Sentenza n. 3611/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 647 in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e, ove occorra, del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025, nonché, ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GA e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, con cui è stato chiuso senza l’adozione di misure il procedimento per l’introduzione di tariffe di trasporto del gas più economiche per i clienti a maggior consumo
Esito
Favorevole al ricorrente (utente alto consumante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 647/2024, confermate quanto alla prima dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6096/2022, nonché la declaratoria di nullità o l’annullamento della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas. Le pronunce da eseguire avevano imposto all’Autorità di dare attuazione all’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83/2012, introducendo misure di maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto del gas in favore degli utenti alto consumanti. La ricorrente ha dedotto che ARERA, dopo avere riavviato il procedimento con la deliberazione n. 156/2024/R/Gas, si sarebbe limitata a riproporre la misura già ipotizzata nel documento di consultazione n. 41/2023/R/Gas e poi sottoposta alla Commissione europea, interrompendo il procedimento dopo il parere negativo della Commissione senza esaminare misure alternative e senza motivare l’impossibilità di adottarle. In via subordinata è stato chiesto il risarcimento dei danni per mancata o inesatta esecuzione del giudicato. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale contro le deliberazioni n. 156/2024/R/Gas e n. 400/2025/R/Gas, contestando la limitazione dell’ipotizzato beneficio ai soli operatori che avevano impugnato il metodo tariffario e deducendo la lesione delle dinamiche concorrenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza. Ha interpretato la sentenza n. 647/2024 nel senso che ARERA non fosse autorizzata a interrompere automaticamente il procedimento dopo il giudizio negativo della Commissione europea sulla misura originariamente ipotizzata, ma dovesse verificare l’esistenza di misure alternative compatibili con il diritto dell’Unione oppure spiegare in modo puntuale perché tali misure non fossero praticabili. La deliberazione n. 400/2025/R/Gas, essendosi limitata a chiudere il procedimento senza tale verifica, è stata ritenuta contrastante con il giudicato e quindi nulla ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990. ARERA è stata condannata a riavviare il procedimento, compiendo ogni sforzo esigibile secondo buona fede per individuare misure alternative a quelle della deliberazione n. 156/2024/R/Gas e compatibili con il diritto dell’Unione. Nel nuovo procedimento dovrà essere assegnato alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, che l’Autorità dovrà valutare, ferma la possibilità di adottare una decisione diversa purché motivata. Non è stato fissato un termine giudiziale per la conclusione del procedimento, poiché potrebbe rendersi necessario un nuovo procedimento presso la Commissione europea, né è stato nominato un commissario ad acta. L’azione di annullamento è stata dichiarata improcedibile in conseguenza dell’accoglimento dell’ottemperanza, secondo il principio richiamato dell’Adunanza plenaria n. 2/2013; sono state quindi assorbite le censure riguardanti la vincolatività della comunicazione della Commissione e la qualificazione della misura come aiuto di Stato. La domanda risarcitoria subordinata non è stata esaminata. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la deliberazione n. 156/2024/R/Gas è un atto endoprocedimentale non immediatamente impugnabile e, comunque, il nuovo procedimento dovrà individuare soluzioni diverse; la deliberazione n. 400/2025/R/Gas non aveva disposto alcuna limitazione soggettiva del beneficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012
Imponeva l’introduzione di un sistema di tariffe di trasporto del gas ispirato a criteri di maggiore flessibilità ed economicità in favore degli utenti alto consumanti.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
La deliberazione adottata in contrasto con le statuizioni del giudicato è nulla per elusione o violazione del giudicato.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda subordinata di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato; la domanda non è stata esaminata.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio siano proposte domande soggette a riti diversi.
art. 108, paragrafo 3, TFUE
È stato utilizzato per la comunicazione alla Commissione europea della misura tariffaria ipotizzata; il giudizio negativo della Commissione non esonerava automaticamente ARERA dalla ricerca di misure alternative.
art. 29, paragrafi 1 e 2, regolamento UE 2015/1589
Ha consentito alla Commissione europea di presentare osservazioni scritte e orali nel giudizio.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, quando il giudicato impone all’amministrazione di individuare una misura compatibile con il diritto dell’Unione, il diniego o il parere negativo dell’istituzione europea su una specifica soluzione non autorizza automaticamente l’amministrazione a chiudere il procedimento: essa deve verificare misure alternative ragionevolmente praticabili oppure motivare puntualmente la loro impossibilità.
- L’atto amministrativo adottato in violazione delle statuizioni conformative contenute nel giudicato è nullo ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990.
- L’amministrazione tenuta a dare esecuzione a un giudicato deve compiere ogni sforzo esigibile secondo buona fede per portare a termine il procedimento e individuare una soluzione conforme ai vincoli derivanti dalla sentenza e dal diritto dell’Unione.
- Nel procedimento rieditato in esecuzione del giudicato, l’amministrazione deve consentire al soggetto interessato di formulare proposte concrete e deve valutarle, pur potendo adottare una decisione difforme purché adeguatamente motivata.
- L’accoglimento dell’azione di ottemperanza rende improcedibile l’azione di annullamento proposta contro il medesimo atto quando le censure di annullamento risultino assorbite dalla pronuncia sull’esecuzione del giudicato.
- Un atto meramente endoprocedimentale, che si limiti a ipotizzare una misura non ancora definitivamente adottata, non è autonomamente impugnabile in assenza di un interesse concreto e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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