Sentenza n. 90/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: 1) del provvedimento del 18 novembre 2025, col quale il Comune di Bari ha dichiarato la nullità della S.C.I.A. -OMISSIS-, presentata da “-OMISSIS-” il 10 ottobre 2025, relativa all’apertura dell’esercizio di noleggio di veicoli senza conducente, sulla base del divieto prefettizio prot. -OMISSIS-del 2 ottobre 2018; 2) del provvedimento prot. -OMISSIS- del 2 ottobre 2018, notificato il successivo 28 dicembre, con cui il Prefetto di Bari ha disposto il divieto di esercizio dell’attività di noleggio da rimessa senza conducente, per esigenze di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 480/2001 e dell’art. 2 d.P.R. n. 481/2001; 3) nonché di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato la nullità della SCIA per l’apertura di un’attività di noleggio di veicoli senza conducente, nonché il precedente divieto prefettizio di esercizio dell’attività per esigenze di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato una nuova SCIA per l’attività di noleggio di veicoli senza conducente, dopo che il Prefetto di Bari aveva disposto nel 2018 il divieto di esercizio della medesima attività per carenza dei requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S., sulla base di frequentazioni non occasionali con soggetti pregiudicati, comprese persone deferite per associazione mafiosa, e di ulteriori elementi relativi ai precedenti penali di familiari conviventi. La ricorrente ha dedotto: 1) l’erroneità della qualificazione della SCIA come “nulla”, trattandosi di una figura patologica riferibile agli atti amministrativi e non alla segnalazione, qualificata come atto di diritto privato; 2) l’illegittima reviviscenza del divieto prefettizio del 2018, riferito a una precedente SCIA, senza nuovi accertamenti preventivi; 3) l’incompetenza del Comune, sostenendo che i poteri di divieto, sospensione o revoca per motivi di pubblica sicurezza spettassero esclusivamente al Prefetto.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione comunale di “nullità” dovesse essere intesa sostanzialmente come constatazione dell’inefficacia strutturale della nuova SCIA, inidonea sin dall’origine a produrre effetti per la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa di settore. Il divieto prefettizio del 2018 non è stato considerato oggetto di reviviscenza, poiché era ancora efficace, non essendo stato revocato o annullato, e risultava applicabile alla nuova SCIA in ragione della sostanziale coincidenza dei relativi contenuti. Il Comune non ha esercitato autonomi poteri di pubblica sicurezza né formulato nuove valutazioni discrezionali, ma si è limitato ad attuare il divieto prefettizio vigente; la declaratoria era quindi doverosa e vincolata. Il Collegio ha inoltre ribadito che la buona condotta e l’affidabilità richieste dall’art. 11 T.U.L.P.S. possono essere escluse anche in assenza di condanne penali personali, sulla base di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di altri comportamenti idonei a porre in dubbio l’affidabilità, nell’ambito dell’ampia discrezionalità preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza. Le informazioni aggiornate della Questura del 2025 confermavano la persistente carenza dei requisiti. Il divieto prefettizio è stato ritenuto sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, non riscontrate nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, ove dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, ravvisati dal Collegio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 3 d.P.R. n. 480/2001
Richiamato quale base normativa del divieto prefettizio relativo all’attività di noleggio da rimessa senza conducente.
art. 2 d.P.R. n. 481/2001
Attribuisce al Prefetto i poteri di divieto, sospensione o revoca dell’attività per motivi di pubblica sicurezza.
art. 11 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiede requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità; tali requisiti possono essere esclusi anche da frequentazioni con soggetti pregiudicati e da comportamenti idonei a porre in dubbio l’affidabilità, senza necessità di una condanna penale personale.
art. 7 l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento prefettizio culminato nel divieto di esercizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nel provvedimento.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata per disporre l’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando una SCIA relativa a un’attività soggetta a requisiti soggettivi di pubblica sicurezza è presentata da un soggetto privo di tali requisiti, la segnalazione è strutturalmente inefficace e non può legittimare l’avvio dell’attività, indipendentemente dalla qualificazione formale utilizzata dall’amministrazione, anche se indicata come “nullità”.
- Un divieto prefettizio di esercizio di un’attività soggetta a requisiti di pubblica sicurezza, ove non revocato né annullato, conserva efficacia e può essere applicato anche a una successiva SCIA sostanzialmente coincidente con quella cui il divieto originariamente si riferiva; tale applicazione non costituisce reviviscenza di un atto superato.
- Il Comune che, a fronte di una SCIA priva dei requisiti soggettivi già accertati dall’autorità di pubblica sicurezza, si limita ad attuare un divieto prefettizio ancora efficace non esercita autonomi poteri di pubblica sicurezza e adotta un atto vincolato, senza margini per una diversa valutazione.
- La buona condotta e l’affidabilità richieste dall’art. 11 T.U.L.P.S. possono essere negate, in funzione preventiva, anche sulla base di frequentazioni non occasionali con soggetti pregiudicati o di altri elementi idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente, senza che sia indispensabile una condanna penale personale.
- Le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sui requisiti di buona condotta e affidabilità sono ampiamente discrezionali e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
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