Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10140/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 4/12/2014 - 16/02/2016, dopo essere stata poi assolta in appello l'11/09/2018 per non avere commesso il fatto (accuse di concorso in episodi corruttivi ex art.319 e 321 c.p.). La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione impeditiva della "colpa grave": le intercettazioni e gli elementi investigativi mostravano una conoscenza delle finalità corruttive, la partecipazione a operazioni esecutive (presa in custodia di buste di denaro, indicazione di somme e destinatari) e una contiguità con il soggetto corruttore (Buzzi) tali da configurare, in sede di giudizio prognostico per la riparazione, un comportamento di connivenza o grave negligenza. La difesa deduceva insufficienza del compendio indiziario, la natura lavorativa dei rapporti con Buzzi e la irrilevanza eziologica delle condotte contestate rispetto alla colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione può, indipendentemente dall'esito del giudizio penale, valutare ex ante la condotta dell'interessato e ritenere la colpa grave anche quando le stesse condotte siano risultate penalmente irrilevanti in sede di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito che ha considerato le intercettazioni e le condotte della ricorrente (presa in consegna di buste contenenti denaro, indicazioni sulle somme, rapporti con Buzzi) idonee a escludere l'ipotesi di connivenza incolpevole e a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato al Ministero per le difese svolte in memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto perché non ha commesso il fatto salvo che abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; la Corte interpreta questa norma nel senso che la colpa grave ostativa può essere valutata autonomamente dal giudice della riparazione.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; la Corte richiama tale definizione per delineare quando una condotta costituisce "colpa grave" (negligenza macroscopica, imprudenza o inosservanza di norme) tale da giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • art. 319 e art. 321 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati di corruzione e a delitti connessi; menzionate a titolo di contesto perché la misura cautelare era stata adottata per indizi relativi a tali fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione il giudice valuta "ex ante" la condotta del richiedente; l'assoluzione penale non impedisce che la stessa condotta sia ritenuta gravemente colposa ai fini della riparazione.
  • Frequentazioni o rapporti con soggetti coinvolti in attività illecite possono integrare, se posti in contesto rilevante e dimostrati da elementi concreti (intercettazioni, consegna/gestione di denaro, ruoli operativi), una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Comportamenti apparentemente "neutrali" sul piano penale (es. gestioni operative o omissioni) possono comunque configurare colpa grave se ricostruiti come rafforzamento della volontà delittuosa altrui, tolleranza dell'illecito o mancato adempimento di doveri di prudenza e diligenza legati alla posizione lavorativa.
  • Il ricorrente che intrattiene rapporti con soggetti sospetti ha l'onere di fornire tempestive e convincenti chiarificazioni discolpanti; l'assenza di tali chiarimenti può essere interpretata come elemento favorevole alla qualificazione della colpa grave.
  • La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e deve essere motivata logicamente; la sovrapposizione della stessa prova in sede penale e riparatoria è ammessa purché il giudice spieghi perché, nonostante l'assoluzione, la condotta risulti comunque gravemente colposa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.