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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08506/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità della loro esclusione da una procedura di ricollocazione volontaria e mobilità attivata in seguito alla riorganizzazione aziendale, dopo la soppressione di cinque distretti territoriali e la loro sostituzione con nuovi distretti e altre UOC. Essi sostenevano di essere stati pretermessi in modo illegittimo dalla procedura, pur avendo perso l'incarico di direttore di distretto a seguito della ristrutturazione, e chiedevano il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la procedura riguardasse solo i dirigenti rimasti in esubero, cioè privi di incarico, e che i direttori di distretto non vi rientrassero perché, cessato l'incarico, essi restavano in organico e venivano poi ricollocati con altro incarico dirigenziale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 3-sexies, 15, commi 4 e 7-bis, e 15-ter del d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che anche l'incarico di direttore di struttura complessa/direttore di UOC avesse natura fiduciaria e che, quindi, la distinzione operata dalla Corte territoriale tra direttori di distretto e direttori di UOC fosse irrilevante ai fini dell'applicazione della procedura di riallocazione; lamentavano inoltre che il regolamento interpretato dalla Corte fosse stato letto in modo errato rispetto alla disciplina legale di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la decisione impugnata dipendeva dall'interpretazione di un regolamento amministrativo regionale, recettivo di un accordo sindacale, e che i ricorrenti non avevano censurato in modo specifico i canoni ermeneutici contrattuali ex artt. 1362 ss. c.c. che avrebbero dovuto sostenere l'errore interpretativo denunciato. Inoltre, ha osservato che le norme del d.lgs. n. 502/1992 richiamate non erano state direttamente applicate alla fattispecie, ma solo utilizzate come argomento interpretativo per distinguere le due figure dirigenziali; pertanto, la doglianza si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura era formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma non era idonea a sollecitare un sindacato di legittimità sulla mera ricostruzione del contenuto del regolamento e dell'accordo.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 3-sexies, comma 3

    richiamato per evidenziare che l'incarico di direttore di distretto è assistito da un regime proprio, con congelamento del posto di organico e senza necessità dei requisiti previsti per altri incarichi dirigenziali.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 15, commi 4 e 7-bis

    invocato dai ricorrenti per sostenere la natura fiduciaria della nomina a direttore di struttura complessa e la rilevanza del sistema delle terne.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 15-ter, comma 2

    menzionato dalla Corte di merito e richiamato in cassazione; la Corte ha osservato che nel testo richiamato non ancora vigente ratione temporis non poteva fondarsi direttamente la censura.

  • d.lgs. n. 502/1992, art. 15-ter, comma 3

    richiamato per evidenziare che l'assegnazione a una funzione inferiore dopo la mancata conferma dell'incarico è eventuale, non necessaria come nel caso del direttore di distretto.

  • d.l. n. 78/2010, art. 9, comma 32

    ritenuto dalla Corte di merito irrilevante perché riferito alla mancata conferma dell'incarico alla scadenza.

  • d.lgs. n. 165/2001, artt. 33 e 34

    richiamati dal regolamento per disciplinare le situazioni di eccedenza e la ricollocazione dei dirigenti in esubero.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la censura di violazione delle regole interpretative richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura per violazione delle regole di interpretazione di un accordo o di un regolamento richiede l'indicazione puntuale dei canoni ermeneutici violati e delle ragioni per cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del testo.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di un atto amministrativo o di un accordo recepito in un regolamento, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova interpretazione del contenuto negoziale o regolamentare, se non nei limiti del vizio di violazione dei criteri legali di ermeneutica.
  • Le disposizioni di settore richiamate solo come argomento interpretativo per distinguere due figure professionali non possono essere utilmente denunciate come norme direttamente violate, se non si dimostra il nesso tra l'errore nella loro lettura e la violazione delle regole interpretative dell'atto applicato alla fattispecie.
  • La diversa disciplina legale di due incarichi dirigenziali può giustificare la diversa inclusione o esclusione da procedure di riallocazione conseguenti a riorganizzazione aziendale, quando uno dei due incarichi comporti ex lege il congelamento del posto e l'altro no.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificatezza del recesso
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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