Cassazione Penale, Sentenza n. 26800/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto De Stefano, sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis, aveva lamentato il diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione in camera di pernottamento di compact disk musicali e di un lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva accolto il reclamo ritenendo che il divieto potesse incidere sul diritto al trattamento rieducativo e sui cosiddetti "piccoli gesti di normalità quotidiana". Il Ministero impugnava sostenendo che la materia rientra nella discrezionalità amministrativa prevista dal regolamento e dalle circolari per i reparti 41-bis, che vietano o limitano gli apparecchi personali per motivate esigenze di sicurezza, e che il Tribunale aveva sostituito il proprio giudizio a valutazioni di merito amministrativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, sebbene l'uso dei lettori CD non sia in assoluto precluso dalla normativa (essendo ammesso per lavoro/studio/consultazione giudiziaria), per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono legittimamente portare a vietarne la fruizione ricreativa. Ha inoltre stabilito che il contrassegno SIAE non è sufficiente a garantire l'assenza di rischi e che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto al possesso/uso, deve verificare se la concessione imponga all'Amministrazione adempimenti non esigibili (controlli tecnici, risorse umane, protocolli di sicurezza) e motivare di conseguenza.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Prevede limitazioni specifiche del trattamento per impedire comunicazioni illecite con l'esterno e mantenere il distacco dall'ambiente criminale di provenienza; giustifica restrizioni su beni e dispositivi personali per ragioni di ordine e sicurezza nel regime differenziato
art. 35-bis Ordinamento penitenziario
Ricordato nel ricorso come parte del quadro normativo applicabile al trattamento; la Corte comunque ha posto centrale l'analisi sulle esigenze di sicurezza di cui all'art. 41-bis
art. 69 Ordinamento penitenziario
Citato tra le norme rilevanti nella contestazione della giurisdizione; in generale attiene ai poteri di vigilanza e agli atti del magistrato di sorveglianza
art. 40 regolamento di esecuzione Ordinamento penitenziario
art. 40 reg. es. Ord. pen.
Disciplina l'uso di apparecchi tecnologici in carcere limitandolo, di norma, a esigenze di lavoro e di studio previa autorizzazione del direttore; costituisce parametro organizzativo che consente margini di discrezionalità amministrativa
art. 14 regolamento di esecuzione Ordinamento penitenziario
art. 14 reg. es. Ord. pen.
Richiamato nel motivo difensivo come parte delle norme regolamentari che orientano l'accesso a beni e strumenti in istituto; contribuisce a definire limiti e autorizzazioni
Circolare dipartimentale per i reparti ex art. 41-bis
Predispone regole operative specifiche per i reparti 41-bis (es. ammissione solo di televisori e radio forniti dall'Amministrazione, divieto di personal computer, limitato uso di lettori digitali per motivi giudiziari o di studio), circoscrivendo ulteriormente la discrezionalità direttiva
contrassegno SIAE
contrassegno SIAE sui supporti
Rilevato come prova di rispetto del diritto d'autore ma non come garanzia di sicurezza sul contenuto; la Corte ha escluso che il contrassegno possa sostituire i necessari controlli di sicurezza sui supporti e sui dispositivi
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis le esigenze di ordine e sicurezza possono legittimamente giustificare il divieto o la limitazione dell'uso di dispositivi elettronici personali, anche quando tali restrizioni incidano su attività ricreative rilevanti per il trattamento.
- Il regolamento di esecuzione (es. art. 40 reg. es. Ord. pen.) e le circolari dipartimentali delineano ambiti di discrezionalità amministrativa: il diniego motivato dalla direzione d'istituto è legittimo se fondato su ragioni concrete di sicurezza e organizzazione.
- La presenza del contrassegno SIAE sui CD non fornisce garanzie sufficienti in termini di sicurezza carceraria e non esonera l'Amministrazione dall'effettuare controlli sui contenuti e sui dispositivi.
- Quando il giudice è chiamato a sindacare un diniego amministrativo in materia di trattamento dei detenuti 41-bis deve bilanciare il diritto al trattamento e ai "piccoli gesti di normalità" con l'effettiva esigenza di controllo: può annullare il provvedimento amministrativo solo dopo aver valutato se l'accoglimento creerebbe oneri o rischi inesigibili per l'Amministrazione.
- Le decisioni sull'ammissione di supporti tecnologici devono essere inserite in protocolli operativi che prevedano misure tecniche e risorse umane per la verifica e la manutenzione della sicurezza; l'assenza di tali misure può legittimare un divieto generalizzato per i reparti 41-bis.
- In sede di rinvio il giudice deve fornire motivazione specifica sulla valutazione della fattibilità dei controlli richiesti e sulle ragioni per cui l'Amministrazione non sia in grado, senza oneri inesigibili, di garantire la sicurezza consentendo l'uso dei dispositivi.
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