarito che l’accoglimento, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca; può solo giustificare, se ne ricorrono i presupposti, la compensazione
Cass., Sez. 2, n. 13827 del 17/05/2024
richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite
Massime di principio
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve rispettare i parametri del D.M. n. 55/2014: il giudice può discostarsi dai valori medi entro i limiti previsti, senza un particolare obbligo motivazionale se resta nel range tariffario, ma deve esplicitare le ragioni dello scostamento ulteriore.
- La fase cautelare ha una propria autonomia ai fini della regolazione delle spese: se è stata trattata, le spese vanno liquidate con il provvedimento che chiude quella fase e conservano efficacia nel giudizio di merito salvo espressa diversa statuizione.
- La fase istruttoria/trattazione, ai fini della liquidazione dei compensi, è dovuta anche quando nel grado non si siano svolte specifiche attività istruttorie, essendo sufficiente la trattazione della causa; non può essere negata per il solo rilievo della mancanza di atti istruttori in senso stretto.
- La mera presentazione di più ricorsi relativi ad annualità diverse, ove fondati su questioni sostanzialmente identiche, può essere valorizzata dal giudice di merito nella liquidazione delle spese, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
- L’accoglimento parziale di un’unica domanda o di un unico capo di domanda non configura soccombenza reciproca; la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge e, nel processo tributario, deve essere sorretta dai presupposti normativi richiesti.
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