Cassazione Penale, Sentenza n. 13623/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale lamentando: (1) carenza di motivazione e vizio nella valutazione probatoria in relazione alla sua responsabilità penale, deducendo che la dispersione delle scritture contabili (sequestrate presso il coimputato) rendeva impossibile provare che i prelievi e i bonifici fossero distrazioni e non pagamenti di debiti societari o compensi legittimi; ha sostenuto che la società non versava ancora in dissesto al momento dei fatti e che i compensi corrisposti erano proporzionati e/o deliberati dall'amministratore socio unico; (2) vizio nelle statuizioni civili per avere la Corte d'appello confuso la parte civile con la curatela fallimentare, non tenendo conto che la Sial (incorporante Real Project) era un semplice creditore che aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo e che pertanto la costituzione come parte civile costituiva duplicazione della pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte penale sulle censure relative alla responsabilità (confermando la valutazione di merito secondo cui l'imputato non ha provato la destinazione delle somme e non ha fornito delibere comprovanti compensi), ma ha accolto il motivo relativo alle statuizioni civili ritenendo che la Corte d'appello abbia confuso i soggetti (parte civile vs curatela/fallimento); ha altresì rilevato l'illegittimità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, che non può essere applicata rispetto alla pena principale effettivamente inflitta (2 anni di reclusione), e l'ha eliminata d'ufficio. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e è annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello relativamente alle statuizioni civili; nel resto il ricorso è respinto e la condanna penale sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, art. 219, secondo comma, n. 1
art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
Norma che disciplina la bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte ha confermato la condanna per distrazione patrimoniale ritenendo che l'imputato non abbia provato la destinazione delle somme né la legittima delibera di compenso
r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, art. 240
art. 240 r.d. n. 267 del 1942
Secondo la norma il singolo creditore può costituirsi parte civile nel reato di bancarotta fraudolenta solo se fa valere un danno personale distinto dall'inadempimento della società; la Cassazione ha richiamato questo principio nel censurare la confusione tra curatela e creditore e ha rimesso la questione al giudice civile
codice di procedura penale, art. 609
Norma che consente alla Corte di cassazione di eliminare d'ufficio pene accessorie illegali; la Corte l'ha applicata per rimuovere l'interdizione dai pubblici uffici incompatibile con la pena principale di due anni
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020 (Costantino)
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020
Principio richiamato secondo cui, nelle bancarotte patrimoniali, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni; tuttavia l'imputato può giustificare la destinazione se fornisce elementi specifici che consentano il recupero o l'individuazione della destinazione
Massime di principio
- In reati di bancarotta patrimoniale, l'accertamento della distrazione può fondarsi sull'omessa dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione delle somme: la mera assenza di scritture grava sulla difesa se questa non produce elementi concreti che consentano di ricostruire la destinazione
- Le giustificazioni generiche (affermazioni non documentate di pagamento di fornitori o di corresponsione di compensi) sono insufficienti; sono rilevanti delibere sociali, tracciabilità dei pagamenti e documentazione contabile
- La dispersione o il sequestro delle scritture contabili può giustificare un proscioglimento per bancarotta documentale, ma non automaticamente esclude responsabilità per distrazioni patrimoniali se il giudice ritiene non credibili le giustificazioni fornite
- Il singolo creditore può costituirsi parte civile nel reato di bancarotta solo se il suo danno è personale e distinto dal danno della massa fallimentare; in caso di confusione tra curatela e creditore il giudice può rinviare la valutazione alla sede civile
- Le pene accessorie si applicano solo se compatibili con la pena principale effettivamente inflitta; la Cassazione può eliminare d'ufficio accessori illegali (es. interdizione dai pubblici uffici se la pena principale è insufficiente)
- Se si contesta la legittimità di una domanda risarcitoria già definita in sede civile, occorre che la parte indichi espressamente profili di danno diversi per poter validamente costituirsi parte civile in sede penale
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