Cassazione Penale, Sentenza n. 03205/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di estorsione relativo a terzi e aveva condannato l'imputato per tentata estorsione aggravata nei confronti di Mauro Perrotti. Le censure contestavano: omissione di pronuncia sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per confronto diretto imputato-persona offesa; contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa l'attendibilità del Perrotti (contraddizioni dichiarative e divergenze con intercettazioni e dichiarazioni dei Carabinieri); errata qualificazione giuridica del fatto (esercizio arbitrario delle proprie ragioni vs estorsione); erronea valutazione dell'aggravante uso di armi (riconoscimenti fotografici e natura dell'ordigno); esclusione ingiustificata delle circostanze attenuanti generiche; travisamento e errata valutazione delle intercettazioni e dei riconoscimenti; omesso esame dell'ordinanza sul rito abbreviato condizionato e conseguente mancata applicazione della riduzione di pena; e infine deduzioni sulla prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi, ritenendoli infondati o manifestamente infondati, confermando la valutazione di merito sulla responsabilità per tentata estorsione aggravata e sulle aggravanti e attenuanti, nonché la correttezza della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia ha accolto, limitatamente al motivo proposto dall'avv. Annibale Schettino, la censura relativa all'omessa pronuncia della Corte di appello sull'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato: per tale vizio la sentenza è stata annullata e rinviata alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Gli altri motivi sono stati rigettati. La Corte ha inoltre chiarito aspetti di diritto processuale (motivazione implicita, valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, criteri di calcolo della prescrizione) e calcolato che, secondo i parametri adottati, il termine di prescrizione non sarebbe decorso prima del 5 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Riferito alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte afferma che, se il giudice d'appello respinge la richiesta di rinnovazione, può motivarne il rigetto anche implicitamente purché la struttura argomentativa complessiva consenta di comprendere le ragioni del rigetto; motivazione espressa è invece necessaria in caso di accoglimento.
art. 533 cod. proc. pen.
Ricollegato al principio di accertamento oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ribadisce che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto e può essere da sola base della condanna se adeguatamente motivata.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che le regole di cui all'art. 192 comma 3 (sul controllo della testimonianza) non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; queste possono essere valutate autonomamente previa motivazione rigorosa sulla loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
art. 56 cod. pen.
Norma sulla punibilità del tentativo: applicata per determinare la diminuzione della pena nel caso di tentata estorsione (riduzione di un terzo rispetto alla pena del reato consumato).
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: utilizzata per qualificare il fatto come tentata estorsione aggravata; la Corte richiama la distinzione tra estorsione (consapevolezza dell'illiceità della pretesa) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: citata per spiegare la distinzione con l'estorsione, fondata sull'elemento soggettivo (sincera ma erronea convinzione di un diritto vs consapevolezza dell'illiceità).
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare motivazione illogica o travisamento della prova solo nei casi di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; molte censure di fatto restano quindi inammissibili se non dimostrata tale manifesta illogicità.
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Principio della devoluzione: la Corte ricorda che non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; motivazioni o doglianze nuove in Cassazione che interrompono la catena devolutiva sono inammissibili.
art. 157 cod. pen.
la prescrizione estingue il decorso «il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge"; "per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato"
Norma usata per il calcolo della prescrizione: si calcola il tempo necessario guardando alla pena massima prevista per il reato consumato o tentato (principio favore rei applicato nella determinazione del termine).
art. 159 cod. pen.
Riferito ai periodi di sospensione della prescrizione: la Corte ha computato specifici periodi di sospensione (es. per rinvii per legittimo impedimento del difensore) ai fini della determinazione della decorrenza della prescrizione.
art. 160 cod. pen.
Applicato per l'aumento della pena (es. aumento di un quarto per il primo atto interruttivo) ai fini della determinazione della durata massima della pena e, quindi, del termine prescrizionale.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti e sui criteri di applicazione: la Corte rimarca che l'esclusione o l'attribuzione delle attenuanti generiche è valutazione di merito fondamentalmente discrezionale, ammissibile se congruamente motivata anche richiamando un solo elemento decisivo.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non è obbligato a rispondere espressamente a tutte le richieste difensive: il rigetto di istanze come la rinnovazione dell'istruttoria può risultare implicitamente dalla motivazione complessiva se quest'ultima consente di comprendere le ragioni del rigetto.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna purché la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca siano valutate e motivate in modo più penetrante rispetto a qualsiasi altra testimonianza.
- La valutazione delle intercettazioni, dei riconoscimenti fotografici e delle contraddizioni tra dichiarazioni è, in linea di principio, questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare l'elemento soggettivo: chi agisce credendo ragionevolmente di avere un diritto può configurare esercizio arbitrario; chi è consapevole dell'illiceità della pretesa configura estorsione.
- La mancata pronuncia su un motivo di appello specificamente dedotto (ad es. rigetto del rito abbreviato condizionato) integra un vizio che può determinare l'annullamento con rinvio limitatamente a quel punto.
- In Cassazione non sono ammesse censure che introducono questioni non sollevate in appello (novità), salvo che si tratti di profili rilevabili d'ufficio; la regola tutela la devoluzione e l'effettività del controllo in grado d'appello.
- Il calcolo della prescrizione deve attenersi al principio 'favor rei' nella determinazione della pena massima di riferimento, tenendo conto delle diminuzioni per il tentativo e dei periodi di sospensione maturati nel corso del procedimento.
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