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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33766/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a più immobili di proprietà di un ente ecclesiastico. In primo grado erano stati ritenuti esenti alcuni immobili adibiti a sala polifunzionale per catechesi e ad attività sportive, ricreative e culturali, mentre era stata negata l'esenzione per altri immobili destinati ad abitazione del vice parroco e del parroco. In appello sia il comune sia la parrocchia avevano contestato parzialmente la decisione, ma la CTR aveva rigettato entrambi gli appelli. In cassazione la parrocchia ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. d) e i), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 16 l. n. 222/1985, sostenendo che dovesse spettare l'esenzione ICI sia per l'immobile destinato ad abitazione del parroco, quale pertinenza della chiesa, sia per l'immobile destinato a palestra, senza che rilevasse il numero degli immobili; (2) nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la CTR negato l'esenzione in modo asseritamente incoerente; (3) nullità per omessa, insufficiente o illogica motivazione, deducendo che la decisione sulla casa del parroco sarebbe stata meramente apparente. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure: ha escluso il giudicato esterno invocato in memoria perché privo di prova del passaggio in giudicato e comunque non riferibile a fatti aventi efficacia permanente; ha affermato che per l'esenzione ICI gli immobili devono essere effettivamente e esclusivamente destinati alle attività agevolate e che l'onere della prova grava sul contribuente; ha rilevato che, quanto alla casa del parroco, la presunzione di pertinenzialità è superata quando risulti già un altro immobile destinato ad abitazione del parroco; quanto alla palestra, la censura non colpiva una ratio decidendi autonoma e assorbente, cioè la mancata prova chiara, precisa e attendibile della concreta destinazione sportiva. Ha inoltre precisato che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione, potendo denunciarsi solo anomalie motivazionali radicali, non ravvisate nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della parrocchia. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'esenzione ICI per l'immobile indicato come abitazione del parroco e per quello indicato come palestra, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla mancanza dei presupposti esentativi e sull'inidoneità delle censure proposte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI spetta ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alle loro pertinenze, ma richiede una verifica dell'effettiva e persistente destinazione del bene; la pertinenzialità della casa canonica non può essere affermata in astratto se risulta già un diverso immobile destinato ad abitazione del parroco.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI per gli enti non commerciali presuppone sia il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente sia il requisito oggettivo della diretta ed esclusiva destinazione dell'immobile alle attività agevolate; l'onere di provare tali presupposti grava sul contribuente.

  • art. 16 l. n. 222/1985

    Le attività di religione o di culto rilevano ai fini dell'esenzione solo se concretamente svolte e ricadenti nelle attività previste dalla norma.

  • art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    La norma è richiamata come riferimento soggettivo per i beneficiari dell'esenzione ex art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    L'obbligo di motivazione può dirsi violato solo in presenza di motivazione mancante, apparente o radicalmente incoerente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente o obiettivamente incomprensibile integra nullità processuale deducibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza per anomalie motivazionali radicali o contrasti irriducibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle gravi anomalie motivazionali; non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il giudicato esterno deve essere documentato con il certificato di passaggio in giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia ICI, l'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici o non commerciali richiede una prova rigorosa della concreta e esclusiva destinazione del bene alle attività agevolate; la mera intestazione soggettiva o la qualificazione catastale non bastano.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione tributaria grava sul contribuente che la invoca, poiché si tratta di un fatto impeditivo della regola generale di imposizione.
  • La pertinenzialità di una casa canonica rispetto alla chiesa può essere presunta, ma la presunzione è superabile quando emerga che un altro immobile è già stabilmente destinato ad abitazione del parroco; la destinazione deve risultare effettiva e non meramente astratta.
  • In presenza di una sentenza sorretta da più rationes decidendi autonome, la censura che non aggredisca tutte le rationes idonee a reggere da sole la decisione non può condurre alla cassazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito sindacare in cassazione la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • Il giudicato esterno nelle imposte periodiche opera solo quando riguarda fatti o qualificazioni giuridiche dotati di efficacia permanente o pluriennale; resta escluso per situazioni suscettibili di variazione annuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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