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Sentenza

Sentenza n. 16593/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/249073/2025 del 23/12/2025 di Attuazione del Piano Municipale del Commercio su Area Pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 18 dicembre 2025 nelle parti in cui determinano la soppressione e/o la delocalizzazione dei posteggi a rotazione d'interesse per i ricorrenti appartenenti alla categoria della rotazione C; -di ogni nota, memoria, parere, verbale di Conferenza dei Servizi menzionati nella Determinazione Dirigenziale e nella deliberazione del Consiglio Municipale sopra indicati e che non sono stati comunicati e quindi non noti nel loro contenuto, nella parte in cui ostano ai ricorrenti; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla permanenza del posteggio dei ricorrenti nell'attuale collocazione.

Giustizia amministrativa202602653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di attuazione del Piano municipale del commercio su area pubblica, limitatamente alla soppressione o delocalizzazione di posteggi a rotazione di interesse dei ricorrenti, e atti presupposti o connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Due operatori del commercio su aree pubbliche, titolari di posteggi appartenenti alla categoria della rotazione C, e un'associazione di categoria hanno impugnato gli atti municipali attuativi del Piano del commercio su area pubblica, nella parte in cui sopprimevano o delocalizzavano i posteggi di loro interesse. Hanno dedotto: 1) l'assenza di un adeguato contraddittorio procedimentale preventivo; 2) l'assenza di un filo logico-sistematico e l'inintelligibilità delle determinazioni per gli operatori; 3) difetto di motivazione e d'istruttoria per la soppressione di posteggi ritenuti inattivi; 4) genericità delle ragioni relative ai contrasti con il Codice della strada, al dimensionamento dei banchi e alla presenza di una pista ciclabile; 5) omessa valutazione della possibilità di ridimensionare i banchi in caso di delocalizzazione. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità degli interessi e ha sostenuto che la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2025 discendeva direttamente dalla legge, mentre gli atti impugnati ne avevano prorogato l'efficacia fino al 31 dicembre 2026. Il TAR ha inoltre rilevato la carenza di legittimazione passiva dell'associazione per mancata dimostrazione di un adeguato grado di rappresentatività.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo perciò non necessario esaminare le eccezioni di rito sollevate da Roma Capitale. Ha respinto la censura sul contraddittorio: le note municipali del 6 giugno 2024, 25 settembre 2025 e 18 novembre 2025 avevano comunicato agli esercenti gli esiti delle conferenze di servizi e invitato le associazioni a formulare proposte di ottimizzazione e localizzazione alternativa dei posteggi; nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, il contraddittorio non doveva estendersi oltre tale ambito. Ha inoltre ritenuto applicabile l’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, poiché il procedimento di rinnovo era stato annullato nel 2021 e non risultava quindi pendente alla data rilevante per l’applicazione del comma 5: le concessioni erano scadute ex lege il 31 dicembre 2025. La limitatezza del suolo pubblico e la necessità di assegnare le concessioni mediante procedure competitive giustificavano una pianificazione generale e discrezionale, non valutabile secondo i soli criteri ordinari di mantenimento o soppressione delle singole postazioni. Sono state respinte anche le censure di difetto di motivazione e istruttoria: la deliberazione municipale indicava che l’istruttoria per ciascuna postazione si era basata su sopralluoghi della Polizia Locale e su verifiche di compatibilità vincolistica, sicurezza stradale, decoro e distanze minime. La carenza di legittimazione passiva dell’associazione è stata dichiarata; le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, l. 214/2023

    Tanto depone in senso oggettivo per l’assenza -quanto meno- di uno dei presupposti per la proroga automatica di cui al comma 5 dell’art. 11 L. 214\2023: ossia che alla data di entrata in vigore di tale norma vi fosse in corso un procedimento di rinnovo non concluso.

    La proroga prevista dal comma 5 presupponeva che, alla data di entrata in vigore della legge, fosse ancora pendente un procedimento di rinnovo; il presupposto mancava perché gli atti di avvio del rinnovo erano stati annullati nel 2021.

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    Nella fattispecie che ci occupa è quest’ultima di cui al comma 6 la norma che deve essere applicata, di guisa che le concessioni hanno trovato la loro scadenza ex lege il 31 dicembre 2025.

    Le concessioni non interessate da procedimenti di rinnovo ancora pendenti hanno conservato validità sino al 31 dicembre 2025 e sono scadute a tale data.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

    La disposizione contempla il potere di autotutela in caso di successivo accertamento dell’originaria mancanza dei requisiti, ma il TAR non ne ha fatto applicazione autonoma nella controversia.

  • art. 181, comma 6-bis, d.l. 41/2020, convertito dalla l. 69/2020

    Ciò in quanto l’attuazione della norma di rinnovo delle concessioni è risultata impedita dopo che -come già esposto dal Tribunale nei citati precedenti- a seguito di conforme parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 181 c. 6-bis del D.L. 41/2020, convertito con L. 69/2020, con Determinazione Dirigenziale rep. QH/112 (prot. QH/13550) aveva provveduto ad annullare il provvedimento (D.D. rep. QH/1328/2020 del 30.12.2020) con il quale, in precedenza, la medesima Amministrazione aveva dato avvio alla procedura di rinnovo, per i posteggi “a rotazione”, delle concessioni scadute il 31.12.2020.

    Il TAR richiama la disposizione quale base dell'intervento comunale che aveva condotto all'annullamento degli atti di avvio della procedura di rinnovo, escludendo così che tale procedura fosse ancora pendente.

  • art. 12 direttiva 2006/123/CE

    Tra i due settori è quindi ravvisabile un minimo comune denominatore, dato dall’esistenza di una domanda che dal mercato si rivolge a risorse pubbliche, la cui limitatezza esige di regolarne l’accesso attraverso modelli imparziali di selezione, quale quello dell’evidenza pubblica sancito dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

    Quando la domanda del mercato si rivolge a risorse pubbliche limitate, l'accesso alle concessioni deve essere regolato mediante procedure imparziali di selezione e di evidenza pubblica.

Massime di principio

  • Le concessioni per il commercio su aree pubbliche non interessate da un procedimento di rinnovo ancora pendente alla data rilevante conservano validità sino al 31 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023; la proroga prevista dal comma 5 presuppone invece che il procedimento di rinnovo non sia stato concluso e sia ancora pendente.
  • La limitatezza del suolo pubblico destinabile al commercio e la domanda che esso può generare impongono l’assegnazione delle relative concessioni mediante procedure competitive, secondo i principi di trasparenza e non discriminazione.
  • Nella pianificazione del commercio su aree pubbliche, il contraddittorio con gli operatori può essere circoscritto alla comunicazione degli esiti delle conferenze di servizi e alla possibilità di presentare proposte di ottimizzazione o localizzazione alternativa, quando il potere esercitato comporta una pianificazione generale e la risorsa disponibile è limitata.
  • La legittimità della soppressione o del mantenimento di singoli posteggi va valutata nel contesto della pianificazione generale del territorio e delle sue esigenze di interesse pubblico, sulla base dell’istruttoria e delle verifiche tecniche svolte per le singole postazioni; non si applicano necessariamente, in modo isolato, i soli criteri ordinari di mantenimento o soppressione delle postazioni.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di vendita
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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