Sentenza del 03/09/2015 n. 17513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza di Cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto decisivo. In particolare, contestava che fosse stato erroneamente ritenuto che il Ministero lo avesse informato della mancanza, presso la sede di Tunisi, di un posto-funzione C2 e della possibilità di chiedere il trasferimento presso altra sede estera o presso la sede centrale. Secondo il ricorrente, tali comunicazioni erano state indirizzate alle ambasciate e non gli erano mai state personalmente notificate; inoltre, egli aveva sempre contestato di essere stato informato o interpellato. L'errore, a suo avviso, aveva determinato il rigetto delle sue domande di differenze retributive e risarcimento per demansionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha stabilito che non vi era stato un errore percettivo materiale ed evidente, poiché la sentenza precedente aveva correttamente indicato che le comunicazioni erano state trasmesse alla sede estera. L'affermazione secondo cui il lavoratore era stato interpellato o informato è stata qualificata come una valutazione delle prove e delle allegazioni processuali, non come un errore di fatto revocatorio. Inoltre, la questione era stata controversa tra le parti e, secondo la motivazione della precedente sentenza, la mancata presentazione di una domanda di trasferimento costituiva comunque un elemento decisivo, mentre l'asserito interpello aveva funzione soltanto rafforzativa. È rimasto quindi fermo il precedente rigetto delle pretese del lavoratore.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Richiama, per le sentenze della Corte di Cassazione, il rimedio della revocazione per errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La norma consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Cassazione solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto revocatorio.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
L'errore deve consistere in una svista materiale, evidente e obiettivamente verificabile, relativa alla supposizione di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o all'inesistenza di un fatto documentalmente accertato. Non può consistere in una diversa valutazione delle prove o in un errore di giudizio su una questione controversa.
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52
La precedente sentenza aveva richiamato la disciplina dell'inquadramento e dell'assegnazione delle mansioni nel pubblico impiego, ritenendo legittima, nel particolare contesto del personale del Ministero degli Esteri destinato all'estero, la permanenza temporanea del dipendente in un posto-funzione non corrispondente alla nuova qualifica, in presenza di esigenze organizzative.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non sono stati applicati gli ulteriori oneri relativi al contributo unificato, poiché risultava una dichiarazione reddituale di esenzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1-bis
Richiamato quale fondamento dell'esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non consente di contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la ricostruzione giuridica dei fatti.
- Per ottenere la revocazione occorre dimostrare una svista materiale evidente, immediatamente verificabile dagli atti, che riguardi un fatto non controverso e sia stata decisiva per la decisione.
- Se il fatto asseritamente errato è stato discusso dalle parti, la sua valutazione da parte del giudice non integra normalmente errore revocatorio, anche se la parte ritiene che sia stata valutata male.
- Nel pubblico impiego, soprattutto in amministrazioni caratterizzate da mobilità e assegnazioni presso sedi estere, l'acquisizione di una qualifica superiore non implica necessariamente il diritto immediato a svolgere le relative mansioni nella sede già occupata, se il posto-funzione corrispondente non è disponibile e la disciplina organizzativa consente una diversa gestione temporanea.
- La mancata presentazione di una domanda di trasferimento o riassegnazione può assumere rilievo quando il sistema prevede che le preferenze del dipendente siano espresse attraverso apposite procedure e l'amministrazione abbia posti-funzione disponibili in altre sedi.
- Le contestazioni relative alla mancata informazione del dipendente devono essere provate tempestivamente e con documentazione idonea; tuttavia, anche l'eventuale errore nella valutazione di tale prova deve essere fatto valere con il corretto mezzo di impugnazione, non mediante revocazione per errore di fatto.
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