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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17171/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contributi a fondo perduto erogati in base alla legislazione emergenziale COVID-19. Il contribuente aveva ottenuto un contributo ex art. 25 D.L. 34/2020 e due ulteriori contributi ex D.L. 41/2021 e D.L. 73/2021. A seguito di controlli successivi, l'Ufficio emetteva un atto di recupero sul presupposto che l'impresa fosse destinataria di un'informazione antimafia interdittiva prefettizia. In primo grado il ricorso era respinto; in appello, invece, la Corte tributaria accoglieva il gravame ritenendo che l'art. 67 d.lgs. 159/2011 richieda un provvedimento definitivo di misura di prevenzione e che, nel caso, il richiamo a tale norma non bastasse a giustificare il recupero. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 25, commi 9 e 12, D.L. 34/2020, dell'art. 1, comma 9, D.L. 41/2021, dell'art. 1, comma 3, D.L. 73/2021 e degli artt. 67, 83, 84 e 92 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la decisione di merito aveva erroneamente confuso la disciplina delle misure di prevenzione definitive con quella delle verifiche antimafia previste per l'erogazione dei contributi, disciplinate dal combinato disposto delle norme emergenziali e del Codice antimafia. Il resistente eccepiva, tra l'altro, che l'interdittiva non fosse definitiva perché impugnata o comunque ancora sub iudice, ma la Corte ha rilevato che tale circostanza andava verificata dal giudice di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando se l'interdittiva antimafia fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione o per esito negativo dell'impugnazione. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di contributi a fondo perduto previsti dalla normativa emergenziale COVID-19, l'interdittiva antimafia prefettizia divenuta definitiva legittima il recupero del contributo. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 25 D.L. 19 maggio 2020, n. 34

    Il contributo a fondo perduto è concesso sotto condizione risolutiva; l'istanza comporta autocertificazione di assenza di cause ostative antimafia; il mancato superamento delle verifiche antimafia comporta il recupero del contributo non spettante.

  • art. 1 D.L. 22 marzo 2021, n. 41

    La disciplina del contributo emergenziale successivo si coordina con quella del D.L. 34/2020 e mantiene la rilevanza delle verifiche antimafia ai fini dell'erogazione e del recupero.

  • art. 1 D.L. 25 maggio 2021, n. 73

    La proroga/integrazione della misura non altera i presupposti sostanziali e resta soggetta ai controlli antimafia previsti dalla normativa di settore.

  • art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le persone destinatarie di misura di prevenzione definitiva non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni analoghe; il beneficio rientra in tale categoria.

  • art. 83 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le pubbliche amministrazioni devono acquisire la documentazione antimafia prima di rilasciare i provvedimenti indicati dall'art. 67; la norma conferma la centralità delle verifiche antimafia.

  • art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    È richiamata quale disposizione definitoria del sistema della documentazione antimafia e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Per l'urgenza connessa all'emergenza COVID-19 si applicano controlli antimafia semplificati, ma permane la rilevanza della verifica antimafia ai fini dell'erogazione del contributo e del recupero in caso di esito negativo.

  • art. 13, comma 5, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Richiamato quale parametro per le sanzioni applicabili in caso di contributo non spettante recuperato dall'Agenzia delle Entrate.

  • art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per il calcolo degli interessi dovuti sul contributo indebitamente percepito.

  • art. 27, comma 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

    Norma richiamata nel rinvio operato dalla disciplina del recupero dei contributi emergenziali.

  • art. 28 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamata quale disciplina compatibile applicabile al recupero e alla riscossione.

  • art. 31 e seguenti D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dalla ricorrente come base dei controlli fiscali successivi sulle istanze di contributo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per l'applicazione del rito tributario alle controversie sugli atti di recupero.

Massime di principio

  • Nei contributi a fondo perduto previsti dalla normativa emergenziale COVID-19, l'erogazione è subordinata anche al rispetto della disciplina antimafia, secondo il sistema di autocertificazione e controlli successivi delineato dalla legge.
  • Il mancato superamento della verifica antimafia, ove l'interdittiva prefettizia sia divenuta definitiva per mancata impugnazione o per esito negativo dell'impugnazione, integra un presupposto legittimante il recupero del contributo già erogato.
  • La nozione di "definitività" dell'interdittiva antimafia va verificata in concreto con riferimento alla mancata proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo o alla sua definizione sfavorevole; tale accertamento è decisivo per stabilire la legittimità dell'atto di recupero.
  • Nel sindacato di legittimità, è censurabile la decisione di merito che confonda il regime delle misure di prevenzione definitive ex art. 67 d.lgs. 159/2011 con quello delle verifiche antimafia previste per l'accesso ai benefici pubblici.
  • Le disposizioni emergenziali sui contributi a fondo perduto vanno lette in combinato disposto con il Codice antimafia: la procedura semplificata e l'urgenza non eliminano la rilevanza delle cause ostative antimafia, ma ne disciplinano il controllo e le conseguenze restitutorie.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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