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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02831/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP che applicava la pena su concorde richiesta. I ricorsi deducevano vizi di motivazione in ordine alla congruità della pena concordata e al bilanciamento delle circostanze, contestando in sostanza la misura del trattamento sanzionatorio deciso dal giudice. La Corte rileva però che, contro la sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette l'impugnazione solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate; i motivi dedotti non rientrano tra tali ipotesi perché non prospettano una difformità tra richiesta e decisione, non attengono all'espressione della volontà dell'imputato o alla qualificazione giuridica del fatto e non denunciano una pena illegale nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, rilevando che le censure sulla motivazione relativa alla congruità della pena e al bilanciamento delle circostanze non sono deducibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    contro la sentenza applicativa della pena non sono deducibili vizi di motivazione sulla congruità della pena o sul bilanciamento delle circostanze, salvo i casi espressamente previsti dalla norma.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen.

    l'inammissibilità può essere dichiarata senza contraddittorio quando risulta manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice

    alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo l'ambito di ricorribilità della sentenza di patteggiamento.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015

    nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Grazouli)

    richiamata per delimitare il concetto di pena illegale rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi di violazione di legge espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi di merito o di semplice motivazione.
  • La doglianza sulla congruità della pena concordata e sul bilanciamento delle circostanze non integra, di regola, un motivo deducibile in cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in una violazione di legge o in una pena illegale.
  • La nozione di pena illegale, ai fini dell'impugnazione del patteggiamento, va intesa nei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte, non potendo coincidere con una mera censura sulla quantificazione ritenuta eccessiva o inadeguata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità provvede de plano e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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