Sentenza n. 3460/2026 - Roma, Sezione 2T
per la declaratoria d’illegittimità previa tutela cautelare del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio e, ulteriormente, sulla conclusione del procedimento di rilascio del visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione sia rispetto all'avvio del procedimento di rilascio del visto, sia rispetto alla sua definizione, lamentando in particolare il rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata in Pakistan, necessario per formalizzare la domanda dopo la preiscrizione universitaria. Ha inoltre sollecitato la conclusione del procedimento con il rilascio del visto. Nelle more del giudizio l'appuntamento è stato concesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla richiesta di fissazione dell'appuntamento, poiché l'amministrazione ha attribuito al ricorrente quanto richiesto, mettendolo in condizione di presentare la domanda di visto. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda relativa alla conclusione del procedimento e al rilascio del visto: al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di 90 giorni per provvedere, previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 349/1999, poiché tale termine decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento. Il Tribunale ha precisato che l'amministrazione è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento a seguito della richiesta dell'interessato. Le spese sono state compensate, considerando l'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per la definizione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è configurabile l'inerzia relativa alla conclusione del procedimento. L'amministrazione deve tuttavia fissare celermente l'appuntamento richiesto per consentire la formalizzazione della domanda.
Massime di principio
- Quando la presentazione della domanda amministrativa richiede un appuntamento presso una rappresentanza diplomatica, l'amministrazione deve fissarlo celermente a seguito della richiesta dell'interessato, così da consentire l'avvio del procedimento.
- Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda formalizzata, non dalla richiesta preliminare di appuntamento; prima di tale momento è inammissibile l'azione contro il silenzio relativa alla conclusione del procedimento.
- Se, nelle more del giudizio sul silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto, la domanda concernente tale specifico obbligo diviene priva di oggetto e va dichiarata cessata la materia del contendere.
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