Cassazione Civile, Ordinanza n. 18709/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato alla società contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, per il mancato pagamento di pretese esattoriali. La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria; il ricorso era stato rigettato in primo grado, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) nullità per carenza di motivazione, sempre ex art. 360, n. 4, c.p.c., per non avere il collegio indicato le ragioni della decisione in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'appello; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto che alcune cartelle esattoriali afferissero a tributi erariali anziché a contributi previdenziali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo esistente un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, tale da non consentire di individuare il concreto comando del giudice. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Abruzzo per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata come base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall'agente della riscossione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro della nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e per difetto di motivazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
è invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata nella qualificazione delle somme iscritte a ruolo.
art. 156, 2° co., c.p.c.
la nullità del provvedimento è ricondotta all'inidoneità della sentenza a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale in presenza di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il concreto comando del giudice mediante la prevalenza di una delle affermazioni contrastanti o mediante un'interpretazione complessiva coerente della decisione.
- L'interpretazione complessiva della sentenza è praticabile solo se le sue diverse parti presentano una sostanziale coerenza; in presenza di antinomia irriducibile tra motivazione e dispositivo, la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso che comporta la cassazione della sentenza impugnata per vizio radicale del provvedimento, le ulteriori censure restano assorbite.
- In sede di legittimità, la qualificazione del vizio come nullità della sentenza consente la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
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