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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/746

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro armonizzato e direttamente applicabile per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, sostituendo la direttiva 98/79/CE. Rafforza requisiti di sicurezza, prestazione, tracciabilità, classificazione del rischio, controllo degli organismi notificati, sorveglianza post-commercializzazione e vigilanza, con un forte ricorso a UDI, Eudamed e a procedure coordinate a livello UE. Disciplina inoltre in modo dettagliato gli studi delle prestazioni, compresi quelli interventistici, e prevede regole specifiche per test genetici, test diagnostici di accompagnamento e dispositivi fabbricati in istituzioni sanitarie.

Regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro nell’Unione europea: requisiti di immissione sul mercato, valutazione della conformità, tracciabilità, vigilanza e studi delle prestazioni, con abrogazione della direttiva 98/79/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e ai relativi accessori immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione, nonché agli studi delle prestazioni condotti nell’Unione su tali dispositivi. Restano esclusi, salvo specifica destinazione diagnostica del fabbricante, i prodotti per uso generico di laboratorio o esclusivamente per ricerca, i prodotti invasivi per il prelievo di campioni o posti in contatto diretto con il corpo per ottenere un campione, i materiali di riferimento certificati a livello internazionale e i materiali per sistemi esterni di valutazione della qualità. Sono previste regole particolari per dispositivi incorporati in dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745, per dispositivi fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie, per vendite a distanza tramite servizi della società dell’informazione, per commercio parallelo, per dispositivi di classi di rischio diverse e per studi delle prestazioni con norme specifiche e deroghe temporali. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e, per vari capitoli, prevede date di applicazione differite e regimi transitori fino al 2025, 2027 e oltre.

Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro

Il regolamento costituisce il nuovo quadro armonizzato dell’Unione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e i relativi accessori, sostituendo la direttiva 98/79/CE. La finalità è coniugare elevata protezione della salute pubblica, funzionamento del mercato interno, innovazione e certezza del diritto, attraverso requisiti più stringenti di sicurezza, prestazione, tracciabilità e sorveglianza.

Finalità e impostazione generale

Il regolamento mira a garantire che i dispositivi immessi sul mercato o messi in servizio nell’Unione siano sicuri, prestino quanto dichiarato dal fabbricante e siano tracciabili lungo tutta la catena di fornitura. Il legislatore UE rafforza in particolare la classificazione del rischio, la valutazione della conformità, la sorveglianza post-commercializzazione, la vigilanza e il controllo degli organismi notificati, prevedendo anche strumenti di trasparenza quali UDI, Eudamed e la sintesi pubblica di sicurezza e prestazione per i dispositivi di classe C e D.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e agli accessori immessi sul mercato, messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione, nonché agli studi delle prestazioni condotti nell’Unione. Sono esclusi, salvo destinazione diagnostica specifica del fabbricante, i prodotti generici di laboratorio, quelli destinati esclusivamente alla ricerca, i prodotti invasivi per il prelievo di campioni o posti in contatto diretto con il corpo per ottenere un campione, i materiali di riferimento certificati a livello internazionale e i materiali per sistemi esterni di valutazione della qualità.

Sono previsti regimi particolari per:

  • dispositivi incorporati in dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745;
  • dispositivi fabbricati e utilizzati all’interno di istituzioni sanitarie;
  • vendite a distanza e servizi diagnostici o terapeutici a distanza;
  • commercio parallelo, rietichettatura e riconfezionamento;
  • studi delle prestazioni, inclusi studi interventistici e studi in più Stati membri.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene una definizione ampia di dispositivo medico-diagnostico in vitro, comprendendo reagenti, kit, strumenti, software e sistemi destinati all’esame in vitro di campioni umani per finalità diagnostiche, di screening, monitoraggio, prognosi, previsione della risposta a trattamenti o valutazione della compatibilità con riceventi. Sono definiti anche il test autodiagnostico, il near-patient testing, il companion diagnostic, l’UDI, l’evidenza clinica, le prestazioni analitiche e cliniche, l’incidente grave, l’azione correttiva di sicurezza e le specifiche comuni.

Regime di immissione sul mercato e obblighi degli operatori

Un dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se conforme al regolamento, correttamente fornito, installato, mantenuto e usato secondo la destinazione d’uso. Il fabbricante deve:

  • progettare e fabbricare il dispositivo conformemente al regolamento;
  • istituire un sistema di gestione del rischio;
  • svolgere la valutazione delle prestazioni;
  • predisporre e aggiornare la documentazione tecnica;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE;
  • rispettare gli obblighi UDI e di registrazione;
  • conservare documentazione e certificati per almeno 10 anni;
  • adottare azioni correttive immediate in caso di non conformità.

Per i dispositivi fabbricati e usati esclusivamente in istituzioni sanitarie è prevista una deroga parziale, ma solo se ricorrono condizioni stringenti, tra cui assenza di trasferimento, sistemi adeguati di qualità, conformità del laboratorio alla EN ISO 15189 o al diritto nazionale, giustificazione della necessità, dichiarazione pubblica e, per la classe D, documentazione dettagliata accessibile all’autorità competente.

Mandatario, importatori, distributori e responsabilità

Il fabbricante non stabilito nell’Unione può immettere il dispositivo sul mercato solo designando un mandatario unico. Il mandatario ha compiti di verifica documentale, conservazione di documenti, cooperazione con autorità, gestione di reclami e eventuale cessazione del mandato in caso di violazione degli obblighi del fabbricante; nei limiti previsti, risponde solidalmente per i dispositivi difettosi.

Importatori e distributori devono verificare marcatura CE, dichiarazione di conformità, etichettatura, istruzioni, UDI e registrazioni, nonché conservare idonee condizioni di stoccaggio e trasporto. Devono inoltre segnalare immediatamente non conformità, rischi gravi e dispositivi falsificati, cooperare con fabbricante e autorità e tenere registri di reclami, richiami e ritiri.

L’articolo 16 prevede che anche distributori, importatori o altri soggetti assumano gli obblighi del fabbricante quando commercializzano il dispositivo con il proprio nome o marchio, ne cambiano la destinazione d’uso o lo modificano in modo tale da poter comprometterne la conformità. Sono previste regole specifiche per traduzione, rietichettatura e riconfezionamento.

Persona responsabile del rispetto della normativa

I fabbricanti e i mandatari devono disporre stabilmente di almeno una persona responsabile del rispetto della normativa con qualifiche e esperienza adeguate nel settore. La figura vigila sulla corretta verifica della conformità, sulla documentazione tecnica, sulla dichiarazione di conformità, sugli obblighi di sorveglianza post-commercializzazione e sulle segnalazioni di vigilanza.

Marcatura CE, UDI, registrazione ed Eudamed

La marcatura CE attesta la conformità al regolamento. Il sistema UDI rafforza la tracciabilità e si compone di UDI-DI e UDI-PI, con regole di apposizione sull’etichetta, sui livelli di confezionamento e, per i dispositivi riutilizzabili, direttamente sul dispositivo. Il sistema si applica con gradualità a seconda della classe di rischio.

La banca dati UDI e Eudamed sono centrali nel sistema regolatorio: vi confluiscono i dati dei dispositivi, degli operatori economici, dei certificati, degli studi delle prestazioni, della vigilanza e della sorveglianza del mercato. Per i dispositivi di classe C e D il fabbricante deve anche redigere una sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni, pubblicata in Eudamed.

Organismi notificati e controlli sul sistema di conformità

Il regolamento dedica un impianto molto dettagliato alla designazione, sorveglianza e rivalutazione degli organismi notificati. Gli organismi devono essere terzi, indipendenti, imparziali, riservati, dotati di personale altamente qualificato e di un sistema di gestione della qualità rigoroso. Le autorità nazionali responsabili sono sottoposte a peer review e a coordinamento europeo.

La designazione richiede valutazioni congiunte, ispezioni in loco e approvazione formale; la Commissione e l’MDCG svolgono un ruolo di coordinamento e possono intervenire in caso di dubbi sulla conformità di un organismo notificato. I certificati possono essere rilasciati, limitati, sospesi o ritirati; le informazioni sono pubblicate in Eudamed e nel sistema NANDO.

Classificazione del rischio e valutazione della conformità

I dispositivi sono classificati in classi A, B, C e D sulla base della destinazione d’uso e del rischio. Le regole dell’allegato VIII attribuiscono la classe più elevata in caso di sovrapposizione di criteri. Le classi D e, in parte, C sono sottoposte a controlli molto intensi, inclusa la verifica di laboratorio da parte di laboratori di riferimento UE e, per i companion diagnostic, la consultazione di EMA o di un’autorità competente per i medicinali.

La classe A è in linea generale soggetta ad autocertificazione del fabbricante; per i dispositivi sterili di classe A interviene però un organismo notificato limitatamente agli aspetti di sterilità. Le classi B, C e D richiedono l’intervento di un organismo notificato secondo procedure diverse: sistema di gestione della qualità e valutazione della documentazione tecnica, esame di tipo o assicurazione della qualità della produzione.

Evidenze cliniche, studi delle prestazioni e PMPF

La conformità sostanziale al regolamento si basa su evidenze cliniche che comprendono validità scientifica, prestazioni analitiche e prestazione clinica. Il fabbricante deve predisporre un piano di valutazione delle prestazioni e un rapporto di valutazione delle prestazioni, entrambi aggiornati lungo il ciclo di vita del dispositivo. La dimostrazione si fonda normalmente su studi delle prestazioni, letteratura scientifica e, ove appropriato, esperienza d’uso consolidata.

Gli studi delle prestazioni sono disciplinati in modo dettagliato: requisiti etici, consenso informato, tutela di minori, soggetti incapaci e donne in gravidanza o allattamento, situazioni di emergenza, autorizzazione degli Stati membri, valutazione coordinata per studi in più Stati membri, registro elettronico, segnalazione di eventi avversi e difetti del dispositivo, conclusione o interruzione degli studi e pubblicazione dei risultati. È previsto anche il follow-up delle prestazioni post-commercializzazione (PMPF), che serve a confermare sicurezza, prestazioni e validità scientifica del dispositivo durante l’intera vita utile.

Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e tutele di mercato

Ogni fabbricante deve predisporre un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato al rischio, basato su un piano specifico. Tale sistema deve raccogliere e analizzare proattivamente dati su qualità, prestazioni e sicurezza, aggiornando valutazione dei rischi, istruzioni, etichette, documentazione tecnica e sintesi pubbliche. Per le classi A e B è previsto un rapporto di sorveglianza post-commercializzazione; per le classi C e D un PSUR almeno annuale.

La vigilanza sui dispositivi già immessi sul mercato è molto strutturata: incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza devono essere segnalati entro termini rigorosi, con obblighi di informazione anche da parte di operatori sanitari, utilizzatori e pazienti. Sono previsti sistemi elettronici per la raccolta e la trasmissione automatica delle informazioni, analisi delle tendenze, coordinamento tra Stati membri e poteri di intervento della Commissione in casi eccezionali o di rischio inaccettabile. Le autorità possono imporre ritiri, richiami, limitazioni o prescrizioni, oltre a misure preventive di protezione della salute.

Cooperazione istituzionale e laboratori di riferimento UE

Il regolamento rafforza la cooperazione tra Stati membri e Commissione attraverso l’MDCG, che supporta l’attuazione uniforme, l’elaborazione di linee guida, la classificazione e la sorveglianza. I laboratori di riferimento dell’UE svolgono una funzione tecnica essenziale per i dispositivi di classe più elevata, verificando prestazioni dichiarate e conformità a specifiche comuni o soluzioni equivalenti, nonché fornendo pareri scientifici e supporto agli organismi notificati.

Riservatezza, protezione dei dati, tariffe e sanzioni

Il regolamento tutela espressamente dati personali, segreti commerciali e segreto professionale, coordinandosi con la normativa UE in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe per attività nazionali, purché in modo trasparente e proporzionato ai costi. Devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento.

Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, in via generale, dal 26 maggio 2022. Molti obblighi sono scaglionati nel tempo: alcuni riguardano la designazione degli organismi notificati già dal 2017, altri gli UDI, Eudamed, i laboratori di riferimento e la procedura coordinata per gli studi delle prestazioni in date successive, con ulteriori proroghe legate alla piena operatività di Eudamed. La direttiva 98/79/CE è abrogata dal 26 maggio 2022, ma i certificati e i dispositivi già immessi sul mercato restano soggetti a un articolato regime transitorio fino al 2025 e, per alcuni profili, oltre.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito di esclusione

L’articolo 1 stabilisce le norme per immissione sul mercato, messa a disposizione e messa in servizio dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e dei relativi accessori, nonché per gli studi delle prestazioni. L’articolo 2 definisce in modo ampio i concetti chiave: dispositivo medico-diagnostico in vitro, accessorio, test autodiagnostico, near-patient testing, companion diagnostic, fabbricante, importatore, distributore, UDI, evidenze cliniche, prestazioni analitiche e cliniche, evento avverso, incidente grave, azione correttiva di sicurezza e specifiche comuni. Sono previste esclusioni per prodotti generici di laboratorio, ricerca pura, materiali di riferimento certificati e materiali per sistemi esterni di qualità.

Status normativo dei prodotti e informazioni genetiche

L’articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di decidere, mediante atti di esecuzione e previa consultazione dell’MDCG, se un prodotto o una categoria di prodotti rientri o meno nella definizione di dispositivo o accessorio. L’articolo 4 impone agli Stati membri di garantire, nei test genetici in ambito sanitario e per finalità mediche, informazioni adeguate su natura, significato e implicazioni del test, nonché accesso alla consulenza nei casi di predisposizione genetica a condizioni o malattie in genere incurabili; la disciplina non impedisce misure nazionali più protettive.

Immissione sul mercato, dispositivi in istituzioni sanitarie e vendite a distanza

L’articolo 5 consente l’immissione sul mercato o la messa in servizio solo di dispositivi conformi al regolamento, forniti, installati, mantenuti e usati secondo la destinazione d’uso e conformi ai requisiti generali di sicurezza e prestazione dell’allegato I. Per i dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie si applica una deroga parziale, subordinata a condizioni stringenti (assenza di trasferimento, sistemi di qualità, conformità EN ISO 15189 o norme nazionali, documentazione interna, dichiarazione pubblica, regole speciali per classe D). L’articolo 6 estende la conformità ai dispositivi offerti via servizi della società dell’informazione o utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale per fornire servizi diagnostici o terapeutici a persone nell’Unione.

Divieto di indicazioni fuorvianti e ricorso a norme armonizzate o specifiche comuni

L’articolo 7 vieta etichette, istruzioni, promozione e dichiarazioni che possano indurre in errore su destinazione d’uso, sicurezza o prestazioni. L’articolo 8 attribuisce effetto presuntivo di conformità alle norme armonizzate pubblicate in GUUE e, ove richiamate, alle monografie della Farmacopea europea. L’articolo 9 consente alla Commissione di adottare specifiche comuni quando mancano norme armonizzate, sono insufficienti o vi sono preoccupazioni di salute pubblica; i fabbricanti devono seguirle salvo dimostrazione di soluzioni equivalenti.

Obblighi dei fabbricanti e responsabilità economica

L’articolo 10 impone ai fabbricanti di progettare e fabbricare i dispositivi conformemente al regolamento, istituire un sistema di gestione del rischio, svolgere la valutazione delle prestazioni con PMPF, tenere aggiornata la documentazione tecnica, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE, adempiere agli obblighi UDI e di registrazione, conservare la documentazione per almeno 10 anni e adottare misure correttive in caso di non conformità. Deve inoltre esistere un sistema di gestione della qualità proporzionato al rischio, un sistema di sorveglianza post-commercializzazione e un sistema di segnalazione incidenti. Il paragrafo 15 richiede misure di copertura finanziaria sufficiente in relazione alla potenziale responsabilità da prodotto difettoso ai sensi della direttiva 85/374/CEE.

Mandatario, importatori, distributori e casi di riqualificazione come fabbricante

L’articolo 11 impone al fabbricante non stabilito nell’Unione di designare un mandatario unico, con mandato scritto e responsabilità solidale in caso di mancato adempimento degli obblighi del fabbricante. Gli articoli 13 e 14 disciplinano gli obblighi di importatori e distributori: verifica di marcatura CE, dichiarazione di conformità, etichettatura, UDI, registrazioni, condizioni di stoccaggio e trasporto, gestione dei reclami, cooperazione con autorità e obbligo di segnalazione di rischi gravi, non conformità e dispositivi falsificati. L’articolo 16 stabilisce i casi in cui distributori, importatori o altre persone assumono gli obblighi del fabbricante, ad esempio in caso di apposizione del proprio marchio, modifica della destinazione d’uso o modifica che possa compromettere la conformità; sono previste regole specifiche per rietichettatura e riconfezionamento.

Persona responsabile del rispetto della normativa

L’articolo 15 impone ai fabbricanti e ai mandatari di disporre stabilmente di una persona responsabile del rispetto della normativa con qualifiche giuridiche, mediche, farmaceutiche, ingegneristiche o scientifiche e esperienza nel settore; le PMI possono non averla internamente ma devono averla costantemente a disposizione. Tale figura sovrintende almeno al controllo della conformità, alla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità, alla sorveglianza post-commercializzazione e agli obblighi di segnalazione.

Marcatura CE, dispositivi per studi delle prestazioni e libera circolazione

Gli articoli 17 e 18 disciplinano la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE, che deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile. L’articolo 19 regola i dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, che non recano la marcatura CE salvo eccezioni, e la presentazione di dispositivi non conformi in fiere o dimostrazioni. L’articolo 20 disciplina i ricambi e componenti sostitutivi, mentre l’articolo 21 sancisce la libera circolazione nel mercato interno per i dispositivi conformi.

UDI, registrazione, Eudamed e sintesi pubblica sulla sicurezza e prestazione

Gli articoli 22-30 introducono la tracciabilità nella catena di fornitura, la nomenclatura internazionale dei dispositivi, il sistema UDI, la banca dati UDI, la registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, la sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni per i dispositivi di classe C e D, e la banca dati europea Eudamed. L’UDI comprende UDI-DI e UDI-PI, deve figurare su etichetta e confezioni e segue regole dettagliate per software, dispositivi riutilizzabili, kit e dispositivi configurabili. La registrazione richiede informazioni su fabbricante, mandatario, importatore, UDI, classe di rischio, status del dispositivo e, se del caso, certificati e studi delle prestazioni. La sintesi pubblica deve contenere identificazione, destinazione d’uso, descrizione, norme applicate, risultati della valutazione delle prestazioni, tracciabilità metrologica, formazione consigliata e rischi residui.

Organismi notificati: designazione, sorveglianza e certificazione

Gli articoli 31-46 disciplinano autorità responsabili, requisiti degli organismi notificati, subcontraenti, domanda e valutazione della designazione, esperti, requisiti linguistici, procedura di notifica, numero identificativo, monitoraggio e rivalutazione, contestazioni di competenza, valutazione inter pares, coordinamento e tariffario. È previsto un processo rigoroso con valutazione congiunta, ispezioni, audit in loco, controlli a sorpresa e riesami delle valutazioni tecniche. I certificati rilasciati sono validi fino a cinque anni, possono essere sospesi o ritirati, e devono essere pubblicati in Eudamed; gli organismi notificati devono avere personale qualificato, indipendenza, imparzialità, riservatezza e copertura assicurativa adeguata.

Classificazione e procedure di valutazione della conformità

L’articolo 47 classifica i dispositivi in classi A, B, C e D secondo regole dell’allegato VIII, con possibilità di decisione della Commissione in caso di controversie o riclassificazione per motivi di salute pubblica. L’articolo 48 stabilisce le procedure di valutazione della conformità: classe A in linea di massima sotto responsabilità del fabbricante, classi B, C e D con intervento di organismo notificato; per classe D sono previsti controlli rafforzati, consultazione di autorità sui companion diagnostic, laboratori di riferimento UE, e per alcuni casi consultazione di esperti. Sono previste procedure alternative tramite esame di tipo e assicurazione della qualità della produzione. L’articolo 49 consente al fabbricante di scegliere un organismo notificato, ma vieta domande parallele; l’articolo 50 introduce un meccanismo di esame delle certificazioni per i dispositivi di classe D; l’articolo 51 disciplina i certificati di conformità e la loro durata; l’articolo 53 regola il cambio volontario di organismo notificato; l’articolo 54 consente deroghe eccezionali per ragioni di salute pubblica; l’articolo 55 disciplina i certificati di libera vendita.

Evidenze cliniche, valutazione delle prestazioni e studi delle prestazioni

Gli articoli 56-77 disciplinano la valutazione delle prestazioni, le evidenze cliniche e gli studi delle prestazioni. La conformità ai requisiti generali si fonda su validità scientifica, prestazioni analitiche e prestazione clinica, documentate in un piano di valutazione delle prestazioni e in un rapporto di valutazione delle prestazioni, da aggiornare nel ciclo di vita del dispositivo. Sono regolati i requisiti generali per gli studi delle prestazioni, il consenso informato, le tutele per soggetti incapaci, minori, donne in gravidanza o allattamento, situazioni di emergenza, il diritto al risarcimento, le domande di autorizzazione, la valutazione degli Stati membri, la conduzione, il sistema elettronico per gli studi, le modifiche sostanziali, la procedura coordinata pluristatale, la segnalazione di eventi avversi e difetti, la chiusura e la pubblicazione dei risultati. Per gli studi in più Stati membri è prevista una procedura coordinata con Stato membro coordinatore, pienamente obbligatoria dal 27 maggio 2029, mentre la Commissione deve valutare l’esperienza entro il 27 maggio 2028.

Sorveglianza post-commercializzazione, vigilanza e sorveglianza del mercato

Gli articoli 78-95 impongono ai fabbricanti un sistema di sorveglianza post-commercializzazione proporzionato al rischio, basato su piano dedicato, rapporto annuale o PSUR a seconda della classe, e azioni correttive e preventive. L’articolo 82 disciplina la segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza con termini stringenti (2 giorni per grave minaccia per la salute pubblica, 10 giorni in caso di decesso o grave deterioramento, 15 giorni in via ordinaria). Sono previste relazioni sulle tendenze, analisi degli incidenti, avvisi di sicurezza, procedure di coordinamento tra Stati membri e un sistema elettronico integrato con UDI. Gli articoli 88-94 regolano la sorveglianza del mercato, le misure contro dispositivi a rischio inaccettabile o non conformi, le misure preventive di protezione della salute, le garanzie procedurali e i diritti di osservazione e ricorso; l’articolo 95 istituisce il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato.

Cooperazione, MDCG e laboratori di riferimento UE

Gli articoli 96-101 disciplinano le autorità competenti, la cooperazione tra Stati membri e Commissione, il ruolo dell’MDCG e i laboratori di riferimento UE. L’MDCG assiste la Commissione, contribuisce a linee guida, classificazione, vigilanza, sorveglianza del mercato e sviluppo di specifiche comuni. I laboratori di riferimento UE possono essere designati per dispositivi o categorie ad alto rischio, con compiti di verifica delle prestazioni dichiarate, test di laboratorio, supporto tecnico-scientifico e formulazione di pareri; possono ricevere contributi UE e, in alcuni casi, richiedere diritti agli operatori. È incoraggiata la creazione di registri e banche dati per supportare la valutazione a lungo termine dei dispositivi.

Riservatezza, protezione dei dati, tariffe e sanzioni

Gli articoli 102-106 disciplinano riservatezza, protezione dei dati personali, tariffe e sanzioni. Le autorità e gli operatori devono proteggere dati personali, segreti commerciali e l’efficace applicazione del regolamento; si applicano la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 per i trattamenti rispettivamente nazionali e della Commissione. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe, ma in modo trasparente e basato sul recupero dei costi, informando preventivamente Commissione e Stati membri. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e comunicarle alla Commissione entro il 25 febbraio 2022.

Atti delegati, esecuzione, transitorie e abrogazione

Gli articoli 107-109 disciplinano comitato, atti delegati e loro esercizio. Gli articoli 110-113 stabiliscono un articolato regime transitorio: alcuni obblighi si applicano dal 26 novembre 2017, altri dal 25 novembre 2020, dal 26 maggio 2022, dal 27 novembre 2023 o date successive legate alla piena operatività di Eudamed; l’UDI si applica progressivamente per classi di rischio fino al 2027. La direttiva 98/79/CE è abrogata dal 26 maggio 2022, con eccezioni e proroghe per certificati, dispositivi già immessi sul mercato e taluni obblighi fino al 27 maggio 2025. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica, in via generale, dal 26 maggio 2022.

Come è indicizzato

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