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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22545/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per concorso nel reato di cui all'art. 455 cod. pen. per aver presentato, in quattro distinti acquisti presso il ristorante "Ciao" nell'aeroporto di Fiumicino, banconote da 100 euro risultate false. Ha impugnato sostenendo: 1) nullità della sentenza per violazione procedurale perché, dopo il decesso del difensore di fiducia, il Tribunale nominò un difensore d'ufficio senza darne comunicazione all'imputato; 2) vizio di motivazione sulla valutazione dell'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità) e richiesta di derubricazione al reato di cui all'art. 457 cod. pen.; 3) vizio di motivazione relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non comporti la nullità degli atti, atteso che l'art. 28 disp. att. c.p.p. non prevedere una sanzione di nullità e vige il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.). Sul secondo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha compiutamente valutato l'elemento psicologico: la pluralità delle banconote false, le modalità anomale della spendita e l'assenza di una versione credibile consentono di desumere la consapevolezza della falsità al momento della ricezione, escludendo la derubricazione ex art. 457. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per omesso confronto con la motivazione impugnata; la Corte ha inoltre richiamato il principio che il diniego delle attenuanti generiche è motivato sufficientemente quando manca l'indicazione di elementi specifici che giustifichino un trattamento di favore. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Reato di spendita di monete contraffatte: la sentenza ha confermato che l'imputato può essere ritenuto responsabile quando è consapevole della falsità delle banconote al momento della loro ricezione o spendita.

  • art. 453 cod. pen.

    Norma relativa alla detenzione e spaccio di monete false; richiamata per distinguere le fattispecie in relazione all'elemento soggettivo rispetto all'art. 455 e 457.

  • art. 457 cod. pen.

    Reato più grave o diverso in cui la consapevolezza della falsità sopravviene successivamente alla ricezione; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la consapevolezza fosse anteriore alla spendita, escludendo la derubricazione.

  • art. 28 disp. att. c.p.p.

    Prevede che il nome del difensore d'ufficio debba essere comunicato senza ritardo all'imputato; la Corte ha interpretato che l'omissione non comporta una sanzione di nullità degli atti in assenza di specifica previsione normativa.

  • art. 177 c.p.p.

    Principio della tassatività dei vizi che comportano nullità: le nullità devono essere espressamente previste dalla legge; perciò l'assenza di comunicazione del difensore d'ufficio non è automaticamente causa di nullità.

  • artt. 97 - 178 - 179 c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente nel primo motivo (riguardanti garanzie e nullità procedurali); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze atteso il quadro normativo e la giurisprudenza consolidata.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio non determina automaticamente la nullità degli atti processuali: occorre una specifica disposizione che assimili l'omissione a vizio nullificante; la parte deve dimostrare il concreto pregiudizio, ove rilevante.
  • Nei reati relativi a monete false la distinzione tra artt. 453/455 e art. 457 cod. pen. dipende dal momento in cui l'agente è consapevole della falsità: se la consapevolezza è anteriore o concomitante alla ricezione/spendita, si applicano 453/455, se è successiva può configurarsi l'art. 457.
  • La pluralità di banconote contraffatte, modalità anomale della loro spendita e l'assenza di una spiegazione credibile possono legittimamente consentire al giudice di inferire la consapevolezza della falsità al momento della ricezione.
  • Le doglianze sulla motivazione devono confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata: in cassazione un motivo è spesso inammissibile se non sviluppa un confronto diretto e specifico con la motivazione impugnata.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede che siano indicate e provate circostanze concrete che giustifichino un trattamento di favore; una richiesta generica, priva di elementi, può legittimamente portare al diniego motivato per assenza di elementi positivi.
  • In sede di impugnazione, una mera rivalutazione alternativa dei fatti o una diversa interpretazione non necessariamente basta: la Corte di legittimità verifica soprattutto la corretta applicazione del diritto e la logicità del ragionamento motivazionale del giudice di merito.

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