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Sentenza

Sentenza n. 11762/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202603871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 26 aprile 2025, diretta al riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto, in sostanza, la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge, chiedendo altresì l’ordine giudiziale di provvedere entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento appartiene al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto al momento della proposizione del ricorso, il Ministero è stato ordinato a esaminare la posizione della ricorrente e ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione deve valutare complessivamente il percorso formativo e i titoli conseguiti nello Stato membro dell’Unione europea, considerando competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, e deve verificare l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    La disposizione individua il termine entro il quale l’autorità competente deve concludere il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea.

  • d.lgs. 15/2016

    Il decreto ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione conseguita all’estero.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Fondamento processuale dell’ordine giudiziale rivolto all’amministrazione di concludere il procedimento e della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea decorre dalla presentazione della documentazione completa e, una volta scaduto senza l’adozione di un provvedimento espresso, determina la formazione di un silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l’amministrazione deve procedere a una valutazione complessiva delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, considerando il percorso formativo svolto all’estero, la durata, il livello e la qualità della formazione e l’eventuale esperienza professionale maturata.
  • La valutazione dell’equipollenza di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro non consente un diniego automatico fondato sulla sola differenza tra i percorsi formativi; l’amministrazione deve verificare se le conoscenze e qualifiche possedute soddisfino, anche parzialmente, i requisiti richiesti e, ove necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate.
  • Quando accerta il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine ragionevole, tenendo conto anche del carico concreto dell’amministrazione, e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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