Cassazione Civile, Ordinanza n. 33874/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per TARI 2016, notificata al contribuente e riferita a un importo complessivo di euro 149,30. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello il giudice tributario regionale ha accolto il gravame limitatamente alla regolazione delle spese, riformando la decisione di primo grado ma senza pronunciare la condanna degli appellati alla rifusione delle spese del primo grado, e disponendo altresì la compensazione delle spese del secondo grado con una formula generica. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per avere il giudice d'appello compensato le spese del secondo grado nonostante la totale soccombenza dell'ente impositore e dell'agente della riscossione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per la medesima indebita compensazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la pretesa temerarietà della lite ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Il Comune ha resistito con controricorso; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, osservando che essa non opera rispetto alla sola regolazione delle spese quando il thema decidendum della lite era la cartella. Ha affermato che il giudice di appello, una volta riformata la decisione di primo grado, doveva regolare anche le spese del primo giudizio secondo il principio di soccombenza, e che la compensazione delle spese del secondo grado richiede una motivazione espressa, fondata su gravi ed eccezionali ragioni specifiche e non su formule generiche. Poiché la sentenza impugnata non conteneva tale motivazione e ometteva del tutto la statuizione sulle spese di primo grado, la Corte ha cassato la sentenza nei limiti relativi alla disciplina delle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La domanda di responsabilità aggravata non risulta essere stata oggetto di istanza né di decisione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
La censura è stata utilizzata per contestare l'omessa considerazione di fatti decisivi relativi alla regolazione delle spese e alla pretesa temerarietà della lite.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
È il parametro processuale invocato per denunciare l'illegittimità della compensazione delle spese disposta in assenza dei presupposti.
art. 91 c.p.c.
Richiama il principio di soccombenza, quale regola generale per la condanna alle spese del processo.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Evoca la responsabilità aggravata per lite temeraria; nel caso concreto la Corte rileva che tale questione non risultava proposta né esaminata.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo entro limiti rigorosi e con motivazione esplicita su ragioni specifiche della controversia.
artt. 287 e ss. c.p.c.
L'omessa pronuncia sulle spese non è un mero errore materiale correggibile, ma un vizio deducibile con i mezzi di impugnazione.
art. 348-ter c.p.c.
La doppia conforme è stata esclusa perché non riferibile a una duplice statuizione sulla sola compensazione delle spese, ma al thema decidendum della controversia.
d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162
Richiamato per il regime dell'art. 92 c.p.c. sulla compensazione delle spese nel testo vigente ratione temporis.
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
Richiamata come conferma del perimetro ristretto della compensazione delle spese, in presenza di situazioni tipiche o di gravità equivalente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il giudice riforma la decisione di primo grado, deve comunque provvedere espressamente anche sulla regolazione delle spese del primo grado, applicando la regola della soccombenza salvo specifiche deroghe.
- L'omessa pronuncia sulle spese non integra un mero errore materiale, ma un vizio della sentenza deducibile con l'impugnazione.
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo se sorretta da motivazione espressa che indichi gravi ed eccezionali ragioni riferite a circostanze specifiche della controversia; formule generiche non sono sufficienti.
- La compensazione non può essere disposta in modo automatico in presenza della sola difficoltà della lite o di un richiamo apodittico ai 'giusti motivi'.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla compensazione delle spese è scrutinabile quando il ricorrente deduca la violazione dei limiti legali della discrezionalità del giudice di merito.
- La doppia conforme non opera rispetto alla sola regolazione delle spese se il ricorso investe la mancata o illegittima statuizione sulle spese e non il merito della controversia.
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