Cassazione Penale, Sentenza n. 5016/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per reati ambientali (art. 279 comma 1 in relazione all'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e art. 674 cod. pen.): il ricorrente deduceva 11 motivi tra cui l'utilizzo di documentazione inutilizzabile (informativa di polizia giudiziaria e denunce), la qualificazione giuridica errata della condotta (richiamo al comma 2 invece che al 2-bis), la mancata sussistenza di una "modifica sostanziale" (copertura vasca), l'errata valutazione delle competenze e delle autorizzazioni della Regione/Cogei, il carattere non permanente dei reati (con conseguente prescrizione), l'errata determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati gran parte dei motivi, confermando la ricostruzione del Tribunale di Avellino secondo cui: la condotta contestata integra il reato previsto dall'art. 279 comma 1 in relazione all'art. 269 comma 8 D.lgs. 152/06 (esecuzione di modifica sostanziale senza autorizzazione) e ha natura permanente; il richiamo al comma 2 dell'art. 279 è stato considerato meramente descrittivo e la censura su tale punto inammissibile; il motivo sull'inutilizzabilità dell'informativa e delle denunce è inammissibile per carenza di allegazione integrale e per la mancata indicazione dell'incidenza sulla "prova di resistenza"; la tesi della prescrizione è respinta perché le emissioni sono state ritenute perduranti fino alla pubblicazione della sentenza; il documento (visura) invocato per dimostrare la cessazione della carica sociale non è stato prodotto validamente e la deduzione è inammissibile. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte ha corretto il calcolo dell'aumento per continuazione portando la pena finale a euro "5333,00"; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena (rideterminata secondo quanto indicato), mentre le restanti statuizioni di condanna sono confermate.
Norme richiamate
D.lgs. 152/2006, art. 279 comma 1
"Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13... chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8..."
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie penale per l'esecuzione di una modifica sostanziale senza autorizzazione; la modifica è l'evento iniziale di una consumazione permanente che perdura fino al ripristino o al rilascio dell'autorizzazione.
D.lgs. 152/2006, art. 279 comma 2
"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione... è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro."
Il richiamo a questo comma nella sentenza è stato considerato meramente descrittivo; la censura del ricorrente sul punto è inammissibile perché la fattispecie centrale è quella del comma 1 in relazione al comma 8 dell'art. 269.
D.lgs. 152/2006, art. 279 comma 2-bis
"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione... è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro."
Il comma 2-bis disciplina violazioni di prescrizioni e prevede sanzioni amministrative; la Corte segnala che talune deduzioni del ricorrente confondono sanzioni penali e amministrative.
D.lgs. 152/2006, art. 269 (in particolare comma 8)
"Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta... una domanda di autorizzazione. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione... Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata..."
L'art. 269 impone l'obbligo di autorizzazione per modifiche sostanziali e la comunicazione per quelle non sostanziali; la Corte considera che, se la Regione ha ritenuto sostanziale l'intervento, l'esecuzione senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 279 comma 1.
Codice penale, art. 674
"Chiunque getta o abbandona materie o cose in modo da recare offesa o molestia alle persone..."
Il reato di getto pericoloso/ molestia è di regola istantaneo ma può assumere carattere permanente quando le emissioni sono connesse all'esercizio di attività economiche e al ciclo produttivo; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto le emissioni odorigene erano perduranti.
Massime di principio
- La modifica sostanziale di uno stabilimento senza la nuova autorizzazione prevista dall'art. 269 comma 8 configura reato ai sensi dell'art. 279 comma 1; la modificazione è l'inizio di una consumazione permanente fino al ripristino o all'ottenimento dell'autorizzazione.
- Le violazioni di prescrizioni tecniche possono dar luogo a sanzioni amministrative (comma 2-bis) mentre le modifiche non autorizzate o l'esercizio senza titolo possono integrare responsabilità penale (comma 1); è importante distinguere la natura dell'illecito prima di formulare la difesa.
- Il reato di getto pericoloso (art. 674) è normalmente istantaneo ma può essere qualificato come permanente se le emissioni sono continue e legate all'attività produttiva: in tal caso la prescrizione decorre dalla cessazione effettiva delle emissioni.
- In cassazione il censore ha l'onere di allegare integralmente gli atti (es. informativa, visure, trascrizioni) se deduce inutilizzabilità o travisamento della prova; la mera citazione o estratti non sono sufficienti e rendono i motivi inammissibili.
- Per impugnare la valutazione di fatto (es. natura sostanziale o non sostanziale di un intervento, competenze amministrative) la parte deve dimostrare con documenti acquisiti in causa la inesattezza: la rivalutazione di fatto è difficilmente ammissibile in Cassazione.
- In tema di determinazione della pena, la Corte richiede motivazione dettagliata solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale; espressioni generiche ("pena congrua", "congruo aumento") possono essere sufficienti se non si discosta dalla media.
- La mancata produzione in giudizio di documenti che si intende far valere (es. cambi di carica sociale) può precludere la loro efficacia in sede di legittimità: produrre e depositare atti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso è essenziale.
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