Cassazione Civile, Sentenza n. 36656/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria iscritta su immobile di comproprietà a garanzia di cinque cartelle esattoriali (sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, tassa automobilistica per il 1999 e altre sanzioni). Il ricorrente contestava di non aver mai ricevuto le notifiche dei verbali e delle cartelle e deduceva che l'importo complessivo di euro 2.559,74 era inferiore alla soglia prevista dall'art. 76 d.p.r. 602/73, per cui l'agente della riscossione non avrebbe potuto iscrivere l'ipoteca. Chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, l'annullamento delle cartelle e l'accertamento della prescrizione quinquennale dei crediti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma n. 11984/2017 e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, demandando a quest'ultimo anche la valutazione delle spese di giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva errato nel considerare assorbite le domande relative all'annullamento delle cartelle e all'accertamento della prescrizione in conseguenza dell'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, e aveva errato nel dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma, poiché in opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (legittimazione concorrente).
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973, art. 76
richiamato nel ricorso in relazione al limite per l'iscrizione ipotecaria
Il ricorrente ha dedotto che, alla luce dell'art. 76, l'agente della riscossione non poteva iscrivere ipoteca per l'importo complessivo indicato (euro 2.559,74); la Corte prende atto della rilevanza della questione ai fini dell'annullamento dell'iscrizione.
Codice di Procedura Civile, art. 276, comma 2
menzionato nella decisione di cassazione
La Corte ha esaminato la censura indicata come manifestamente fondata richiamando l'art. 276 c.p.c., procedendo al riesame dell'errore di diritto relativo alla decisione impugnata.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (ordinanze citate)
Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017
La Corte richiama precedenti che chiariscono che, nelle opposizioni a cartelle esattoriali, l'opponente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione e che, se convenuti entrambi, essi hanno legittimazione passiva concorrente.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a cartelle esattoriali il ricorrente può proporre l'azione indifferentemente nei confronti dell'ente impositore (es. Comune, Prefettura) o dell'agente della riscossione; entrambi, se convenuti, sono titolari di legittimazione passiva concorrente.
- L'annullamento o la cancellazione della garanzia reale (ipoteca) non estingue il credito sottostante: il debitore mantiene interesse ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza iniziale o dell'estinzione/sopravvenuta prescrizione del debito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di decidere sulle singole domande proposte; non possono essere ritenute automaticamente 'assorbite' se la loro valutazione non risulta compiutamente svolta.
- Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su questioni rilevanti o sbaglia nella valutazione della legittimazione passiva, la Corte di cassazione può cassare e rinviare la causa a diverso magistrato per nuovo esame.
- In situazioni simili è opportuno notificare l'opposizione e le relative domande sia all'ente impositore sia all'agente della riscossione, e formulare espressamente domande alternative e istruttorie (es. nullità per mancata notifica, accertamento della prescrizione, nullità dell'iscrizione ipotecaria) per evitare che parti rimangano inesaminate.
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