Cassazione Civile, Ordinanza n. 15771/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. La Corte d'appello aveva riconosciuto a una parte privata un indennizzo di euro 800 per l'eccessiva durata di un complesso procedimento inerente a una precedente domanda di equa riparazione, articolatosi in fase di cognizione, fase esecutiva davanti al giudice ordinario e successivo giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) ha sostenuto la tardività del ricorso per equa riparazione, assumendo che il termine semestrale di decadenza dovesse decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva, già nel 2018, e non dalla definizione del giudizio di ottemperanza nel 2019, ritenuto attività superflua; 2) ha denunciato omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia rispetto alla durata del giudizio di ottemperanza, deducendo che per tale fase il soggetto passivamente legittimato sarebbe stato il Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente necessità di rinnovazione della notifica ex art. 4 L. n. 260/1958.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo tempestiva la domanda di equa riparazione perché, quando all'esecuzione ordinaria non segua l'effettivo soddisfacimento del credito, il creditore può anche adire il giudizio di ottemperanza; in tale ipotesi il termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 decorre dalla definizione del giudizio di ottemperanza, che si coordina unitariamente con il giudizio presupposto e con l'esecuzione. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto fondata l'eccezione sulla parziale carenza di legittimazione passiva del Ministero della giustizia per il segmento di durata ascrivibile al giudizio di ottemperanza, rilevando l'omessa pronuncia della Corte d'appello e l'omessa rinnovazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, affinché provveda nuovamente sulla domanda e sulle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
la sua violazione è stata ravvisata per l'omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla legittimazione passiva.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
il termine di decadenza semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del rimedio satisfattivo ancora necessario a ottenere l'effettivo pagamento, e non dal primo provvedimento esecutivo se il credito non è stato concretamente soddisfatto.
art. 6, par. 1 CEDU
l'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva fa parte integrante del 'processo'; il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se la decisione non fosse effettivamente eseguita.
art. 5 quinquies L. 24 marzo 2001, n. 89
le norme speciali in tema di esecuzione dell'indennizzo confermano che il creditore può ricorrere al pignoramento e che il sistema non esclude il concorso con il giudizio di ottemperanza.
art. 5 sexies L. 24 marzo 2001, n. 89
sono stati letti come compatibili con il concorso tra esecuzione e ottemperanza, purché non vi sia duplicazione della pretesa creditoria.
art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260
l'errore di identificazione del Ministero convenuto va eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato; il giudice deve fissare un termine per la rinnovazione della notifica, con effetti di rimessione in termini, e ciò vale anche per distinte soggettività pubbliche ammesse al patrocinio dell'Avvocatura.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, quando il credito indennitario non sia stato effettivamente soddisfatto all'esito della fase esecutiva, il creditore può legittimamente attivare anche il giudizio di ottemperanza; in tal caso la fase esecutiva e quella di ottemperanza vanno considerate, sul piano funzionale, come rimedi satisfattivi collegati al giudizio presupposto.
- Ai fini della decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001, il termine semestrale decorre dalla definitività dell'ultimo rimedio satisfattivo effettivamente necessario a ottenere il pagamento, non dal primo provvedimento esecutivo che non abbia prodotto concreta soddisfazione del credito.
- Non è consentita una duplicazione della pretesa indennitaria, ma è ammissibile il concorso, anche successivo, tra esecuzione e ottemperanza finché il credito rimanga insoddisfatto; il dies a quo del termine decadenziale si collega allora alla definizione del rimedio che abbia concluso il soddisfacimento effettivo.
- Quando la domanda di equa riparazione investe ritardi riferibili a procedimenti svoltisi davanti a diversi plessi giurisdizionali o a diverse amministrazioni, la legittimazione passiva va ripartita in relazione ai segmenti di durata rispettivamente ascrivibili, e il giudice deve pronunciarsi sul punto se l'eccezione è stata tempestivamente proposta.
- L'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro, o la parziale errata individuazione del soggetto passivamente legittimato, impone la rinnovazione della notificazione e la rimessione in termini della parte, ove l'Avvocatura dello Stato abbia sollevato tempestivamente l'eccezione con l'indicazione del corretto destinatario.
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