Cassazione Civile, Ordinanza n. 32236/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alla controparte. Poiché non risultava accettazione della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, ritenendo giustificata la compensazione in ragione della desistenza delle parti ricorrenti in adesione alla proposta del relatore.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I lavoratori avevano agito nei confronti dell'azienda sanitaria chiedendo il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, sostenendo di svolgere mansioni o attività che ne giustificavano l'attribuzione. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provati i requisiti previsti dal CCNL e dai contratti integrativi collettivi per l'emolumento rivendicato, in particolare l'anzianità e il positivo superamento delle selezioni apposite, oltre all'inidoneità delle allegazioni a dimostrare una effettiva attività di coordinamento. Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; tuttavia, prima della decisione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
in mancanza di accettazione della rinuncia, occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
CCNL e CCI applicabili al rapporto di lavoro sanitario
indicati come fonte dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, quali anzianità e selezione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, ferma restando la necessità di regolare le spese processuali quando l'accettazione non consti.
- In sede di legittimità, la compensazione delle spese può essere disposta quando la desistenza del ricorrente si inserisca in un contesto processuale che renda equa la neutralizzazione delle spese tra le parti.
- Quando un emolumento contrattuale è subordinato a requisiti specifici previsti dalla contrattazione collettiva, chi lo rivendica deve allegare e provare il possesso di tali requisiti e l'effettivo svolgimento delle mansioni richieste.
Come è indicizzato
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