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Sentenza

Sentenza del 05/04/2018 n. 2172 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Atti con documentazione non anteriormente conosciuta - Nullità - Esclusione - Annullabilità - Limiti - Rapporto con il diritto amministrativo e processuale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la validità dell’atto tributario sostenendo che la documentazione posta a fondamento dello stesso non gli era stata anteriormente resa conoscibile. La questione riguardava se tale vizio dovesse essere qualificato come nullità insanabile, soggetta al regime generale dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e rilevabile senza i limiti ordinari, oppure come vizio di annullabilità da far valere tempestivamente mediante ricorso tributario.

La decisione

La tesi della nullità automatica è stata esclusa. La Corte ha chiarito che il processo tributario costituisce un sottosistema speciale rispetto al diritto amministrativo e che le norme generali sugli atti amministrativi si applicano solo se compatibili con la disciplina tributaria. I vizi dell’atto tributario, compresi quelli relativi alla mancata conoscenza della documentazione, rientrano nella categoria dell’invalidità-annullabilità e devono essere contestati entro il termine decadenziale previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. In mancanza di tempestiva impugnazione, l’atto si consolida e può fondare la riscossione coattiva dell’imposta.

Norme richiamate

  • Legge n. 241/1990, art. 21-septies

    La disciplina generale della nullità degli atti amministrativi non è direttamente applicabile agli atti tributari quando risulta incompatibile con la disciplina speciale del processo tributario.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 21

    I vizi dell’atto tributario devono essere fatti valere mediante ricorso entro il termine di decadenza previsto dalla norma; decorso tale termine, l’atto diventa definitivo.

  • D.lgs. n. 546/1992

    La disciplina del processo tributario opera come normativa speciale rispetto alle regole generali del diritto amministrativo in materia di invalidità degli atti.

  • D.lgs. n. 104/2010, art. 31, comma 4

    La sistemazione processuale dei vizi di nullità degli atti amministrativi non comporta l’automatica estensione del relativo regime agli atti tributari.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la mancata conoscenza o disponibilità della documentazione posta a fondamento dell’atto non determina automaticamente la nullità assoluta dell’atto.
  • Anche i vizi potenzialmente rilevanti devono, di regola, essere contestati tempestivamente con ricorso entro il termine previsto dalla disciplina tributaria.
  • Il termine di impugnazione è essenziale: se il contribuente non ricorre tempestivamente, l’atto può consolidarsi e diventare titolo per la riscossione coattiva.
  • Le categorie di nullità proprie del diritto amministrativo non possono essere applicate automaticamente al diritto tributario, che costituisce un sistema speciale.
  • In una situazione analoga occorre verificare immediatamente la data e le modalità di notifica dell’atto, il termine per ricorrere e l’eventuale concreta lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata conoscenza della documentazione.

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