Cassazione Civile, Ordinanza n. 08655/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una vicenda immobiliare e negoziale connessa a un mutuo: alcuni soggetti avevano dedotto di aver trasferito, con una scrittura privata, diritti reali su un immobile a favore di una coppia, sostenendo che l'operazione fosse in realtà volta a garantire un credito derivante da mutuo. Successivamente, in un giudizio promosso dal creditore per il rilascio di parte dell'immobile e per il risarcimento del danno da occupazione, i convenuti avevano proposto riconvenzionale per far dichiarare la nullità della vendita per violazione del divieto di patto commissorio e per accertare il residuo credito del mutuante. In primo grado la domanda principale fu rigettata, la riconvenzionale accolta, e fu accertato il credito residuo del mutuante. In appello gli originari convenuti contestarono, tra l'altro, la mancata utilizzazione di prove testimoniali che avrebbero dimostrato il prezzo effettivo di una successiva compravendita e, quindi, l'ammontare del credito estinto; sostennero inoltre che il loro accertamento del credito implicasse anche la domanda di simulazione del prezzo, che essi sarebbero stati terzi rispetto all'atto simulato e che la prova testimoniale fosse ammissibile ex art. 1417 c.c., oltre a dedurre violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione tempestiva dei fatti e la nullità del preteso mandato senza rappresentanza per difetto di forma. La Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: omessa o apparente motivazione sulla loro qualità di parti o terzi, omessa motivazione e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 1417 e 2722 c.c. per non avere valorizzato la prova testimoniale, violazione dell'art. 1417 c.c. per l'erronea esclusione della loro qualità di terzi, violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata considerazione della non contestazione, contraddittorietà della motivazione sulla loro qualifica di parti e violazione degli artt. 1350 e 1705 c.c. per asserita nullità del mandato senza rappresentanza per difetto di forma scritta. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: oltre a quella relativa alla mancata implicita proposizione della domanda di simulazione del prezzo, la Corte d'appello aveva infatti affermato che gli odierni ricorrenti dovevano considerarsi parti sostanziali dell'operazione negoziale, sicché non potevano avvalersi della prova testimoniale riservata ai terzi. Poiché nessun motivo di ricorso investiva specificamente questa autonoma e sufficiente ragione decisoria, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione di merito era fondata su più rationes decidendi autonome e sufficienti, ma i motivi di ricorso non colpivano una di esse, quella secondo cui i ricorrenti, pur non formalmente parti dell'atto pubblico, avevano sostanzialmente partecipato alla sua conclusione tramite interposizione del creditore e dunque non potevano essere considerati terzi ai fini della prova della simulazione. Di conseguenza, la censura non poteva condurre alla cassazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per i ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2744 c.c.
Richiamato come divieto del patto commissorio, quale fondamento della domanda riconvenzionale di nullità della vendita dissimulata come garanzia di un credito.
art. 2722 c.c.
Evocato per sostenere l'inutilizzabilità della prova testimoniale di patti contrari o coevi all'atto scritto.
art. 1417 c.c.
Invocato dai ricorrenti per affermare l'ammissibilità della prova della simulazione da parte dei terzi; la Corte rileva che la loro censura non incide sulla ratio autonoma della sentenza, che li considera parti sostanziali dell'operazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per dedurre che la mancata contestazione tempestiva avrebbe dovuto determinare la relevatio ab onere probandi, ma la censura non supera l'autonoma ratio decisoria non impugnata.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al preteso vulnus al diritto di difesa per il mancato uso della prova testimoniale.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al preteso difetto di motivazione e al giusto processo.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la condotta del preteso mandatario avrebbe violato il canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto.
art. 96 c.p.c.
Richiamato nel racconto dei fatti di merito, in relazione alla condanna per responsabilità aggravata nel primo grado.
art. 1350 c.c.
Invocato per sostenere la nullità per difetto di forma scritta del mandato avente ad oggetto trasferimenti di diritti reali.
art. 1705 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1350 c.c. per qualificare il rapporto come mandato senza rappresentanza e sostenere la nullità del relativo accordo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata in più motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale, richiamata per omessa o contraddittoria motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il risultato, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes, poiché la ratio non impugnata resta comunque idonea a sorreggere la decisione.
- La prova della simulazione è soggetta al regime differenziato tra parti e terzi: chi abbia partecipato sostanzialmente all'operazione negoziale non può qualificarsi terzo ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale della simulazione.
- Non è sufficiente denunciare un vizio di motivazione o una violazione di legge se la censura non incide sulla concreta ratio decidendi posta a base della decisione di merito.
- Le deduzioni sulla non contestazione o sull'ammissibilità della prova sono irrilevanti in cassazione se non si confrontano con l'autonoma base logica e giuridica della sentenza impugnata.
- La qualificazione di un soggetto come parte sostanziale dell'operazione può derivare dalla sua partecipazione effettiva alla conclusione dell'affare, anche se non compare formalmente nell'atto negoziale.
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