Sentenza del 28/05/2020 n. 10151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso censurava, tra l'altro, la violazione del riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e la illegittimità di fondare la rettifica IRPEF sulla mera valorizzazione del terreno operata ai fini dell'imposta di registro: l'Ufficio aveva ritenuto sussistente una plusvalenza sulla base del valore definitivamente accertato o definito per la registrazione, mentre la base imponibile IRPEF è determinata dalla differenza tra i corrispettivi effettivamente percepiti e il prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti; inoltre era richiamata la norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015) che esclude la possibilità per l'Amministrazione di procedere in via induttiva per l'IRPEF esclusivamente sulla base del valore dichiarato o definito ai fini di altra imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (violazione dell'onere della prova e illegittimità del riferimento automatico al valore definito ai fini di registro), ritenendolo fondato e assorbente degli altri mezzi. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR per il Lazio in diversa composizione, demandando anche la decisione sulle spese del grado. In pratica la pronuncia di merito favorevole all'Amministrazione è stata annullata e la controversia rimandata per nuovo esame alla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: chi afferma un fatto ha l'onere di provarlo; il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di dimostrare che il valore definito ai fini di registro corrispondesse al corrispettivo effettivamente percepito.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva che esclude che l'Amministrazione possa accertare in via induttiva la plusvalenza ai fini IRPEF esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta; sottolinea che la base imponibile IRPEF è data dai corrispettivi effettivamente percepiti e non dal valore attribuito al bene per altri tributi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Motivo di cassazione per violazione di legge invocato dal ricorrente (onere della prova/errata applicazione della normativa probatoria fiscale).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 4057/2007; Cass. n. 21020/2009; Cass. n. 18705/2010; Cass. n. 19227/2017; Cass. n. 12265/2017
La Corte richiamava precedenti secondo i quali l'Amministrazione poteva presumere il corrispettivo sulla base del valore accertato per la registrazione, ma poi evidenziava come l'intervento dell'interpretazione autentica (d.lgs. 147/2015) abbia modificato tale indirizzo, escludendo l'automatismo e richiedendo che la base IRPEF sia ricostruita sui corrispettivi effettivamente percepiti.
Massime di principio
- Dopo l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 non è più possibile per l'Amministrazione fiscale dedurre automaticamente la plusvalenza ai fini IRPEF esclusivamente dal valore dichiarato o definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro.
- La base imponibile IRPEF per le plusvalenze immobiliari va determinata sulla differenza fra i corrispettivi effettivamente percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto (aumentato dei costi inerenti): il valore attribuito per altre imposte è solo un elemento e non un sostituto del corrispettivo reale.
- L'onere della prova rimane cruciale: chi sostiene una maggiore base imponibile (in genere l'Amministrazione) deve dimostrare che il corrispettivo considerato rifletta effettivamente quanto percepito, mentre il contribuente può fornire documenti (atto di compravendita, ricevute, bonifici, contratti, testimonianze) per dimostrare un corrispettivo inferiore.
- Il pagamento o la definizione di maggiori imposte in sede di registro, anche se determina la cessazione del giudizio in quella sede, non vincola automaticamente la determinazione della base imponibile IRPEF: ogni imposta ha la sua base giuridica e va valutata separatamente.
- In contenziosi simili, se il giudice di merito si è basato su precedenti anteriori all'interpretazione autentica o ha travisato l'onere della prova, è possibile ottenere la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
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