Cassazione Penale, Sentenza n. 15217/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: il ricorrente contestava che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulla ascrivibilità all'imputato dei manufatti abusivi e sosteneva che le opere erano di natura precaria, tali da non richiedere il permesso a costruire
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Marsala e la Corte di appello costituiscano un unicum decisionale correttamente motivato: dall'ispezione del 31 marzo 2017 risultavano lavori di ampliamento su fondo di proprieta del prevenuto, l'Angileri era presente e non poteva mostrare autorizzazioni; la sua residenza nella porzione di fabbricato ampliata rende credibile la qualità di committente anche se non esecutore materiale; le opere erano murarie, ancorate al suolo e con tetto coibentato, non riconducibili a opere precarie. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La attribuzione delle opere abusive a un soggetto proprietario o residente può fondarsi su riscontri ispettivi, sulla presenza dell'imputato sul luogo e sulla sua residenza nell'immobile, senza necessità di provare l'esecuzione materiale se risulta verosimile la sua qualità di committente
- La qualificazione delle opere come precarie dipende dalla loro natura materiale: opere murarie ancorate al suolo e dotate di copertura non sono considerate precarie e richiedono il permesso a costruire
- In cassazione le censure devono essere specifiche e dimostrare vizi di diritto o gravi carenze di motivazione; censure generiche o non sviluppate possono comportare l'inammissibilità del ricorso
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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