Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7436/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sette sentenze (varie condanne per truffa, ricettazione e falsità commesse in diverse città tra il 2010 e il 2019). Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo che omogeneità delle tipologie delittuose, prossimità temporale e medesimo modus operandi non dimostrassero che le condotte fossero programmate sin dall'inizio, ma piuttosto la tendenza del ricorrente a commettere tali reati e la loro realizzazione in luoghi logisticamente distanti. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione degli artt. 81, 671 e 627 (norme processuali e sulla continuazione) e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla Corte in precedente pronuncia (Sez. I n. 3828/2022), secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare se intende discostarsene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio enunciato nella sentenza rescindente: ha ignorato le valutazioni già compiute in sede di cognizione (Tribunale di Locri e Corte d'appello di Reggio Calabria) che avevano unificato, ai sensi dell'art. 81 c.p., alcune condotte commesse nello stesso arco temporale in cui si collocano anche i reati dedotti nell'istanza esecutiva. Inoltre la Corte ha censurato il mancato esame motivato, sulla base delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti, della possibile esistenza di un medesimo disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione si era limitato a rilievi generici sulla propensione del condannato alla commissione di reati. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e il giudice di merito dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio di diritto richiamato e motivando specificamente ogni eventuale discostamento dalle valutazioni già espresse in sede cognitiva.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione al principio di continuazione fra reati: la Corte evidenzia che alcuni reati erano già stati unificati ai sensi dell'art. 81 in sentenze di cognizione, circostanza che il giudice dell'esecuzione doveva valutare e non trascurare

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione per le richieste di riconoscimento della continuazione: la Corte afferma che, pur nella libertà di giudizio del giudice dell'esecuzione, questi non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare il mancato accoglimento dell'istanza sulla base delle risultanze delle precedenti sentenze

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La norma è menzionata nel motivo di ricorso; dal testo della sentenza impugnata e della pronuncia della Cassazione non emerge una specifica interpretazione applicativa di tale articolo, se non la sua invocazione a titolo processuale nel ricorso

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione, deve tener conto delle valutazioni già compiute in sede cognitiva: non può semplicemente ignorare quelle pronunce, ma se intende discostarsene deve motivare specificamente sul fondamento delle risultanze fattuali e giuridiche emerse nei provvedimenti dedotti.
  • La mera omogeneità delle tipologie delittuose, la prossimità temporale e il medesimo modus operandi possono essere indicatori di continuazione, ma non costituiscono di per sé prova sufficiente: è necessario valutare se esista un medesimo disegno criminoso o una programmazione unitaria delle condotte.
  • Se precedenti sentenze di cognizione hanno già unificato reati ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve considerare quell'unificazione come elemento rilevante nella decisione sull'ulteriore riconoscimento della continuazione; il rifiuto di seguirla richiede una motivazione circostanziata.
  • La valutazione del vincolo di continuazione richiede un esame concreto degli elementi temporali, spaziali e teleologici delle condotte: distanza geografica o pluralità di luoghi può essere un elemento da valutare, ma non esclude automaticamente la continuazione se emerge un disegno criminoso unitario.
  • In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte rescindente e fornire ragioni specifiche per ogni diversa valutazione rispetto alla cognizione, onde evitare l'annullamento per difetto di motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.