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Sentenza

Sentenza del 03/01/2020 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 247/2020 ICI - ACCERTAMENTO - Omessa preventiva notifica dell'atto di attribuzione o variazione della rendita catastale - Autonoma impugnazione - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verifica dell'efficacia della notifica: in assenza di preventiva notifica della variazione di rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, l'atto impositivo notificato dal Comune vale anche come notifica della rendita attribuita. Di conseguenza si è posto il dubbio se la rendita catastale potesse essere impugnata autonomamente e entro quale termine.

La decisione

La Corte ha stabilito che, quando l'Agenzia del Territorio non ha precedentemente notificato la variazione della rendita catastale, la notifica dell'atto impositivo da parte del Comune equivale anche a notifica della rendita attribuita. Ne consegue l'obbligo per il contribuente di impugnare l'atto modificativo della rendita entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo comunale; in mancanza di impugnazione la rendita diviene definitiva. La rendita catastale divenuta definitiva ha efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata annotata negli atti catastali.

Norme richiamate

  • Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - disciplina generale

    La notifica dell'atto impositivo comunale può assolvere alla funzione di notifica della rendita attribuita, ove non sia intervenuta preventiva notifica della variazione da parte dell'Agenzia del Territorio; da ciò discendono gli effetti sul termine decadenziale di impugnazione.

  • Normativa catastale / attribuzione variazione rendita (Agenzia del Territorio)

    Le variazioni di rendita catastale devono essere tempestivamente notificate dall'Agenzia del Territorio; in difetto, la registrazione della rendita negli atti catastali, notificata tramite l'atto impositivo comunale, produce gli effetti di cui alla sentenza (necessità di impugnazione entro 60 giorni e efficacia dall'anno successivo all'annotazione).

Massime di principio

  • Se l'Agenzia del Territorio non ha notificato la variazione di rendita catastale, la notifica dell'atto impositivo da parte del Comune deve essere considerata anche come notifica della rendita attribuita.
  • La contestazione della variazione di rendita catastale richiede un'impugnazione autonoma entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo comunale; non è sufficiente attendere o limitarsi a contestare solo l'atto tributario.
  • Se il contribuente non impugna nei termini la rendita attribuita, questa diventa definitiva e acquista efficacia dall'anno successivo a quello dell'annotazione negli atti catastali.
  • In caso di ricezione di un avviso/imposta comunale che riporta una rendita nuova o modificata, il contribuente deve verificare subito se è stata preceduta da notifica dell'Agenzia: in assenza, deve valutare l'impugnazione entro 60 giorni.
  • Per tutelarsi è consigliabile impugnare sia l'atto impositivo comunale sia, se del caso, promuovere ricorso specifico contro la variazione catastale (quando notificata), rispettando i termini previsti.

Testo integrale

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