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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20223/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia originava da otto verbali di accertamento per violazione dei limiti di velocità rilevati dalla polizia municipale mediante dispositivo automatico 'Velocar Red Speed Evo L2' lungo una strada provinciale. Il destinatario delle sanzioni proponeva opposizione deducendo, in sintesi, la non adeguata segnalazione del dispositivo, la violazione della distanza minima tra segnaletica e impianto prevista dalla normativa di settore, l’illegittima installazione dell’apparecchio su una strada che egli riteneva non compatibile con quel tipo di rilevamento e la scarsa visibilità della postazione. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, mentre in appello il Tribunale accoglieva parzialmente il gravame dell’ente locale, ritenendo illegittimi solo i verbali relativi a un senso di marcia e validi gli altri. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: contestava violazioni processuali per asserite preclusioni e tardività delle difese del Comune; deduceva la non conformità della strada ai requisiti per l’installazione degli apparati; sosteneva che l’intersezione con una strada laterale dovesse essere considerata intersezione rilevante e non mero accesso; denunciava omesso esame o motivazione apparente su tali punti; e censurava l’interpretazione della normativa sulla visibilità, sostenendo che dovesse essere visibile l’impianto e non solo la segnaletica. Il Comune resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che la disciplina invocata dal Tribunale sulla distanza minima dei dispositivi non fosse applicabile o non avesse efficacia precettiva.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale né di quello incidentale perché, nelle more della trattazione camerale, entrambe le parti hanno depositato rituali atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con relative accettazioni. Verificata la regolarità formale delle rinunce ex art. 390 c.p.c., la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. In applicazione dell’accordo delle parti, ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese; ha aggiunto che, per effetto della rinuncia, non opera l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    Richiamato quale norma sostanziale violata nei verbali opposti per superamento del limite di velocità.

  • art. 25 L. 29 luglio 2010, n. 120

    Invocato per la distanza minima tra segnaletica e dispositivo di rilevazione; il Tribunale lo ha applicato solo in parte e il Comune ha sostenuto in cassazione che la norma non fosse applicabile o fosse priva di efficacia precettiva.

  • art. 104 reg. esec. c.d.s.

    Richiamato per affermare che, in presenza di intersezioni che impongono la ripetizione dei segnali, non può installarsi il dispositivo a distanza inferiore a un chilometro.

  • art. 109 c.d.s.

    Citato nelle motivazioni del Tribunale come segnaletica che l’ente proprietario deve apporre in presenza di intersezione.

  • art. 112 c.d.s.

    Citato nelle motivazioni del Tribunale come segnaletica che l’ente proprietario deve apporre in presenza di intersezione.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di preclusioni processuali nella fase di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la produzione documentale in appello nel rito applicabile alla controversia.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come norma per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte ha verificato la ritualità della rinuncia al ricorso ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione e per escludere la statuizione sulle spese secondo l’accordo delle parti.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l’obbligo dell’ulteriore importo del contributo unificato in conseguenza della rinuncia al ricorso.

  • art. 7 D.Lgs. 150/2011

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo quale norma processuale applicabile all’opposizione a sanzioni amministrative.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alle preclusioni e all’onere di allegazione.

  • art. 4 D.L. 121/2002

    Invocato per contestare l’adeguatezza della strada ai fini dell’installazione del dispositivo di controllo della velocità.

  • art. 142 D.Lgs. 285/1992

    Richiamato nei motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale come disciplina del superamento dei limiti di velocità e della rilevazione automatica.

  • art. 2 D.M. 15 agosto 2007

    Richiamato per sostenere la necessità di adeguato anticipo della segnalazione del luogo di rilevamento.

  • art. 3 D.M. 15 agosto 2007

    Richiamato insieme all’art. 2 del medesimo decreto nei motivi di ricorso.

  • D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

    Richiamato dal Tribunale per escluderne l’applicazione a una strada/manufatto realizzato anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • D.P.R. 495/1992

    Richiamato nel sesto motivo per la disciplina della visibilità della segnaletica e degli impianti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza necessità di decidere nel merito le censure.
  • Quando le parti concordano la compensazione delle spese in caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • In una controversia sulle sanzioni per eccesso di velocità, la qualificazione della presenza di intersezioni, della distanza tra segnali e postazione di controllo e della visibilità della segnaletica costituisce tema centrale ai fini della legittimità dell’accertamento, ma tali questioni restano assorbite se il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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