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Sentenza

Sentenza n. 1494/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di S. Maria C.V., Sez. III, n. 4527/2024 del 5.12.2024, così come rettificata per errore materiale dall’ordinanza n. 2307/2025 del 13.2.2025, resa ex art. 127-ter c.p.c. all’esito del giudizio numero r.g. 2159/2024, notificata e resa esecutiva in data 13.2.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione;

Giustizia amministrativa202506489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che condannava il Comune al pagamento di compensi professionali, spese generali, IVA, CPA ed esborsi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato e notificata al Comune il 13 febbraio 2025. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento di euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché di euro 264,00 per esborsi. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento. Ha chiesto la condanna del Comune all’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali dell’azione di ottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile e non essendo stata fornita prova dell’adempimento, ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l’insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa possa impedire l’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penale è determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento spontaneo e non può superare il 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l’azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso senza adempimento.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell’astreinte è ricondotta al principio di effettività della tutela.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    È richiamato, nel testo vigente, in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e alla non necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga all’amministrazione un obbligo di pagamento o altro obbligo di conformazione.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli anche il compito di adottare gli atti contabili necessari al pagamento; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e cessazione al momento dell’adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La penale per il ritardo nell’esecuzione del giudicato deve essere soggetta a un limite massimo, individuato in una percentuale dell’importo dovuto, per preservarne la funzione compulsoria ed evitare che si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso deciso, il limite è stato fissato al 10% dell’importo del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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