Cassazione Penale, Sentenza n. 17674/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il diniego di dissequestro di un'autovettura venduta dal marito (Iannetti) alla moglie (Di Gregorio). Sostenevano l'inesistenza dei presupposti del sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente: il veicolo non sarebbe più nella titolarità dell'indagato, la moglie sarebbe estranea al reato di peculato, non vi sarebbe periculum in mora, né il bene costituirebbe prezzo/profitto/strumento del reato. Inoltre richiamavano l'assoluzione nel processo per il falso documentale relativo all'atto di vendita.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché la misura cautelare (sequestro) gravava in un procedimento autonomo e distinto (procedimento per peculato a carico del solo Iannetti) e non nel procedimento per falso documentale in cui i ricorrenti avevano chiesto la revoca. Poiché non esisteva nel processo impugnato alcun provvedimento di sequestro relativo al bene, l'impugnazione era priva dell'oggetto necessario. Inoltre la Corte ha ricordato che il sequestro per equivalente si fonda sulla "disponibilità" di fatto dell'indagato e non sulla formale titolarità o sulla pertinenzialità del bene, sicché le censure sui requisiti tipici del sequestro diretto/impeditive non erano pertinenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a pagare una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis, cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello incidentale o dell'impugnazione in materia di misure cautelari: qui invocato come titolo dell'impugnazione contro il provvedimento di merito
art. 322-ter, cod. pen.
Richiamato nel testo come norma che giustifica il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato (sequestro per equivalente) nel procedimento per peculato
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra sequestro preventivo di tipo impeditive/strumentale alla confisca "diretta" e sequestro strumentale alla confisca per equivalente: i requisiti (periculum in mora, pertinenzialità, titolarità formale) rilevano per il primo tipo ma non per il sequestro per equivalente
art. 483 e art. 485, cod. pen.
Art. 483 relativo al falso commesso dal privato; il fatto è stato poi riqualificato nell'art. 485 e il relativo procedimento si è concluso con assoluzione degli imputati
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata qui con fissazione di euro 3.000 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- Il sequestro preventivo per equivalente mira a garantire la confisca del profitto del reato e si fonda sulla "disponibilità" di fatto del bene da parte dell'indagato, più che sulla formale titolarità o sulla pertinenzialità del bene rispetto al reato
- Se il vincolo cautelare grava in un procedimento distinto e autonomo, le istanze di revoca devono essere rivolte nel procedimento in cui il sequestro è stato effettivamente disposto; un'impugnazione in un diverso procedimento può risultare inammissibile per mancanza dell'oggetto
- La vendita immediatamente anteriore al sequestro può essere scrutinata come eventuale simulazione e pesare sulla decisione di sequestrare, ma l'eventuale assoluzione in un processo diverso non elimina automaticamente la rilevanza della disponibilità di fatto nel procedimento ove è stato disposto il sequestro
- Le censure relative ai presupposti del sequestro diretto (periculum in mora, pertinenzialità) non sono decisive quando la misura è un sequestro per equivalente; è necessario valutare la natura della misura cautelare applicata
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o non affrontare nel merito la circostanza fondamentale che rende la misura estranea al procedimento impugnato può comportare la condanna alle spese e a una sanzione in favore della Cassa delle ammende
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