Cassazione Penale, Sentenza n. 24594/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida dell'arresto, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale per contraddittorietà. In sostanza hanno sostenuto che il giudice, da un lato, aveva ritenuto sussistere la situazione di arresto obbligatorio in flagranza e, dall'altro, aveva successivamente riqualificato i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 DPR 309/90, provocando un'incompatibilità logica. Sono state inoltre contestate carenze argomentative e vizi nel verbale di arresto.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure attengono a vizi riconducibili al verbale di arresto e a presunte lacune motivazionali non proponibili in Cassazione quando l'ordinanza impugnata esponga una struttura argomentativa logica e coerente. Ha affermato che la polizia giudiziaria non deve fornire una motivazione particolarmente articolata purché le ragioni emergano dal contesto descrittivo e dagli atti complementari, consentendo al giudice della convalida di sindacarle. Ha inoltre chiarito che la riqualificazione giuridica operata successivamente non integra contraddittorietà: la convalida è una valutazione ex ante della ragionevolezza dell'arresto basata sugli elementi disponibili al momento, mentre la qualificazione giuridica e la valutazione della gravità indiziaria sono compiti successivi. Per questi motivi la Corte ha ritenuto l'ordinanza impugnata logica, congrua e corretta in diritto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art.73 comma 5
La norma è stata richiamata come possibile riqualificazione dei fatti: la Corte ha ritenuto legittimo che la qualificazione giuridica fosse effettuata in un momento successivo alla convalida, non rendendo tale riqualificazione contraddittoria rispetto al riconoscimento della legittimità dell'arresto ex ante
Codice di procedura penale, art.616
Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria e le spese in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze che si limitano a criticare elementi istruttori o carenze argomentative di merito se l'ordinanza impugnata mostra una struttura argomentativa logica e coerente
- La convalida dell'arresto è una valutazione ex ante di ragionevolezza basata sugli elementi disponibili al momento dell'arresto: il giudice può successivamente riqualificare i fatti senza creare contraddizione con la precedente convalida
- La polizia giudiziaria non è obbligata a fornire una motivazione particolarmente dettagliata nel verbale di arresto; è sufficiente che le ragioni emergano dal contesto descrittivo e dagli atti complementari per consentire la verifica del giudice
- Chi impugna una convalida deve puntare a errori di diritto evidenti o a contraddizioni realmente manifesthe nella motivazione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e sanzione pecuniaria
- Le valutazioni sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari spettano a momenti processuali successivi e non possono essere confusi con l'accertamento della legittimità dell'arresto al momento della sua esecuzione
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