Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5112/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 299 del 2024.

Giustizia amministrativa202500917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 299 del 2024, relativa al provvedimento comunale che non aveva approvato le risultanze favorevoli della conferenza di servizi e aveva respinto il progetto di nuovo allevamento zootecnico in variante urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia, incompetenza del Commissario prefettizio, violazione della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali, sviamento, inversione procedimentale, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 14 della l. n. 241/1990 e 8 del d.P.R. n. 160/2010, nonché elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Basilicata n. 423 del 2022. La società sosteneva che il Commissario, pur agendo con i poteri del Consiglio comunale, avesse illegittimamente svolto una nuova valutazione tecnica e ribaltato le conclusioni favorevoli della conferenza di servizi, senza adeguata motivazione e senza che il riesame fosse compiuto dalla stessa conferenza. Contestava inoltre l'asserita integrazione postuma della motivazione da parte del TAR, il travisamento della propria posizione quanto alla pretesa sanatoria degli abusi edilizi e la ricostruzione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. In particolare, sosteneva che il progetto prevedesse la demolizione delle opere abusive e che l'acquisizione di alcune aree ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non impedisse la realizzazione dell'intervento. La vicenda traeva origine da un'ordinanza comunale di demolizione di 18 tettoie e 2 vasche realizzate senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, seguita da un progetto di riorganizzazione di un allevamento zootecnico da approvare in variante allo strumento urbanistico tramite il procedimento dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione, osservando che il provvedimento del Commissario esponeva adeguatamente le ragioni tecniche del diniego: una parte significativa delle aree interessate, pari ad almeno 5.943,50 mq oltre all'ulteriore estensione da determinare ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, non era più di proprietà della società, essendo stata acquisita dal Comune in conseguenza della mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione; inoltre, erano state realizzate ulteriori opere abusive non demolite. La mancanza della proprietà o di altro titolo legittimante costituiva autonomo impedimento al rilascio del titolo. Il giudice ha precisato che il nuovo provvedimento, adottato dall'organo competente dopo l'annullamento del precedente atto dirigenziale per incompetenza, era autonomo, fondato su autonoma istruttoria e adeguatamente motivato. Il Comune poteva quindi non approvare le risultanze della conferenza di servizi dopo avere rilevato, mediante un più ampio approfondimento, errori o omissioni su aspetti essenziali del progetto. Poiché l'atto era plurimotivato e la società non aveva contestato adeguatamente la motivazione relativa alla perdita della proprietà di parte delle aree, tale ragione era di per sé sufficiente a sorreggere il diniego; l'impugnazione non poteva quindi condurre all'annullamento dell'atto e, secondo il Collegio, il ricorso di primo grado risultava inammissibile sotto tale profilo. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, poiché il vigente Regolamento urbanistico consentiva la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici nelle aree agricole poste a monte della SS 106, subordinandola all'approvazione di un piano aziendale. Non era quindi necessario fare riferimento esclusivamente ad aree PIP e la sussistenza o meno di tali aree era irrilevante. Il procedimento semplificato di variante previsto dall'art. 8 non era pertanto utilizzabile, indipendentemente dalla finalità di sanare o meno gli abusi. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta l'acquisizione gratuita delle aree necessarie ai sensi della norma; la perdita della proprietà di parte delle aree interessate impedisce al privato di chiedere e ottenere il titolo abilitativo per opere da realizzare su tali aree.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Rileva ai fini della determinazione dell'ulteriore estensione delle aree acquisibili in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    Il procedimento semplificato di variante non è applicabile quando lo strumento urbanistico già individua aree nelle quali l'intervento produttivo richiesto è consentito; non occorre limitare la verifica alle sole aree PIP, se l'attività è ammessa in aree agricole individuate dallo strumento urbanistico.

  • art. 14 l. 241/1990

    La disciplina della conferenza di servizi non impedisce all'amministrazione competente di non approvarne le risultanze quando, a seguito di un adeguato approfondimento, rilevi errori o omissioni su presupposti essenziali per il rilascio del titolo.

  • art. 34.14 delle NTA del Regolamento urbanistico comunale

    la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici – fermo restando il rispetto delle norme e regolamenti comunitarie, nazionali e regionali – è ammessa nelle sole zone agricole poste a monte della linea ferroviaria Taranto/Sibari ed è subordinata all’approvazione di un piano aziendale che valuti con attenzione l’entità dei presumibili impatti sul territorio

    La previsione urbanistica ammette i nuovi allevamenti zootecnici nelle specifiche aree agricole, subordinandoli all'approvazione di un piano aziendale; tale disciplina esclude l'applicazione del procedimento di variante ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 quando l'intervento è già urbanisticamente consentito.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, il ricorrente deve contestare tutti i distinti pilastri motivazionali; la mancata impugnazione di uno di essi rende inidonea l'azione di annullamento e impedisce comunque la caducazione dell'atto.
  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento per incompetenza non impedisce all'amministrazione competente di adottare un nuovo provvedimento di contenuto analogo, purché esso costituisca un atto autonomo, sia preceduto da un'autonoma istruttoria e contenga una motivazione adeguata rispetto ai presupposti rilevanti.
  • La mancata proprietà, o l'assenza di altro titolo legittimante, sulle aree interessate da un progetto edilizio o produttivo impedisce il rilascio del relativo titolo abilitativo, anche quando il progetto riguardi contestualmente aree ancora nella disponibilità del richiedente.
  • Il procedimento semplificato di variante previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 presuppone l'assenza, nello strumento urbanistico, di aree sufficienti e idonee alla localizzazione dell'insediamento produttivo; tale presupposto non richiede che siano considerate esclusivamente le aree PIP quando l'attività è già ammessa in altre zone, comprese quelle agricole, secondo la disciplina urbanistica vigente.
  • L'amministrazione può non approvare le risultanze favorevoli di una conferenza di servizi quando, a seguito di un adeguato approfondimento istruttorio, accerti che esse si fondano su presupposti erronei o non considerano circostanze essenziali per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiConferenza di servizi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.