Ordinanza n. 823/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 20,41 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall’Amministrazione; b) del provvedimento recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall’Amministrazione all’esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025. c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 4, 11,12, 15,16,19, 30, 34, 36, 53 e 54, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla prova scritta del 19 e 20 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all’esito dell’acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta di un concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento che le ha attribuito 20,41 punti, a fronte della soglia di accesso alla prova scritta pari a 30,74 punti, nonché l'elenco degli ammessi alla prova scritta e gli atti connessi. Ha contestato anche i verbali della commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 4, 11, 12, 15, 16, 19, 30, 34, 36, 53 e 54, con conseguente penalizzazione del punteggio della candidata. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, anche in relazione alla preclusione della partecipazione alla prova scritta.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non presentassero adeguati profili di fondatezza, anche considerando il numero dei quesiti contestati e la distanza tra il punteggio conseguito dalla ricorrente, pari a 20,41 punti, e la soglia necessaria per superare la preselettiva, pari a 30,74 punti. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando che la prova preselettiva si era già svolta e che, in caso di esito positivo del giudizio, sarebbero state possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti insussistenti e ha respinto la sospensiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la distanza significativa tra il punteggio conseguito in una prova preselettiva e la soglia minima di ammissione può incidere sulla valutazione negativa del fumus boni iuris, anche quando il candidato contesti più quesiti della prova.
- Il periculum in mora non sussiste quando, pur essendo già svolta la prova preselettiva, l'eventuale accoglimento del ricorso può essere adeguatamente compensato mediante prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
- La sospensione cautelare degli esiti di una prova concorsuale richiede la contestuale presenza di adeguati profili di fondatezza delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.
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