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Sentenza

Sentenza n. 4074/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - dell’elenco degli esiti della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, nella parte in cui l’odierno ricorrente ha ottenuto il punteggio di 20,5 punti, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati nel proprio questionario; - dell’avviso del 28 ottobre u.s., con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso de quo; - dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta (sebbene allo stato non pubblicato e non conosciuto), per la parte in cui non ricomprende il ricorrente; - dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 28 ottobre u.s., nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti; - del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a 20,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 17 e 26; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4, 17 e 26, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; per l’adozione di idonee misure cautelari volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all’odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, con riconoscimento del punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati idonei; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati idonei; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria, tra i candidati idonei.

Giustizia amministrativa202601061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20,5/30 punti, mancato superamento della soglia di 21/30 ed esclusione dalla procedura, in relazione ai quesiti nn. 4, 17 e 26

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale nei ruoli del Ministero della Giustizia, contestando il punteggio di 20,5/30 e l’esclusione dalla procedura. Ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 35 d.lgs. 165/2001 e della lex specialis, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irragionevolezza e difetto dei presupposti. Il primo motivo riguardava il quesito n. 4, relativo al file che non può essere elaborato da un OCR: il ricorrente sosteneva che le risposte relative a file JPG, Word e PDF non consentissero di individuare un’unica soluzione corretta, anche per l’ambiguità del termine “elaborato” e della natura del PDF. Il secondo motivo riguardava il quesito n. 17 sul lavoro da remoto secondo il CCNL Funzioni centrali 2022-2024: il ricorrente sosteneva che fosse ammissibile anche l’utilizzo di dispositivi di proprietà del dipendente e che la formulazione non imponesse di individuare la regola generale relativa alla fornitura da parte dell’amministrazione. Il terzo motivo riguardava il quesito n. 26 sulla responsabilità civile del cancelliere per il compimento di un atto nullo: il ricorrente riteneva incompleta la risposta “è civilmente responsabile se l’ha compiuto con dolo”, poiché l’art. 60 c.p.c. contempla anche la colpa grave. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha respinto il ricorso nel merito e ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ritenuta estranea all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione Ripam e al Ministero della Giustizia. Ha invece escluso il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, quale amministrazione presso cui i vincitori sarebbero destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la formulazione dei quiz e la valutazione delle risposte rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta o prova, almeno indiziaria, di arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione prescelta. Ha inoltre affermato che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, non ambiguo né incompleto e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta. Quanto al quesito n. 4, ha richiamato un precedente della Sezione, secondo cui l’OCR consente di convertire immagini, documenti scansionati o PDF in testo digitale modificabile, ma non serve alla conversione di un documento Word già editabile, salvo l’estrazione di eventuali immagini in esso contenute. Il quesito è stato quindi ritenuto non decettivo. Quanto al quesito n. 17, la risposta relativa ai dispositivi messi a disposizione dall’amministrazione riproduceva testualmente l’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni centrali 2022-2024. Il riferimento espresso al CCNL imponeva una risposta nozionistica e conforme alla fonte richiamata, senza spazio per interpretazioni sistematiche ulteriori sull’ammissibilità di dispositivi personali. Quanto al quesito n. 26, il TAR ha ritenuto legittimo che la risposta esatta menzionasse soltanto una delle ipotesi di responsabilità civile previste dall’art. 60 c.p.c., non essendo il quesito formulato come richiesta di elencazione esaustiva. In ogni caso, la risposta data dal ricorrente, secondo cui il cancelliere non sarebbe mai civilmente responsabile, era totalmente erronea e non poteva essere valorizzata per sostenere l’ambiguità del quesito. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l’istruttoria.

  • artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consentono il richiamo a precedenti conformi e una motivazione semplificata della decisione.

  • artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente a tutela di ragionevolezza, imparzialità, accesso paritario ai pubblici uffici e buon andamento; le censure fondate su tali parametri sono state ritenute infondate.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alla procedura concorsuale; il giudice non ha ravvisato violazioni.

  • art. 15, comma 2, CCNL comparto Funzioni centrali 2022-2024

    Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione [...]

    La risposta al quesito è stata ritenuta corretta perché riproduce testualmente la disciplina contrattuale richiamata dalla domanda.

  • art. 60 c.p.c.

    La norma è stata richiamata nel quesito sulla responsabilità civile del cancelliere; il giudice ha ritenuto legittimo indicare nella risposta esatta una sola delle ipotesi di responsabilità contemplate dalla disposizione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta insieme alla domanda demolitoria, per l’infondatezza delle censure sull’esito concorsuale.

Massime di principio

  • La formulazione dei quesiti e la valutazione delle risposte nelle prove concorsuali a quiz rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice soltanto quando emerga l’assoluta incomprensibilità della domanda, l’irragionevolezza della risposta prescelta oppure un principio di prova dell’arbitrarietà, illogicità o erroneità della soluzione amministrativa.
  • Nelle prove a risposta multipla la pubblica amministrazione deve formulare domande chiare, non incomplete né ambigue, aventi un’unica risposta indubitabilmente esatta; il limite deriva anche dalla riserva di scienza, che impedisce di sottoporre i candidati alla scelta della risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • Quando un quesito giuridico richiama espressamente una disposizione o una fonte normativa, la risposta esatta deve essere conforme al diritto positivo richiamato; non è consentito sostituire alla verifica nozionistica richiesta dal quesito un’interpretazione sistematica ulteriore dell’ordinamento.
  • La legittimità di un quesito che richiama una fonte normativa non richiede necessariamente che la risposta corretta riproduca in modo esaustivo ogni profilo della disciplina, purché la domanda non chieda un’elencazione completa e l’opzione individuata non sia incompatibile con la norma richiamata.
  • Nell’impugnazione di una prova concorsuale il candidato deve dimostrare, o almeno allegare elementi idonei a costituire un principio di prova, dell’incomprensibilità del quesito o dell’irragionevolezza e arbitrarietà della risposta ufficiale; la mera prospettazione di una diversa interpretazione o la maggiore completezza astratta di un’altra risposta non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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