Cassazione Penale, Sentenza n. 7436/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bevilacqua aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sette sentenze (varie condanne per truffa, ricettazione e falsità commesse in diverse città tra il 2010 e il 2019). Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendo che omogeneità delle tipologie delittuose, prossimità temporale e medesimo modus operandi non dimostrassero che le condotte fossero programmate sin dall'inizio, ma piuttosto la tendenza del ricorrente a commettere tali reati e la loro realizzazione in luoghi logisticamente distanti. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione degli artt. 81, 671 e 627 (norme processuali e sulla continuazione) e vizio di motivazione per mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla Corte in precedente pronuncia (Sez. I n. 3828/2022), secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare se intende discostarsene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio enunciato nella sentenza rescindente: ha ignorato le valutazioni già compiute in sede di cognizione (Tribunale di Locri e Corte d'appello di Reggio Calabria) che avevano unificato, ai sensi dell'art. 81 c.p., alcune condotte commesse nello stesso arco temporale in cui si collocano anche i reati dedotti nell'istanza esecutiva. Inoltre la Corte ha censurato il mancato esame motivato, sulla base delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti, della possibile esistenza di un medesimo disegno criminoso; il giudice dell'esecuzione si era limitato a rilievi generici sulla propensione del condannato alla commissione di reati. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e il giudice di merito dovrà riesaminare la questione attenendosi al principio di diritto richiamato e motivando specificamente ogni eventuale discostamento dalle valutazioni già espresse in sede cognitiva.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.
La norma è stata richiamata in relazione al principio di continuazione fra reati: la Corte evidenzia che alcuni reati erano già stati unificati ai sensi dell'art. 81 in sentenze di cognizione, circostanza che il giudice dell'esecuzione doveva valutare e non trascurare
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione per le richieste di riconoscimento della continuazione: la Corte afferma che, pur nella libertà di giudizio del giudice dell'esecuzione, questi non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare il mancato accoglimento dell'istanza sulla base delle risultanze delle precedenti sentenze
art. 627 cod. proc. pen.
La norma è menzionata nel motivo di ricorso; dal testo della sentenza impugnata e della pronuncia della Cassazione non emerge una specifica interpretazione applicativa di tale articolo, se non la sua invocazione a titolo processuale nel ricorso
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione, deve tener conto delle valutazioni già compiute in sede cognitiva: non può semplicemente ignorare quelle pronunce, ma se intende discostarsene deve motivare specificamente sul fondamento delle risultanze fattuali e giuridiche emerse nei provvedimenti dedotti.
- La mera omogeneità delle tipologie delittuose, la prossimità temporale e il medesimo modus operandi possono essere indicatori di continuazione, ma non costituiscono di per sé prova sufficiente: è necessario valutare se esista un medesimo disegno criminoso o una programmazione unitaria delle condotte.
- Se precedenti sentenze di cognizione hanno già unificato reati ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve considerare quell'unificazione come elemento rilevante nella decisione sull'ulteriore riconoscimento della continuazione; il rifiuto di seguirla richiede una motivazione circostanziata.
- La valutazione del vincolo di continuazione richiede un esame concreto degli elementi temporali, spaziali e teleologici delle condotte: distanza geografica o pluralità di luoghi può essere un elemento da valutare, ma non esclude automaticamente la continuazione se emerge un disegno criminoso unitario.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte rescindente e fornire ragioni specifiche per ogni diversa valutazione rispetto alla cognizione, onde evitare l'annullamento per difetto di motivazione.
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