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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7527 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere all'acquirente di un immobile il pagamento del credito INVIM rimasto insoluto dal venditore. La società contribuente sosteneva che l'Ufficio dovesse previamente accertare l'impossibilità di recuperare il credito dalla società alienante e procedere alla sua preventiva escussione. L'Amministrazione contestava tale impostazione, sostenendo di poter far valere direttamente sull'immobile il privilegio speciale previsto dalla legge, senza preventiva escussione del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, cassato la sentenza d'appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che l'acquirente, pur non essendo soggetto passivo dell'INVIM, può essere destinatario della richiesta di pagamento del credito tributario in virtù del privilegio previsto dall'art. 28 del D.P.R. n. 643 del 1972, senza che sia necessaria la preventiva escussione dell'alienante. Le spese della fase di merito sono state compensate, mentre la società intimata è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28

    In tema di INVIM, all'acquirente dell'immobile, pur non essendo egli soggetto passivo dell'imposta, può essere richiesto dall'Amministrazione finanziaria, in virtù del privilegio previsto dall'art. 28, il pagamento del credito tributario indicato nella norma stessa, senza necessità della preventiva escussione dell'alienante.

    La norma consente all'Amministrazione di far valere il privilegio tributario sull'immobile nei confronti dell'acquirente, anche se quest'ultimo non è il soggetto passivo dell'imposta e senza dover prima escutere il venditore.

Massime di principio

  • Il soggetto che acquista un immobile può essere coinvolto nel pagamento di un tributo dovuto dal precedente proprietario quando la legge riconosce al credito tributario un privilegio sull'immobile.
  • La responsabilità dell'acquirente deriva dal vincolo reale sul bene e non dalla sua qualifica di soggetto passivo dell'imposta.
  • Quando opera un privilegio tributario immobiliare, l'Amministrazione non è necessariamente tenuta a dimostrare prima l'impossibilità di recuperare il credito dal venditore né a procedere alla sua preventiva escussione.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti del venditore rafforza la possibilità di procedere alla riscossione del credito nei confronti degli aventi causa secondo le modalità previste dalla legge.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la specifica disciplina tributaria applicabile, l'esistenza di un privilegio sull'immobile e gli effetti che la legge attribuisce a tale privilegio nei confronti dell'acquirente.

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