Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32265/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza con cui il GIP ha applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Il ricorso deduceva violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena emesse dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze relative all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientrano tra i motivi consentiti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che le censure proposte riguardavano profili non deducibili con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La declaratoria è stata adottata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e seguenti c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 129 c.p.p.

    obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    La mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non può essere dedotta autonomamente con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, se la doglianza non rientra nei motivi tassativamente consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    declaratoria senza formalità dell'inammissibilità

    Consente di dichiarare senza formalità la manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria

    La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    limitazione dei motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena

    La disposizione, applicabile alle richieste e alle impugnazioni successive alla data indicata dalla Corte, delimita i motivi di ricorribilità delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la possibilità di definire senza formalità i ricorsi manifestamente inammissibili.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena emessa dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non sono deducibili censure riguardanti l'affermazione di responsabilità, la valutazione delle prove o la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quando tali doglianze non rientrano nei motivi tassativamente consentiti.
  • La manifesta inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che sia ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.