Ordinanza n. 1574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 1803/2025, che aveva dichiarato la nullità della nuova aggiudicazione in favore di AMT3 e imposto la riedizione della valutazione di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Università degli Studi di Verona e AMT3 Azienda Mobilità Trasporti, Turismo e Territorio S.p.A. hanno proposto separati appelli contro la medesima sentenza del TAR Veneto, relativa alla concessione del servizio di gestione dei parcheggi presso il polo didattico G. Zanotto. La sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità della nuova aggiudicazione disposta dall'Università in favore di AMT3, adottata in esecuzione di un precedente giudicato di annullamento, e aveva previsto obblighi conformativi incisivi, tra cui la nomina di una nuova commissione e la rinnovazione integrale dell'attività di valutazione. Saba Italia ha proposto appelli incidentali nei due giudizi. Le parti appellanti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza, e ha accolto le istanze cautelari sospendendo l'esecutività della pronuncia del TAR. Il Collegio ha ritenuto che la complessità delle argomentazioni richiedesse un approfondimento nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza, allo stato, all'interesse pubblico alla stabilità e alla certezza del servizio, nonché all'interesse di AMT3, che gestisce il servizio dal 2024 e ha effettuato consistenti investimenti. Saba Italia non aveva ancora conseguito l'aggiudicazione, avendo ottenuto soltanto il riconoscimento della spettanza alla rivalutazione del confronto a coppie relativo al criterio 1.1. Inoltre, l'eventuale conseguimento del bene della vita avrebbe comunque richiesto la riedizione del potere amministrativo. La sospensione è stata ritenuta opportuna anche per evitare che gli obblighi conformativi imposti dal TAR, in particolare la rinnovazione dell'intera valutazione mediante una nuova commissione, fossero eseguiti prima della definizione dell'appello, con aggravio di tempi e costi e rischio di inefficienza del servizio, il cui contratto decennale era già in corso di esecuzione. L'udienza pubblica per la decisione definitiva è stata fissata al 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare dell'appello, quando la causa presenta complesse questioni da approfondire nel merito, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere disposta sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti, anche prima di una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure.
- Nel bilanciamento cautelare può assumere prevalenza l'interesse pubblico alla stabilità e alla continuità di un servizio in corso di esecuzione, soprattutto quando la rinnovazione immediata delle attività amministrative determinerebbe costi, ritardi o rischi di inefficienza.
- La posizione del concorrente che abbia ottenuto soltanto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione di un segmento della procedura non equivale, nella fase cautelare, alla titolarità dell'aggiudicazione o alla certezza del conseguimento del bene della vita.
- La sospensione della sentenza può essere giustificata quando gli obblighi conformativi da essa imposti richiedano la riedizione ampia o integrale del potere amministrativo e la loro immediata esecuzione rischi di rendere più onerosa o inefficiente la successiva definizione della controversia.
Come è indicizzato
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