Sentenza n. 1017/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2189/2025, depositata e resa pubblica il 13.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1642/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, prevedendo un termine di ulteriori 60 giorni decorrente dall'istanza della parte interessata. Il commissario opera senza compenso, poiché l'incarico conferito a un dirigente dello stesso Ministero rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha disposto, inoltre, la penalità di mora a carico del Ministero, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, con onere della parte di sollecitare successivamente l'insediamento del commissario. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione, che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico e che il ritardo nell'esecuzione del titolo può comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora in caso di mancata esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione interessata, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale fondamento della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle condanne pecuniarie pubbliche.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato, nominare un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia e subordinare l'intervento sostitutivo a un'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per assicurare l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro; la sua decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e protrarsi fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'incarico può essere svolto senza compenso ulteriore, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola, prevista per specifiche ipotesi normative, è applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie.
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