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Ordinanza

Ordinanza n. 7830/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica per asserito uso di sostanze psicoattive, con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale del 17 novembre 2025 con cui la commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici l’ha giudicata non idonea per asserito uso di sostanze psicoattive confermate con GCSM, nonché gli atti medici e i verbali della commissione, il decreto di approvazione della graduatoria dei candidati idonei vincitori, la graduatoria nella parte in cui la escludeva e, ove occorrente, il bando e gli atti modificativi. Ha inoltre chiesto l’accertamento della propria idoneità psico-fisica, l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e la verifica giudiziale dei fatti controversi mediante ricerca dei metaboliti di sostanze stupefacenti in un campione di urine raccolto alla ricorrente. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti contro il giudizio di non idoneità, ma dà atto della necessità di un accertamento tecnico sui fatti controversi.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia, ma ha adottato chiarimenti e reiterato gli adempimenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 5535 del 25 marzo 2026. Dopo aver preso atto che l’organo verificatore precedentemente designato aveva dichiarato l’indisponibilità a eseguire l’indagine, il Collegio ha confermato l’incarico al Policlinico militare “Celio” di Roma, nonostante la comunicazione dell’ente secondo cui il Collegio Medico Legale della Difesa sarebbe l’organo deputato a svolgere attività di questo tipo. Il TAR ha ritenuto che l’individuazione del verificatore rientri nelle valutazioni del giudice amministrativo e che non fossero state rappresentate difficoltà tecniche o giustificati motivi di esonero ai sensi dell’art. 20 c.p.a. Ha quindi invitato il Policlinico militare “Celio” ad adempiere nel più breve tempo possibile, comunque secondo termini e modalità già fissati, e ha confermato la camera di consiglio del 21 luglio 2026. Le spese non sono regolate nel testo.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Norme richiamate nell’ambito della prosecuzione dell’istruttoria processuale e degli accertamenti disposti dal giudice.

  • art. 20 c.p.a.

    Il verificatore può essere esonerato per difficoltà di ordine tecnico o altri giustificati motivi; in assenza di tali ragioni, il giudice può confermare l’incarico e ordinare l’adempimento.

  • art. 189 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal Policlinico militare quale disposizione concernente il Collegio Medico Legale della Difesa, indicato dall’ente come organo deputato a svolgere richieste della specie.

  • art. 3, comma 2, tabella 1, punto 9, D.M. n. 198 del 30 giugno 2003

    Disposizione posta a fondamento del giudizio di non idoneità per asserito uso di sostanze psicoattive; l’ordinanza istruttoria non decide sulla sua corretta applicazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nell’ambito dell’istruttoria processuale, l’individuazione dell’organo verificatore rientra nelle valutazioni del giudice amministrativo; l’indicazione, da parte dell’ente interessato, di un diverso organo astrattamente deputato a svolgere l’accertamento non impone di per sé la sostituzione del verificatore già designato.
  • Il verificatore già designato non può sottrarsi all’incarico in assenza di difficoltà di ordine tecnico o di altri giustificati motivi di esonero ai sensi dell’art. 20 c.p.a.; in mancanza di tali ragioni, il giudice può confermare l’incarico e reiterare l’ordine di adempimento.
  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psico-fisica concorsuale dipende da fatti tecnici controversi, il giudice amministrativo può disporre una verifica specialistica, anche mediante analisi su campioni biologici, prima di definire il merito della controversia.
  • I provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere diffusi con l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate, nei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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