Risoluzione n. 260 del 21/09/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che le ordinanze conclusive dei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento sono atti di volontaria giurisdizione soggetti a registrazione in termine fisso con imposta di registro al 3%, salvo il caso in cui il decreto opposto riguardi prestazioni soggette a IVA, per le quali si applica la registrazione in misura fissa. Vengono inoltre distinti i diversi regimi fiscali dei compensi percepiti da ausiliari del magistrato, consulenti e altri soggetti in base alla natura abituale o occasionale dell’attività e alla qualificazione reddituale.
Imposta di registro sui provvedimenti di opposizione ai decreti di pagamento ex artt. 84 e 170 d.P.R. 115/2002
Imposta di registro nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento
La Risoluzione affronta il regime tributario, ai fini dell’imposta di registro, dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento previsti dagli articoli 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativi ai compensi di difensori, ausiliari del magistrato, consulenti tecnici di parte, custodi e imprese incaricate di demolizione e riduzione in pristino. Il chiarimento riguarda in particolare se l’ordinanza conclusiva debba essere registrata in termine fisso e assoggettata a imposta.
Inquadramento del procedimento di opposizione
L’Amministrazione osserva che il procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore e agli ausiliari del magistrato che abbiano prestato opera nell’interesse di un procedimento civile o penale segue la disciplina speciale degli onorari di avvocato prevista dagli articoli 29 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il giudizio è trattato dall’ufficio giudiziario in composizione monocratica.
La circolare del Ministero della Giustizia del 6 maggio 2003 viene richiamata per affermare che:
- il giudizio di opposizione alla liquidazione degli onorari rientra nella volontaria giurisdizione;
- il procedimento è quello disciplinato dalla legge n. 794 del 1942 ed è autonomo rispetto al giudizio che ha originato la pretesa.
Conseguenze sul contributo unificato
Proprio per la sua autonomia rispetto al giudizio di merito, il procedimento di opposizione non è assimilabile ai processi strumentali esenti dal contributo unificato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 115/2002. Essendo un giudizio distinto e autonomo, e rientrando nella volontaria giurisdizione, esso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall’articolo 13 del d.P.R. 115/2002.
Registrazione degli atti di volontaria giurisdizione
La Risoluzione precisa poi che gli atti di volontaria giurisdizione sono soggetti a registrazione in termine fisso. Tali atti rientrano nell’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.), disposizione che ha formulazione ampia ed estensiva e ricomprende tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, non specificamente previsti in altre voci della Tariffa.
In forza di ciò, gli atti di volontaria giurisdizione devono essere obbligatoriamente registrati in termine fisso.
Regola generale: imposta di registro al 3%
La conclusione della Risoluzione è che, nei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento ex articoli 84 e 170 del d.P.R. 115/2002, il provvedimento conclusivo è soggetto a registrazione in termine fisso e l’imposta di registro è dovuta con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa.
Eccezione per prestazioni soggette a IVA
La tassazione al 3% non si applica quando il decreto di pagamento opposto riguarda corrispettivi o prestazioni soggette a IVA ai sensi dell’articolo 40 del T.U.R. In tali ipotesi opera il principio di alternatività IVA/registro, per cui l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Qualificazione fiscale dei compensi degli ausiliari e dei consulenti
La Risoluzione evidenzia che la qualificazione tributaria dei compensi corrisposti agli ausiliari del giudice è rilevante per stabilire il corretto trattamento fiscale.
Se l’attività del consulente d’ufficio o dell’ausiliario del magistrato è svolta nell’ambito di una prestazione di servizio resa nell’esercizio abituale di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633/1972, il compenso è soggetto a IVA ordinaria. In tal caso:
- il professionista deve emettere fattura, se ricorrono i presupposti di legge;
- si applica l’IVA con aliquota ordinaria;
- per effetto dell’articolo 40 del T.U.R., la registrazione del provvedimento avviene in misura fissa.
Per l’attività di consulenza svolta in modo occasionale, invece, i compensi sono qualificati come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. In tale ipotesi manca il presupposto soggettivo IVA, sicché l’operazione resta fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente
La Risoluzione distingue infine i compensi dei membri delle commissioni tributarie, dei giudici di pace e degli esperti di tribunale di sorveglianza, richiamati dall’articolo 50, lettera f), del TUIR. Tali compensi sono trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono rese da soggetti che esercitano arti o professioni ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR.
In questi casi:
- al momento del pagamento dell’indennità giornaliera di funzione deve essere operata la ritenuta IRPEF a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973;
- il provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione al decreto di pagamento resta soggetto a registrazione in termine fisso;
- l’imposta di registro è dovuta con aliquota del 3%, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa.
Conclusione operativa
La posizione finale dell’Agenzia delle Entrate è dunque la seguente: i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento ex articoli 84 e 170 del d.P.R. 115/2002 sono, in via generale, atti di volontaria giurisdizione soggetti a registrazione in termine fisso con imposta del 3%; la sola eccezione riguarda i casi in cui il decreto opposto concerna prestazioni assoggettate a IVA, per i quali la registrazione avviene in misura fissa.
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