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Parere

Parere n. 498/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dallo Studio Immobiliare F. Boschi srl, in persona del legale rappresentante sig. Federico Boschi, con sede in Via O. Respighi, 5 40033 Casalecchio di Reno (BO) contro il Comune di Casalecchio di Reno nonché nei confronti della Due Terzi snc di Thomas e Niccolò Terzi e C., in persona del legale rappresentante p.t. in qualità di controinteressati per l’annullamento dell’atto pubblicato in data 31 luglio 2024, notificato in data 2 agosto 2024 con cui il Comune di Casalecchio di Reno ha espresso il diniego della domanda formulata dal ricorrente per il rilascio del nulla osta relativo alla installazione di una bacheca pubblicitaria nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della parte ricorrente, anche non conosciuto e non comunicato.

Giustizia amministrativa202500650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del Comune di Casalecchio di Reno al rilascio del nulla osta per l’installazione di una bacheca pubblicitaria in via XX Settembre, all’angolo con via Porrettana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 31 luglio 2024, notificato il 2 agosto 2024, relativo alla richiesta di autorizzazione per l’installazione di una bacheca pubblicitaria. Ha dedotto la violazione dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 47-59 del d.P.R. 495/1992, l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 36, comma 3, lett. b), del regolamento comunale, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illogicità, il travisamento dei presupposti di fatto, la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 10-bis della l. 241/1990, nonché dei principi di collaborazione e buona fede. La ricorrente ha inoltre richiamato una precedente autorizzazione edilizia del 1995 e il pagamento di canoni pubblicitari, sostenendo la legittimità della preesistente bacheca. Il Collegio ha rilevato, in via pregiudiziale, il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la controversia investe provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del Codice della strada, e ha riscontrato rilevanti lacune istruttorie sull’identità, ubicazione e contesto stradale della bacheca oggetto della domanda.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito. Ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’orientamento secondo cui le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 spettano al giudice ordinario. Ha tuttavia rilevato che gli atti non consentono di stabilire con sufficiente chiarezza se la bacheca richiesta sia diversa da quella autorizzata nel 1995, quale sia la sua esatta collocazione, se nell’area siano presenti altri mezzi pubblicitari o dehors e quale sia il regime di circolazione della strada o dell’intersezione interessata. Ha quindi disposto una relazione integrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da redigere entro 45 giorni, con specifico approfondimento sia sulla giurisdizione sia sugli elementi fattuali relativi alla bacheca. La relazione dovrà essere trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni e memorie; il Ministero dovrà poi trasmettere la relazione definitiva entro ulteriori 20 giorni. L’emissione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Giurisdizione

Il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che, secondo la giurisprudenza richiamata, l’impugnazione di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 deve essere conosciuta dal giudice ordinario.

Identità della bacheca

Occorre chiarire se la bacheca oggetto della domanda sia una nuova installazione, distinta da quella asseritamente acquistata e autorizzata nel 1995, oppure la medesima installazione.

Esatta ubicazione

La relazione integrativa deve documentare le coordinate e l’esatta collocazione della bacheca, non risultando chiaro il sedime sul quale essa dovrebbe essere installata.

Contesto dell’area

Devono essere verificati la presenza di altri mezzi pubblicitari, dehors o attrezzature a servizio di attività turistico-ristorative nell’area interessata.

Regime della circolazione

Deve essere chiarito se la strada o l’intersezione siano pedonali, soggette a traffico interdetto o limitato, nonché quali siano le eventuali eccezioni alla circolazione veicolare.

Contraddittorio procedimentale

La relazione integrativa deve essere trasmessa alla ricorrente, che dovrà poter formulare osservazioni e memorie anche sulla questione di giurisdizione e sull’eventuale esito del giudizio pendente davanti al Giudice di pace di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    La controversia riguarda anche provvedimenti adottati ai sensi della disposizione in materia di pubblicità sulle strade; secondo l’orientamento richiamato, le relative impugnazioni spettano al giudice ordinario.

  • artt. 47-59 d.P.R. 495/1992

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina regolamentare degli impianti pubblicitari e dei relativi requisiti.

  • art. 51 d.P.R. 495/1992

    Richiamato nella relazione ministeriale con riguardo al divieto di installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni.

  • art. 36, comma 3, lett. b), del Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico e le installazioni pubblicitarie

    “è vietata l’installazione di segnali pubblicitari, anche di ridotte dimensioni, posti sui bordi dei marciapiedi o sui cigli stradali o collocati sui pali dell’illuminazione o sulla segnaletica in genere”

    È stato indicato dal Comune quale elemento ostativo al rilascio del nulla osta, ma la sua concreta applicabilità richiede ulteriori chiarimenti sull’ubicazione dell’impianto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di diniego; il Ministero ha ritenuto rispettate le garanzie procedimentali, ma il Collegio non ha ancora deciso la censura.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sollevare d’ufficio la questione di difetto di giurisdizione, assicurando il contraddittorio sul punto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso straordinario investe un provvedimento adottato ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992, il Consiglio di Stato deve verificare preliminarmente la sussistenza della giurisdizione amministrativa, tenendo conto dell’orientamento secondo cui la relativa controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Prima di decidere sulla legittimità del diniego relativo a un impianto pubblicitario, l’amministrazione procedente e l’organo decidente devono poter identificare con precisione l’impianto, distinguerlo da eventuali installazioni precedenti e accertarne l’esatta ubicazione.
  • La valutazione della compatibilità di un impianto pubblicitario con il Codice della strada e con i regolamenti comunali richiede l’accertamento concreto del regime della strada o dell’intersezione interessata, inclusa l’eventuale natura pedonale, la sottoposizione a traffico limitato e le eccezioni alla circolazione.
  • Quando emergono d’ufficio questioni pregiudiziali potenzialmente decisive, il procedimento consultivo deve essere integrato in modo da garantire alle parti la possibilità di esprimersi specificamente sulla questione e sugli elementi istruttori acquisiti.

Diniego comunale per l’installazione di una bacheca pubblicitaria

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società di intermediazione immobiliare contro il Comune di Casalecchio di Reno, con una società controinteressata. L’impugnazione concerne il diniego del 31 luglio 2024 relativo alla richiesta di nulla osta per l’installazione di una bacheca pubblicitaria in via XX Settembre, all’angolo con via Porrettana.

Premesse e vicenda amministrativa

La società riferisce di utilizzare da molti anni una bacheca pubblicitaria e richiama un’autorizzazione edilizia rilasciata nel 1995 per la sostituzione di due bacheche, nonché il pagamento dei relativi canoni pubblicitari. Nel 2023 e nel 2024 la Polizia locale ha contestato violazioni dell’art. 23 del Codice della strada, rilevando che l’impianto sarebbe stato privo della necessaria autorizzazione e non sarebbe stato rimosso.

L’8 aprile 2024 la società ha presentato una domanda per il rilascio del nulla osta relativo alla bacheca. Il Comune ha inviato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, richiamando il decoro urbano e il divieto previsto dall’art. 36, comma 3, lett. b), del regolamento comunale per le installazioni pubblicitarie. Con provvedimento del 31 luglio 2024 il Comune ha confermato il diniego.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure:

  • violazione dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 47-59 del d.P.R. 495/1992, oltre a carenza di motivazione, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
  • illegittima applicazione dell’art. 36, comma 3, lett. b), del regolamento comunale;
  • violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 10-bis della l. 241/1990;
  • violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990.

Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare e dalla riserva di proporre motivi aggiunti.

Posizione dell’amministrazione

Il Comune ha sostenuto che l’autorizzazione del 1995 riguardasse una bacheca diversa da quella oggetto della nuova domanda e che l’impianto contestato fosse abusivo. Ha inoltre affermato che l’area ricadesse in una zona a traffico limitato e che il divieto regolamentare fosse applicabile perché l’impianto si troverebbe sul ciglio stradale, sul bordo del marciapiede e in prossimità di un’intersezione.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso le osservazioni comunali sulle censure di merito e ha concluso per il rigetto del ricorso, rimettendosi alla Sezione sulle questioni relative alle garanzie procedimentali. Ha anche riferito dell’avvio di verifiche sui canoni eventualmente riscossi per l’esposizione delle bacheche, precisando che tale profilo esula dall’oggetto del ricorso.

Questione preliminare di giurisdizione

Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione secondo cui le controversie aventi a oggetto l’impugnazione di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 285/1992 spettano al giudice ordinario. È stato richiamato anche il precedente parere della Sezione n. 1503/2025 del 29 dicembre 2025.

La questione non è stata tuttavia definita, poiché il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi e garantire il contraddittorio delle parti.

Lacune istruttorie

La Sezione ha rilevato che la documentazione non chiarisce:

  • se la bacheca oggetto della domanda sia diversa da quella acquistata e utilizzata in precedenza;
  • quale sia l’esatta ubicazione della nuova installazione e il sedime sul quale dovrebbe insistere;
  • se nell’area siano presenti altri mezzi pubblicitari, dehors o attrezzature connesse ad attività turistico-ristorative;
  • se la strada o l’intersezione siano pedonali, soggette a divieto di circolazione o a traffico limitato, e quali siano le eventuali eccezioni al traffico veicolare.

Tali elementi sono rilevanti sia per la verifica della giurisdizione sia per l’eventuale esame della legittimità del diniego alla luce dell’art. 23 del Codice della strada, dell’art. 51 del relativo regolamento di esecuzione e dell’art. 36 del regolamento comunale.

Incombenti istruttori e contraddittorio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà predisporre entro 45 giorni una relazione integrativa, indicando il proprio avviso sulla giurisdizione e documentando l’identità e l’esatta collocazione della bacheca, oltre agli ulteriori elementi relativi al contesto stradale.

La relazione dovrà essere trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e memorie, anche sull’individuazione del giudice competente e sull’eventuale esito del giudizio pendente davanti al Giudice di pace di Bologna. Il Ministero dovrà quindi trasmettere alla Sezione una relazione definitiva entro ulteriori 20 giorni.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha sospeso l’emissione del parere, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha disposto gli incombenti istruttori indicati. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaCircolazione stradale e viabilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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