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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24594/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà. In sostanza hanno sostenuto che il giudice, da un lato, aveva ritenuto sussistere la situazione di arresto obbligatorio in flagranza e, dall'altro, aveva successivamente riqualificato i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90, provocando un'incompatibilità logica. Sono state inoltre contestate carenze argomentative e vizi nel verbale di arresto.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure attengono a vizi riconducibili al verbale di arresto e a presunte lacune motivazionali non proponibili in Cassazione quando l'ordinanza impugnata esponga una struttura argomentativa logica e coerente. Ha affermato che la polizia giudiziaria non deve fornire una motivazione particolarmente articolata purché le ragioni emergano dal contesto descrittivo e dagli atti complementari, consentendo al giudice della convalida di sindacarle. Ha inoltre chiarito che la riqualificazione giuridica operata successivamente non integra contraddittorietà: la convalida è una valutazione ex ante della ragionevolezza dell'arresto basata sugli elementi disponibili al momento, mentre la qualificazione giuridica e la valutazione della gravità indiziaria sono compiti successivi. Per questi motivi la Corte ha ritenuto l'ordinanza impugnata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art.73 comma 5

    La norma è stata richiamata come possibile riqualificazione dei fatti: la Corte ha ritenuto legittimo che la qualificazione giuridica fosse effettuata in un momento successivo alla convalida, non rendendo tale riqualificazione contraddittoria rispetto al riconoscimento della legittimità dell'arresto ex ante

  • Codice di procedura penale, art.616

    Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a criticare elementi istruttori o carenze argomentative di merito se l'ordinanza impugnata mostra una struttura argomentativa logica e coerente
  • La convalida dell'arresto è una valutazione ex ante di ragionevolezza basata sugli elementi disponibili al momento dell'arresto: il giudice può successivamente riqualificare i fatti senza creare contraddizione con la precedente convalida
  • La polizia giudiziaria non è obbligata a fornire una motivazione particolarmente dettagliata nel verbale di arresto; è sufficiente che le ragioni emergano dal contesto descrittivo e dagli atti complementari per consentire la verifica del giudice
  • Chi impugna una convalida deve puntare a errori di diritto evidenti o a contraddizioni realmente manifesthe nella motivazione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e sanzione pecuniaria
  • Le valutazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari spettano a momenti processuali successivi e non possono essere confusi con l'accertamento della legittimità dell'arresto al momento della sua esecuzione

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