Sentenza n. 7371/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3504/2025, depositata e resa pubblica il 24.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20466/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3504/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato del Tribunale di Roma n. 3504/2025. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. La domanda è stata esaminata nei limiti propri del giudizio di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, avente carattere meramente esecutivo e limitato all'accertamento di comportamenti omissivi o elusivi, senza integrazione o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'azione di ottemperanza fosse ammissibile per conseguire l'attuazione della sentenza civile passata in giudicato e che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, il Ministero non avesse fornito elementi circa la corretta esecuzione del titolo. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendo possibile adottarla in caso di ulteriore inottemperanza previa apposita richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza civile passata in giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Qualora il ricorrente alleghi l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisca chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice può accogliere la domanda di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'esercizio del potere sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione obbligata.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, potendo essere richiesta e valutata successivamente in caso di persistente inottemperanza.
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