Ordinanza n. 3368/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il "Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026"; - dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418"; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026"; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025"; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026"; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi"; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026"; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE"; - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avuto particolare riguardo all'art. 10 "Studenti già iscritti" nella parte in cui consente solo l'esonero dalla frequenza obbligatoria delle lezioni delle materie oggetto di prova del "semestre filtro" e non consente l'ammissione soprannumeraria al corso di laurea opzionato; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale del semestre-filtro e relativi atti applicativi, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione del ricorrente presso la sede universitaria di prima scelta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, linee guida, atti della procedura selettiva, esiti degli esami del semestre-filtro, graduatorie nazionali, atti di assegnazione delle sedi e il mancato inserimento o la mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia, chiedendone l'annullamento e la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento. Ha prospettato plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, concernenti la disciplina dell'accesso ai corsi, lo svolgimento e la valutazione delle prove, la segretezza e la correzione degli elaborati, i criteri di formazione delle graduatorie, l'assegnazione delle sedi e gli effetti della mancata ammissione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e, in sostanza, l'ammissione presso la sede di Napoli Federico II, anche in sovrannumero o con riserva.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In relazione al fumus boni iuris, ha richiamato i propri precedenti cautelari su censure analoghe, nei quali non erano stati ravvisati, a una sommaria delibazione, profili di fondatezza, rilevando che le difformità registrate in alcuni appelli cautelari davanti al Consiglio di Stato non contenevano una critica argomentata alle motivazioni della Sezione tale da giustificarne il superamento. Il Collegio ha ritenuto non concedibile, nel caso concreto, l'ammissione in altra sede o in sovrannumero, poiché tale misura può produrre il consolidamento irreversibile della carriera e alterare i meccanismi selettivi, oppure determinare effetti pregiudizievoli in caso di successivo rigetto; essa è quindi riservata ai casi in cui la fondatezza appaia particolarmente evidente già in fase cautelare. Ha inoltre ritenuto legittima, allo stato, la disciplina dell'assegnazione delle sedi e la cessazione degli scorrimenti oltre un determinato termine, richiamando l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025: lo studente ammesso al secondo semestre deve essere immatricolato, secondo l'ordine delle preferenze, in una sede indicata all'iscrizione, oppure in altra sede se quelle prescelte non sono disponibili. La stabilizzazione tempestiva delle immatricolazioni è stata considerata coerente con la nuova struttura del semestre-filtro, nel quale gli studenti sono già iscritti e gli esami rilevano per la carriera, e giustificata dall'esigenza di garantire la continuità della didattica del secondo semestre. È stato escluso anche il periculum in mora: il ricorrente non aveva specificamente dedotto un pregiudizio cautelare grave e irreparabile, la mera qualità di studente è neutra e, soprattutto, egli risultava già immatricolato presso la sede di Catanzaro. La richiesta di trasferimento o ammissione presso la diversa sede di Napoli non è stata ritenuta idonea a integrare un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la concessione della misura presuppone una valutazione positiva, sia pure sommaria, del fumus boni iuris e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione alla fissazione sollecita della trattazione del merito nelle controversie cautelari, senza che ciò comporti necessariamente la concessione della misura cautelare.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
La norma primaria impone l'immatricolazione nella prima sede utile tra quelle indicate dal candidato e consente l'assegnazione ad altra sede soltanto quando le sedi prescelte non siano disponibili; la disciplina è ritenuta compatibile con la cessazione degli scorrimenti oltre un termine determinato.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato per le istanze di accesso documentale a fini difensivi presentate in controversie analoghe; tali istanze non risultavano tutte ancora definite.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'ammissione in sovrannumero o con riserva a un corso universitario selettivo deve essere disposta soltanto quando le ragioni di fondatezza del ricorso risultino particolarmente pregnanti già a una sommaria valutazione, poiché il consolidamento della carriera può produrre effetti irreversibili e alterare il sistema di selezione.
- La concessione della tutela cautelare richiede sia il fumus boni iuris sia la specifica allegazione e dimostrazione del periculum in mora; la mera qualità di studente universitario non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando lo studente ammesso al secondo semestre abbia già ottenuto l'immatricolazione presso una sede universitaria, la pretesa di essere assegnato a una diversa sede di preferenza non determina, di regola, un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la tutela cautelare.
- La disciplina che impone l'immatricolazione nella prima sede utile indicata dal candidato e consente l'assegnazione ad altra sede solo in caso di indisponibilità delle sedi prescelte è conforme all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025 e può giustificare la cessazione degli scorrimenti oltre un termine determinato, per esigenze di stabilità dell'organizzazione didattica.
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