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Sentenza

Sentenza n. 1489/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Cosenza recante divieto di accesso, per un anno e sull’intero territorio nazionale, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, emesso dopo che la Digos aveva comunicato una notizia di reato relativa all’accensione di un fumogeno, da parte del ricorrente, nella Curva Sud di uno stadio durante una partita di calcio. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di proporzionalità; violazione della libertà costituzionale di circolazione, per la genericità e indeterminatezza dei luoghi interessati dal divieto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto e indeterminatezza dei presupposti e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato su una mera segnalazione della Digos, che mancasse un’adeguata istruttoria sulla sua persona, che non avesse precedenti o comportamenti violenti e che non fosse stata raggiunta la certezza della sua identificazione quale autore dell’accensione del fumogeno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del DASPO, poiché il Questore aveva indicato la fonte istruttoria, il fatto storico contestato e il rischio di reiterazione di condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha chiarito che, per la fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989, il provvedimento può essere adottato anche sulla base della mera denuncia relativa alla condotta prevista dall’art. 6-ter della stessa legge, trattandosi di misura preventiva e cautelare, non penale. Ne consegue che non è richiesto lo standard probatorio penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente il criterio del più probabile che non. Il principio di proporzionalità è stato ritenuto rispettato perché il divieto aveva la durata minima di un anno e operava soltanto nei giorni di svolgimento delle manifestazioni sportive. Quanto all’indeterminatezza dei luoghi, il divieto deve essere interpretato ragionevolmente e limitato ai luoghi oggettivamente riconoscibili come destinati alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti e degli spettatori delle manifestazioni indicate. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente l’istruttoria basata sugli atti della Digos e attendibile l’identificazione del ricorrente, effettuata mediante confronto dei tratti somatici e dell’abbigliamento, delle immagini di videosorveglianza, dell’accesso al tornello e del biglietto nominativo, nonché della fotografia del documento d’identità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche nei confronti di chi sia stato denunciato per la condotta prevista dall’art. 6-ter della medesima legge; la misura ha natura preventiva e cautelare, non penale.

  • art. 6, comma 1, lett. c), l. 401/1989

    Costituisce la specifica base normativa del DASPO adottato nel caso concreto e consente l’adozione della misura anche sulla base della denuncia per il reato connesso al possesso o all’uso di strumenti per l’emissione di fumo durante manifestazioni sportive.

  • art. 6-ter l. 401/1989

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.

    L’accensione di un fumogeno durante una manifestazione sportiva integra una condotta legislativamente considerata pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica e può costituire il presupposto per il DASPO.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del DASPO è adeguata quando espone la fonte istruttoria, il fatto contestato e le ragioni di interesse pubblico collegate al rischio di reiterazione della condotta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione penale; pertanto, la sua adozione non richiede l’accertamento della responsabilità secondo il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Per il DASPO fondato sulla denuncia della condotta prevista dall’art. 6-ter della legge n. 401/1989 è sufficiente, ai fini dell’adozione della misura preventiva, una valutazione dei fatti secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di una sentenza penale irrevocabile o di un accertamento probatorio penale definitivo.
  • La motivazione di un DASPO è adeguata quando indica la fonte dell’istruttoria, descrive il fatto concretamente contestato e illustra il giudizio prognostico secondo cui la condotta può reiterarsi, con conseguente pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive deve essere interpretato e applicato in modo ragionevole: anche quando il provvedimento non elenca analiticamente ogni luogo interessato, il divieto riguarda i luoghi oggettivamente riconoscibili di svolgimento delle manifestazioni e quelli destinati alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti e degli spettatori.
  • È rispettato il principio di proporzionalità quando il DASPO è disposto per la durata minima prevista e opera esclusivamente nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
  • L’identificazione dell’autore della condotta può ritenersi sufficientemente univoca e attendibile quando risulta dal convergente confronto tra immagini di videosorveglianza, accesso nominativo allo stadio, tratti somatici, abbigliamento e fotografia del documento d’identità.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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