Cassazione Penale, Sentenza n. 21941/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione. Monacelli era sottoposto a detenzione domiciliare (con autorizzazione al lavoro esterno) dal 27/06/2023 per espiare condanne per detenzione e cessione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale (fatti del 17/03/2023) e aveva altresì una condanna per ricettazione (21/07/2022). Dopo la concessione della detenzione domiciliare avrebbe commesso il reato di evasione (gennaio 2024) e in passato era già stato condannato per evasione (24/02/2020). Il ricorrente ha sostenuto che nei due anni successivi alla violazione ha osservato le prescrizioni ed ha mostrato segni di resipiscenza, ottenendo anche la liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza, per cui chiedeva la misura alternativa ravvisando un percorso rieducativo in atto.
La decisione
Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha ritenuto la misura alternativa inidonea a prevenire il pericolo di recidiva, motivando che il ricorrente ha reiterato una condotta delittuosa (evasione) dopo aver già beneficiato della detenzione domiciliare e che tale comportamento è coerente con precedenti analoghi, segnalando una significativa propensione a delinquere e inaffidabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato, confermando la valutazione prognostica negativa del giudice di merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione del magistrato di sorveglianza (che ha concesso la liberazione anticipata) non confligge necessariamente con il rifiuto di una misura alternativa, perché i due istituti seguono criteri diversi: la misura alternativa richiede una prognosi positiva sulla capacità di astenersi da nuovi reati. La Corte ha sottolineato che non sussistono vizi di motivazione o illogicità tali da giustificare la sostituzione del proprio giudizio a quello del giudice di merito.
Norme richiamate
Codice penale - art. 385
L'articolo, relativo all'evasione, è richiamato per qualificare le violazioni commesse dal ricorrente e come indicatore di una ripetuta condotta delittuosa che incide negativamente sulla prognosi di rieducazione e affidabilità
Codice di procedura penale - art. 606
Richiamato per precisare i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione può verificare solo i vizi elencati dall'art. 606 c.p.p. e non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, se la motivazione non è viziata
Ordinamento penitenziario (normativa sulle misure alternative)
Richiamato nei principi generali: le misure alternative devono concorrere alla rieducazione del reo e a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; il giudice di sorveglianza valuta entrambe le componenti nella concessione delle misure
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Le pronunce confermano che è giustificato un giudizio prognostico negativo quando emergono precedenti e pendenze che dimostrano propensione a delinquere; che il tribunale può richiedere ulteriore periodo di osservazione anche in presenza di elementi positivi; e che la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito se non riscontrando vizi rilevabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- La concessione di misure alternative richiede una valutazione doppia: contributo alla rieducazione e idoneità a prevenire il rischio di commissione di altri reati; entrambe le componenti sono decisive.
- Violazioni ripetute della misura (es. evasione) e precedenti per reati analoghi sono indicatori forti di prognosi negativa e giustificano il rigetto della richiesta di misura alternativa.
- La concessione di benefici diversi (es. liberazione anticipata) non implica automaticamente che debba essere concessa una misura alternativa alla detenzione: gli istituti hanno finalità e criteri autonomi.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, controlla la legittimità e la coerenza della motivazione ma non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento dei fatti salvo vizi evidenti previsti dall'art. 606 c.p.p.
- In presenza di segnali ambivalenti (alcuni comportamenti positivi ma anche gravi violazioni), il tribunale può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali prima di concedere misure alternative.
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