Sentenza n. 890/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Tecnica del Municipio XI Arvalia Portuense di Roma Capitale numero repertorio CP/1247/2025 del 17 luglio 2025 (numero protocollo CP/87827/2025 di pari data) di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione della “gestione del parcheggio appartenente al demanio di Roma Capitale in consegna al Municipio XI in Viale Marconi 72, piano interrato -2, denominato “Garage Radio Marconi” (CIG B461A86233) alla I.A.C.E. Impresa Appalti Costruzioni Edilizie s.r.l., “con esclusione dalla procedura dell’operatore economico Movea Servizi srl”; - del “verbale di gara definitivo” prot. CP/84900/2025 del 10 luglio 2025, comunicato in pari data alla ricorrente, nel quale sono stati riprodotti i verbali di tutte le sedute della Commissione giudicatrice, nelle parti in cui (a) è stata disposta, su proposta della Commissione giudicatrice e con provvedimento del R.U.P. steso in calce a tale “verbale definitivo”, l’esclusione dalla procedura di gara della ricorrente e (b) all’offerta tecnica della controinteressata I.A.C.E. Impresa Appalti Costruzioni Edilizie s.r.l. sono stati illegittimamente assegnati 10 punti per il criterio valutativo n. 4 - subcriterio 4.3 “Accordi o convenzioni stipulati con un numero di soggetti superiori a 30”; - ove occorra, della nota dell’Avvocatura Capitolina prot. CP/83544/2025 del 7 luglio 2025, di riscontro alla richiesta di parere formulata dal R.U.P. con nota prot. CP/75371/2025 del 20 giugno 2025, in ordine all’attribuibilità alla I.A.C.E. s.r.l. del punteggio di cui al punto che precede; nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra la I.A.C.E. Impresa Appalti Costruzioni Edilizie s.r.l. e il Municipio XI Arvalia Portuense di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 121 c.p.a. o, in subordine, dell’art. 122 c.p.a. e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto nelle more eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., ed eventualmente per la condanna di Roma Capitale al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto dell’illegittima condotta amministrativa oggetto di gravame, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di approvazione della graduatoria provvisoria e di esclusione dalla procedura, nonché la conseguente aggiudicazione della concessione a favore dell'altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria esclusione da una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023, per la gestione in concessione di un parcheggio appartenente al demanio comunale. L'esclusione era motivata dalla mancata corrispondenza dell'offerta economica al capitolato, in particolare per la mancata indicazione delle tariffe relative alle moto e alle utenze diversamente abili e per la mancata assunzione dell'impegno a riservare tre posti agli utenti diversamente abili. Il primo motivo deduceva violazione della disciplina di gara, difetto di istruttoria, falso presupposto, travisamento e sviamento, sostenendo che il capitolato imponesse la riserva dei posti ma non uno specifico obbligo dichiarativo e che le tariffe indicate nel piano economico-finanziario rispettassero i limiti previsti. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 101 d.lgs. 50/2016 e della lex specialis, sostenendo che le eventuali carenze dell'offerta avrebbero dovuto essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio. Il terzo motivo contestava il punteggio attribuito all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con riferimento all'assegnazione di dieci punti per il subcriterio relativo agli accordi o convenzioni con più di trenta soggetti. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione della successiva determinazione di aggiudicazione definitiva, comunicata il 15 settembre 2025.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Città Metropolitana di Roma Capitale, ritenendo che gli atti di gara fossero imputabili esclusivamente a Roma Capitale. Ha respinto la richiesta della ricorrente di stralcio della determinazione di aggiudicazione definitiva depositata dalla stazione appaltante, affermando che, quando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile d'ufficio, fino all'udienza di merito possono essere allegati e provati i fatti posti a suo fondamento. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la ricorrente aveva impugnato soltanto l'esclusione e l'approvazione della graduatoria provvisoria, senza impugnare, neppure con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione definitiva. L'annullamento dell'esclusione avrebbe avuto effetto viziante e non caducante sull'aggiudicazione, sicché non avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere l'affidamento della concessione. Il giudice ha comunque ritenuto infondati i primi due motivi: l'offerta non conteneva l'espresso impegno a riservare tre posti agli utenti diversamente abili e non diversificava le tariffe per auto, furgoni, autovetture destinate agli utenti disabili e moto, secondo il capitolato; tali omissioni rendevano l'offerta indeterminata e non suscettibile di soccorso istruttorio. Il terzo motivo sarebbe divenuto comunque improcedibile, perché un concorrente legittimamente escluso non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio dalla contestazione del punteggio dell'aggiudicataria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale e dell'aggiudicataria, liquidate in euro 2.500,00 ciascuno; spese compensate nei rapporti con la Città Metropolitana.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è stata utilizzata per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del parcheggio.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
La determinazione di aggiudicazione definitiva è stata considerata un atto nuovo, adottato all'esito della verifica dei requisiti dell'aggiudicataria, e non un atto meramente confermativo della precedente approvazione della graduatoria provvisoria.
art. 101 d.lgs. 50/2016
Il soccorso istruttorio non è stato ritenuto applicabile alle omissioni che rendevano indeterminata l'offerta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché non era stata impugnata la successiva aggiudicazione definitiva, ormai inoppugnabile.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito del rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
art. 121 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ma tale domanda non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
art. 122 c.p.a.
La ricorrente aveva formulato, in subordine, la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non esaminata per l'improcedibilità.
art. 123 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, domanda non esaminata per l'improcedibilità.
art. 124 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto il subentro nel contratto, domanda non esaminata per l'improcedibilità.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria era stata proposta in via eventuale, ma non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, dopo l'impugnazione dell'esclusione e dell'approvazione della graduatoria provvisoria, interviene l'aggiudicazione definitiva, il concorrente escluso deve impugnare anche quest'ultimo atto, eventualmente con motivi aggiunti, se intende conseguire l'aggiudicazione o un'utilità concreta; in mancanza, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'aggiudicazione definitiva adottata all'esito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario è un atto nuovo e autonomo rispetto all'approvazione della graduatoria provvisoria e non può essere qualificata come meramente confermativa.
- L'annullamento dell'esclusione produce, rispetto all'aggiudicazione non impugnata, un effetto viziante e non caducante; pertanto, non determina automaticamente la rimozione dell'aggiudicazione né consente il reinserimento del concorrente escluso in una procedura ormai conclusa.
- Il soccorso istruttorio non è esperibile per integrare omissioni dell'offerta economica che incidano sulla sua determinatezza e comportino l'introduzione o la modifica di elementi essenziali dell'offerta.
- Un'offerta è legittimamente esclusa quando non contiene l'impegno espressamente richiesto dalla lex specialis e non indica le articolazioni tariffarie prescritte dal capitolato, se tali omissioni rendono l'offerta non determinabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →