Cassazione Penale, Sentenza n. 46249/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (diretto e per equivalente) di somme ritenute profitto dei reati fiscali ex artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000; il ricorrente, tramite quattro motivi, denunciava: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare per aver emesso un nuovo decreto sullo stesso materiale dopo un precedente decreto annullato; 2) carenza/apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora; 3) insufficienza del fumus commissi delicti e vizi nelle valutazioni probatorie (consulenze incomplete, discrepanze negli importi, una intercettazione non dimostrativa del dolo); 4) violazione del principio di proporzionalità/adeguatezza per sequestro di beni in misura eccedente il profitto e attribuzione impropria del profitto in caso di concorso di più soggetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) il principio del ne bis in idem cautelare non opera quando il precedente annullamento è avvenuto per carenze meramente formali (totale assenza di motivazione in ordine al periculum in mora), perché non si è formato un giudicato cautelare di merito; pertanto è legittimo un nuovo decreto che abbia emendato il vizio formale; 2) la motivazione del nuovo decreto non è apparente: il Tribunale aveva indicato elementi fattuali specifici (modalità fraudolente, stratagemmi, intercettazioni) a fondamento del periculum in mora e poteva integrare la precedente motivazione ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p.; 3) la valutazione del fumus e dei dati istruttori non presenta vizi tali da rendere la motivazione mancante o illogica alla stregua dei limiti di sindacato in cassazione; 4) sulle questioni di proporzionalità il Tribunale ha dato spiegazioni e, ove permangano vincoli derivanti dal primo sequestro non oggetto del presente procedimento, la parte può richiederne la restituzione al pubblico ministero. Per esito procedurale, il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale in tema di reati fiscali la cui idoneità a giustificare il sequestro preventivo è stata presa a fondamento della contestazione; la Corte non ha discusso il contenuto sostanziale ma l'idoneità degli elementi a suffragare fumus e periculum
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
Ulteriore norma penale fiscale richiamata per la quantificazione del profitto e per la contestazione provvisoria; utilizzata come riferimento per il calcolo del presunto profitto sequestrabile
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata in relazione alle fattispecie fiscali e al profitto del reato; presente nelle censure del ricorrente ma non ritenuta risolutiva dalla Corte ai fini di cassazione
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure difensive in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha esaminato la correttezza della motivazione del periculum in mora ai sensi della normativa procedurale
artt. 309, comma 9 e 324, comma 7 cod. proc. pen.
Consentono al giudice di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione della motivazione del precedente decreto ai sensi di tali disposizioni
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sul principio di adeguatezza e proporzionalità; la Corte ha esaminato l'eccezione e indicato le vie operative per la restituzione di eventuali beni indebitamente vincolati
art. 325 cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili per il ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari reali (violazione di legge e vizi motivazionali radicali); la Corte ha rigettato il ricorso per non rientrare le censure nei vizi di legge riconoscibili in cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione (lett. b, c, e); la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti di sindacato previsti dalla normativa sulle impugnazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero redatta ai sensi di tale disposizione; non incide nel merito ma contestualizza l'atto di resistenza
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem cautelare/processuale opera solo se la decisione precedente ha effettuato una valutazione di merito sui presupposti della misura: un annullamento per vizi meramente formali (es. totale mancanza di motivazione) non impedisce la rinnovazione della misura con atto che corregga il vizio
- La motivazione del periculum in mora può essere integrata dal giudice ai sensi degli artt. 309(9) e 324(7) c.p.p.; essa è 'apparente' solo se del tutto avulsa dalle risultanze o costituita da affermazioni apodittiche prive di contenuto probatorio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari reali i controlli sono limitati a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali (art. 325 c.p.p.); valutazioni dettagliate di fatto e di merito sul fumus o sul periculum sono sottratte al sindacato pieno della Corte di legittimità
- Questioni di proporzionalità o sull'eventuale eccedenza del sequestro possono essere affrontate sia nel procedimento di riesame sia, per singoli beni eventualmente ancora vincolati, mediante istanza di restituzione al pubblico ministero
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo occorre dimostrare nuovi elementi o vizi di diritto rilevanti; semplici rilievi sulla valutazione probatoria, senza indicare specifici errori giuridici o vizi motivazionali gravi, sono in genere inammissibili in cassazione
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