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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva da un rapporto relativo a fondi rustici: una parte sosteneva di aver stipulato, in forma verbale, un contratto di affitto agrario a coltivatore diretto avente ad oggetto i terreni di proprietà dell'altra parte, e lamentava di essere stata estromessa dai fondi con l'intervento dei Carabinieri su richiesta del proprietario, che l'aveva considerata occupante abusiva. Chiedeva quindi l'accertamento del contratto di affitto, il riconoscimento del diritto a rientrare nella detenzione dei fondi, la restituzione dei terreni e il risarcimento dei danni. Il convenuto contestava l'esistenza dell'affitto e sosteneva che il rapporto fosse invece una vendita delle erbe/pascipascolo. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata l'esistenza del contratto di affitto e valorizzando come indizi contrari i documenti e i contratti di pascipascolo stipulati dal proprietario con terzi sugli stessi terreni. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem, omessa pronuncia sulla tardività e inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla controparte, violazione delle regole sulle prove e sul loro valore probatorio, nonché violazione dell'art. 56 L. n. 203/1982 e dell'art. 2697 c.c. per la qualificazione del rapporto come vendita di erbe invece che come affitto pascolativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse inesistente o meramente apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque espresso una valutazione complessiva delle prove e aveva spiegato perché non riteneva dimostrato il contratto di affitto. Ha poi osservato che la doglianza sulla tardività della documentazione era comunque non decisiva, perché il punto non risultava devoluto con un motivo specifico in appello e, soprattutto, perché la decisione si reggeva già sulla mancata prova dell'esistenza dell'affitto tramite prova testimoniale. Quanto alla qualificazione del rapporto, ha ribadito che l'affitto agrario richiede un'attività di coltivazione del fondo e che la vendita delle erbe/pascipascolo si caratterizza invece per il mero apprendimento dell'erba, con uso del fondo come mezzo di raccolta; nel caso concreto la prova dell'affitto non era stata raggiunta, sicché era corretta la conclusione di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    utilizzato per escludere la nullità della sentenza quando la motivazione non sia mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare un'omessa pronuncia sulla tardività della documentazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'uso in decisione di documenti e fatti non ritualmente acquisiti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa decadenza del convenuto dal deposito documentale per tardiva costituzione

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato come base per l'eventuale ammissione officiosa di mezzi istruttori e documenti

  • art. 56 L. 3 maggio 1982, n. 203

    interpretato nel senso di escludere dall'ambito della disciplina dell'affitto agrario la vendita di erbe di durata inferiore a un anno su terreni non destinati a pascolo permanente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per ribadire che chi invoca l'affitto agrario deve provarne l'esistenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale di parte delle censure di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base formale delle censure processuali sulla nullità della sentenza e sull'omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare l'apprezzamento del fatto e la motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese di cassazione

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito delle prove: la censura è ammissibile solo se la motivazione sia radicalmente viziata nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., non quando si contesti il peso attribuito alle singole risultanze istruttorie.
  • Chi agisce per l'accertamento di un contratto agrario deve provarne l'esistenza e la concreta qualificazione; in difetto di prova del titolo, non può essere accolta la domanda di restituzione del fondo o di risarcimento per l'asserito spoglio.
  • La distinzione tra affitto agrario e vendita delle erbe/pascipascolo dipende dall'oggetto e dalla funzione economica del rapporto: l'affitto presuppone la gestione produttiva e la coltivazione del fondo, mentre la vendita delle erbe si limita all'apprensione dell'erba mediante l'uso del terreno.
  • L'eventuale durata ultrannuale o l'esecuzione di attività ulteriori rispetto alla mera raccolta dell'erba rilevano ai fini della qualificazione del rapporto solo se risultano da un accordo tra le parti e non da iniziative unilaterali o da fatti non provati.
  • Una doglianza sulla tardività di documenti o sulla loro inutilizzabilità deve essere specificamente devoluta al giudice di appello; se il motivo non è ritualmente dedotto, il giudice può considerare ritualmente acquisita la documentazione.
  • Se la decisione di merito è già sorretta da una ragione autonoma e sufficiente, le contestazioni rivolte a un ulteriore argomento indiziario non sono decisive ai fini della cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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